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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40506/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOti-erte-er~iss-al4e-pa.pt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Torino il 3 febbraio 2021 con recidiva specifica per [OSCURATO:PERSONA].

L'esponente difensore lamenta , con riferimento a Ahmetovic, la necessità di valutare la prova della responsabilità dell'imputato per il reato contestato e, in riferimento all'aggravante dell'art.625 n.5 cod. pen., la necessità di accertare la responsabilità di tutti i coimputati; con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione sul punto.

2. I ricorsi sono inammissibili.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017.

Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] siIierstensore [OSCURATO:PERSONA] ente la rao Francesco .ri, Ciampi rt,‘: i—

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOti-erte-er~iss-al4e-pa.pt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei loro confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Torino il 3 febbraio 2021 con recidiva specifica per [OSCURATO:PERSONA]. L'esponente difensore lamenta , con riferimento a Ahmetovic, la necessità di valutare la prova della responsabilità dell'imputato per il reato contestato e, in riferimento all'aggravante dell'art.625 n.5 cod. pen., la necessità di accertare la responsabilità di tutti i coimputati; con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione sul punto. 2. I ricorsi sono inammissibili. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi manifestamente infondati e non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Valgono in tal caso i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto, pacificamente non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00 per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] siIierstensore [OSCURATO:PERSONA] ente la rao Francesco .ri, Ciampi rt,‘: i—
Sentenza Cassazione n. 40506/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris