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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13272/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza del 17.1.2019 in ordine al delitto di ricettazione continuata.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

In ordine al primo motivo va rilevato che quanto alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente a fronte della doppia pronuncia conforme, sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906).

Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo non viene specificato che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

In ogni caso, non può valere la deduzione della possibilità di far valere il travisamento in quanto ricorrente in entrambe le decisioni di merito, atteso che il ricorrente non solo omette di riportare per intero le testimonianze che assume travisate dai giudici di merito, ma non si fa carico di affrontare la c.d. prova di resistenza, a fronte di pacifici dati probatori riguardanti la disponibilità di beni su cui erano riportate indicazioni che ne attribuivano la proprietà ad enti comunali e rispetto ai quali, comunque, l'imputato non aveva fornito attendibili indicazioni circa la loro provenienza.

Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, relativa alla richiesta perizia, è formulato in termini non consentiti poiché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia rappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

Unite, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); anche il terzo motivo, correlato sempre al lamentato vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, solleva questioni in fatto - non deducibili in sede di legittimità - riguardanti l'esistenza di beni erroneamente non restituiti e che apparterrebbero alle persone offese (e, peraltro, il difetto di specifica indicazione di quei beni e della rilevanza dell'accertamento richiesto, quanto al giudizio di responsabilità, rende evidentemente generica la censura).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] aola Luc .no Imperiali DePOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza del 17.1.2019 in ordine al delitto di ricettazione continuata. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. In ordine al primo motivo va rilevato che quanto alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente a fronte della doppia pronuncia conforme, sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906). Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo non viene specificato che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). In ogni caso, non può valere la deduzione della possibilità di far valere il travisamento in quanto ricorrente in entrambe le decisioni di merito, atteso che il ricorrente non solo omette di riportare per intero le testimonianze che assume travisate dai giudici di merito, ma non si fa carico di affrontare la c.d. prova di resistenza, a fronte di pacifici dati probatori riguardanti la disponibilità di beni su cui erano riportate indicazioni che ne attribuivano la proprietà ad enti comunali e rispetto ai quali, comunque, l'imputato non aveva fornito attendibili indicazioni circa la loro provenienza. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, relativa alla richiesta perizia, è formulato in termini non consentiti poiché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia rappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. Unite, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); anche il terzo motivo, correlato sempre al lamentato vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, solleva questioni in fatto - non deducibili in sede di legittimità - riguardanti l'esistenza di beni erroneamente non restituiti e che apparterrebbero alle persone offese (e, peraltro, il difetto di specifica indicazione di quei beni e della rilevanza dell'accertamento richiesto, quanto al giudizio di responsabilità, rende evidentemente generica la censura). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] aola Luc .no Imperiali DePOSITA
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