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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10743/2026

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tato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 4317/2022, depositata in data 8/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4317/2022, depositata in data 8/11/2022, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in accoglimentodell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha annullato l’avvisoNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026di accertamento catastale in rettifica n.

BG0104172/2018, avente adoggetto la "nuova determinazione di classamento e rendita catastale"dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bergamo alla via Madonna dellaNeve n. 27 e censita in catasto al foglio 52, particella 4435 sub.

721. Allabase della decisione sia il difetto di motivazione dell’atto impugnato sia lamancanza di prova a sostegno della diversa classificazione dell’immobile -da parte dell’ufficio - nella categoria speciale D/8-Uffici strutturati (anzichéin quella ordinaria A/10) e della conseguente rettifica della renditacatastale, passata da euro 5.368,57 (proposta in DOCFA) ad euro24.100,00.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, sulla base di tre motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA].r.l. resiste, costituendosi oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice diappello ritenuto carente la prova a sostegno della classificazionedell’immobile nella categoria D/8 (Uffici strutturati).2.

Col secondo motivo di ricorso, si censura la violazione degli artt. 6 e7 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per aver la Corte di giustizia tributaria ritenuto l’avviso privo dimotivazione con riguardo all’attribuzione della categoria catastale.3.

Col terzo motivo, si censura la violazione degli artt. 4, 6, 8 e 10r.d.l. n. 652/1939, dell'art. 8 regolamento n. 1142/1949, nonché dellalegge n. 208/2015, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., deducendo che, nell’individuazione della categoria catastale,deve necessariamente aversi riguardo alle caratteristiche oggettivedell’immobile e che le unità immobiliari a destinazione commerciale odirezionale in senso lato, per le quali non sia possibile impostare la stimaNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026diretta per confronto con le unità di riferimento del gruppo A, B e C, vannoricomprese nel gruppo D.4.

Il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamenteper via della loro stretta connessione, sono inammissibili, disvelando iltentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sottol'inappropriata doglianza della violazione di legge, la valutazione di meritocompiuta dal giudice regionale in ordine alla prova dell’esattaindividuazione della categoria catastale alla base della rendita accertata inrettifica dall’amministrazione finanziaria.4.1.

Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass., 232/2026, che richiama i precedenti Cass.,10927/2024, 32505/2023 e 24148/2013).4.2.

Il ricorrente per cassazione non può, infatti, sindacare,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alcontrollo di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.,32505/2023, cit.).4.3.

Peraltro, è da tempo consolidato il principio secondo cui unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione delNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto chequesti abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti odisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, oabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr., fra le più recenti, Cass., 26377/2025, che cita Cass., 6774/2022,1229/2019, 27000/2016; cfr. anche Cass., 29232/2023; 4699/2018;26769/2018), restando conseguentemente escluso che il vizio possaconcretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quellipropugnati da una delle parti (Cass., 18665/2017) o, in più in generale,nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigmadell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. né in quello delprecedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionaleche si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.,11892/2016).4.4.

Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un., 20867/2020).4.5.

Quanto poi alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ., questa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, ma non è il caso di specie, giacché il giudicedel gravame, senza ribaltare il criterio regolatore dell’onus probandi,esamina gli elementi di fatto addotti da entrambe le parti e, ponderandolicomparativamente tra loro, nell’ambito di una valutazione di cui dà contoNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026in sentenza, ritiene più corretta l'attribuzione della categoria catastaleA/10 ed invece indimostrato il presupposto per il riconoscimento dellacategoria speciale D/8 indicata dall’ufficio.4.6.

Al contrario, non ricorre la violazione dell’art. 2697 cod. civ.quando è in discussione che il giudice, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente nonassolto l’onere probatorio dalla parte in effetti onerata, poiché in questocaso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., che però - nel caso di specie – non è stato invocato.4.7.

L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass.,42/2009; 20802/2011), ed è, pertanto, insindacabile, nel processo dilegittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre (tra le piùrecenti, Cass., 2573/2025, che cita Cass., 21187/2019).4.8.

Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass., 11176/2017, in motiv.), neppure conriferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.4.9.

Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo comma e secondocomma, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttoriomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., 20553/2021).4.10.

Il rigetto del primo motivo e del terzo motivo comportal’assorbimento del secondo, con cui si censura la ritenuta carenza dimotivazione dell’avviso.4.11.

In presenza di rationes decidendi distinte e concorrenti, una suldifetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale e l’altra (giàesaminata) sull’illegittimità della categoria catastale alla base della diversarendita accertata, il rigetto della censura che impinge una delle duerationes rende superfluo l’esame di quella relativa all’altra, per carenza diinteresse, poiché un suo eventuale accoglimento non potrebbe comunqueportare alla cassazione della sentenza, che resterebbe fondata sulla ratiomantenuta ferma per effetto del rigetto della prima doglianza.5.

Nulla sulle spese, tenuto conto della tardiva costituzione della parteresistente, ancorché vittoriosa, oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ.(Cass., 25746/2024).6.

Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione neiNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., 1778/2016;2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022; 19747/2022;29956/2023; 26720/2024).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 4317/2022, depositata in data 8/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4317/2022, depositata in data 8/11/2022, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in accoglimentodell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha annullato l’avvisoNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026di accertamento catastale in rettifica n. BG0104172/2018, avente adoggetto la "nuova determinazione di classamento e rendita catastale"dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bergamo alla via Madonna dellaNeve n. 27 e censita in catasto al foglio 52, particella 4435 sub. 721. Allabase della decisione sia il difetto di motivazione dell’atto impugnato sia lamancanza di prova a sostegno della diversa classificazione dell’immobile -da parte dell’ufficio - nella categoria speciale D/8-Uffici strutturati (anzichéin quella ordinaria A/10) e della conseguente rettifica della renditacatastale, passata da euro 5.368,57 (proposta in DOCFA) ad euro24.100,00.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, sulla base di tre motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA].r.l. resiste, costituendosi oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice diappello ritenuto carente la prova a sostegno della classificazionedell’immobile nella categoria D/8 (Uffici strutturati).2. Col secondo motivo di ricorso, si censura la violazione degli artt. 6 e7 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per aver la Corte di giustizia tributaria ritenuto l’avviso privo dimotivazione con riguardo all’attribuzione della categoria catastale.3. Col terzo motivo, si censura la violazione degli artt. 4, 6, 8 e 10r.d.l. n. 652/1939, dell'art. 8 regolamento n. 1142/1949, nonché dellalegge n. 208/2015, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., deducendo che, nell’individuazione della categoria catastale,deve necessariamente aversi riguardo alle caratteristiche oggettivedell’immobile e che le unità immobiliari a destinazione commerciale odirezionale in senso lato, per le quali non sia possibile impostare la stimaNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026diretta per confronto con le unità di riferimento del gruppo A, B e C, vannoricomprese nel gruppo D.4. Il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamenteper via della loro stretta connessione, sono inammissibili, disvelando iltentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sottol'inappropriata doglianza della violazione di legge, la valutazione di meritocompiuta dal giudice regionale in ordine alla prova dell’esattaindividuazione della categoria catastale alla base della rendita accertata inrettifica dall’amministrazione finanziaria.4.1. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass., 232/2026, che richiama i precedenti Cass.,10927/2024, 32505/2023 e 24148/2013).4.2. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, sindacare,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alcontrollo di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.,32505/2023, cit.).4.3. Peraltro, è da tempo consolidato il principio secondo cui unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione delNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto chequesti abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti odisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, oabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr., fra le più recenti, Cass., 26377/2025, che cita Cass., 6774/2022,1229/2019, 27000/2016; cfr. anche Cass., 29232/2023; 4699/2018;26769/2018), restando conseguentemente escluso che il vizio possaconcretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quellipropugnati da una delle parti (Cass., 18665/2017) o, in più in generale,nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigmadell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. né in quello delprecedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionaleche si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.,11892/2016).4.4. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un., 20867/2020).4.5. Quanto poi alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ., questa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, ma non è il caso di specie, giacché il giudicedel gravame, senza ribaltare il criterio regolatore dell’onus probandi,esamina gli elementi di fatto addotti da entrambe le parti e, ponderandolicomparativamente tra loro, nell’ambito di una valutazione di cui dà contoNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026in sentenza, ritiene più corretta l'attribuzione della categoria catastaleA/10 ed invece indimostrato il presupposto per il riconoscimento dellacategoria speciale D/8 indicata dall’ufficio.4.6. Al contrario, non ricorre la violazione dell’art. 2697 cod. civ.quando è in discussione che il giudice, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente nonassolto l’onere probatorio dalla parte in effetti onerata, poiché in questocaso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., che però - nel caso di specie – non è stato invocato.4.7. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass.,42/2009; 20802/2011), ed è, pertanto, insindacabile, nel processo dilegittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre (tra le piùrecenti, Cass., 2573/2025, che cita Cass., 21187/2019).4.8. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass., 11176/2017, in motiv.), neppure conriferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.4.9. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo comma e secondocomma, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttoriomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., 20553/2021).4.10. Il rigetto del primo motivo e del terzo motivo comportal’assorbimento del secondo, con cui si censura la ritenuta carenza dimotivazione dell’avviso.4.11. In presenza di rationes decidendi distinte e concorrenti, una suldifetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale e l’altra (giàesaminata) sull’illegittimità della categoria catastale alla base della diversarendita accertata, il rigetto della censura che impinge una delle duerationes rende superfluo l’esame di quella relativa all’altra, per carenza diinteresse, poiché un suo eventuale accoglimento non potrebbe comunqueportare alla cassazione della sentenza, che resterebbe fondata sulla ratiomantenuta ferma per effetto del rigetto della prima doglianza.5. Nulla sulle spese, tenuto conto della tardiva costituzione della parteresistente, ancorché vittoriosa, oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ.(Cass., 25746/2024).6. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione neiNumero registro generale 9663/2023Numero sezionale 3168/2026Numero di raccolta generale 10743/2026Data pubblicazione 23/04/2026confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., 1778/2016;2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022; 19747/2022;29956/2023; 26720/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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