CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen condannandolo alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale assumendo che la sentenza impugnata sia priva di motivazione. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura, oltre ad essere svolta in termini assolutamente generici con la sola indicazione di principi generali, non si confronta con il tessuto logico motivatorio della sentenza impugnata che con motivazione congrua ed esente da aporie logiche ha dato conto degli elementi posti a base della affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata nel confermare la sentenza di primo grado ha invero dato conto che l'imputato é stato ripreso nell'atto di aggirarsi nei pressi dell'auto di proprietà della persona offesa, tentando prima di forzare la portiera anteriore lato passeggero del veicolo e poi, non essendo riuscito nell'intento, aveva utilizzato la sua stampella per forzare la portiera ed impossessarsi della refurtiva contenuta in una busta.di plastica. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,