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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46611/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23304/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.

Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza dell'elemento soggettivo è stato correttamente e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che le censure contenute nel secondo motivo e incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza; che il terzo motivo, attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23304/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza dell'elemento soggettivo è stato correttamente e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che le censure contenute nel secondo motivo e incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza; che il terzo motivo, attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris