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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 02306/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bari, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 2, 7

I. 895/67 e 23 1.110/75 (commessi in Trinitapoli il giorno 26 maggio 2020) dando rilievo al fatto che, nel corso di una perquisizione effettuata nella sua abitazione, era stata rinvenuta una pistola priva di matricola, contenente sei cartucce, posta all'interno della poltrona ortopedica utilizzata dal padre (successivamente defunto) e che tali elementi dimostravano la disponibilità della predetta arma (e del relativo munizionamento) in capo all'imputato; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bari, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 2, 7 I. 895/67 e 23 1.110/75 (commessi in Trinitapoli il giorno 26 maggio 2020) dando rilievo al fatto che, nel corso di una perquisizione effettuata nella sua abitazione, era stata rinvenuta una pistola priva di matricola, contenente sei cartucce, posta all'interno della poltrona ortopedica utilizzata dal padre (successivamente defunto) e che tali elementi dimostravano la disponibilità della predetta arma (e del relativo munizionamento) in capo all'imputato; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 02306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris