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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:352
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 17/25 LS, KV, RY, UJ, TM contro

[OSCURATO:SOCIETA],

intimati:

[OSCURATO:SOCIETA],

BZ, FN, NA, ZI, DR,

[OSCURATO:SOCIETA],

EO (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione, Italia) « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 84/5/CEE – Danno non patrimoniale subito dagli eredi delle vittime – Azione di rivalsa promossa dall’assicuratore – Eccezione di nullità in riferimento a una clausola contrattuale inserita in un contratto di assicurazione – Incompetenza del giudice a controllare la validità (opponibilità) di tale clausola – Effetti di una sentenza che ha acquisito autorità di cosa giudicata sulla validità (opponibilità) di tale clausola »

I. Introduzione

1. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio ( 2 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a prevedere che qualsiasi disposizione legale o clausola contenuta nelle polizze assicurative che escludesse dalla copertura assicurativa, in particolare, l’uso o la guida di veicoli in modo non conforme agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza fosse nulla (o piuttosto inopponibile) nei confronti delle vittime di incidenti stradali ( 3 ).

La stessa regola è ora enunciata nella direttiva 2009/103/CE ( 4 ), succeduta alla seconda direttiva (e alle altre direttive in materia) ( 5 ).

2. La controversia di cui al procedimento principale riguarda un sinistro stradale che ha comportato una collisione tra un motociclo e un altro veicolo; la conducente e il passeggero del motociclo sono entrambi deceduti.

Il passeggero era proprietario del motociclo nonché titolare della polizza assicurativa a copertura di tale motociclo.

La compagnia di assicurazioni interessata ha avviato un’azione di rivalsa nei confronti degli eredi del passeggero, chiedendo il rimborso delle somme loro versate a titolo del danno non patrimoniale causato dal decesso del passeggero.

A sostegno della sua domanda, la compagnia di assicurazioni ha dedotto che il motociclo era omologato per il trasporto di una sola persona (il conducente) e che la polizza assicurativa escludeva la copertura nel caso di trasporto irregolare di persone (in prosieguo: la «clausola di esclusione»).

3. Il procedimento di cui trattasi si è svolto in più gradi di giudizio.

Attualmente esso è pendente (per la seconda volta) dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, cui gli eredi del passeggero chiedono di accertare la nullità della clausola di esclusione.

Il giudice del rinvio osserva che l’eccezione di nullità (relativa) della clausola di esclusione è irricevibile ai sensi del diritto nazionale a causa degli effetti dell’autorità di cosa giudicata, prodotti da una sentenza pronunciata in una fase precedente del procedimento che conferma il diritto dell’assicuratore di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti degli eredi del passeggero sulla base di detta clausola, dal momento che tale diritto non era stato contestato.

Il giudice del rinvio osserva inoltre che una siffatta (implicita) conferma del diritto di regresso dell’assicuratore risulta contraria alla norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva (che si applica ratione temporis al caso di specie) ( 6 ).

Detto giudice si chiede pertanto se il diritto dell’Unione imponga di ignorare gli effetti di diritto interno dell’autorità di cosa giudicata al fine di consentire l’esame di tale questione, di modo che sia garantito l’effetto utile della suddetta disposizione.

4. Tale questione si ispira, in particolare, alla giurisprudenza della Corte che impone ai giudici nazionali l’obbligo di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata in materia di consumatori qualora, in termini semplici, tali giudici abbiano omesso di esaminare, in una fase precedente del procedimento giurisdizionale, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori ( 7 ).

Tale obbligo è risultato dall’evoluzione progressiva della giurisprudenza (che, come spiegherò più avanti, è culminata nella recente sentenza Soledil) e costituisce un’eccezione alla regola secondo cui le sentenze definitive devono essere intangibili.

Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa offrono alla Corte l’occasione di precisare, per la prima volta, se tale obbligo si applichi nel settore della normativa dell’Unione in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sulla base di considerazioni specifiche relative alla tutela delle vittime di incidenti stradali, che costituisce uno degli obiettivi perseguiti da tale normativa.

II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione

5. Il secondo considerando della direttiva 72/166/CEE ( 8 ) era così formulato: «considerando che qualsiasi controllo alla frontiera dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle persone suscettibili di essere vittime di un sinistro causato da tali veicoli; che esso viene esercitato a causa della disparità delle disposizioni nazionali in materia».

6. Il terzo considerando di tale direttiva così recitava: «considerando che dette disparità sono tali da ostacolare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all’interno della Comunità; che esse hanno quindi un’incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune».

7. Il quinto considerando della medesima direttiva enunciava quanto segue: «considerando che è auspicabile che la popolazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri prenda più profondamente coscienza della realtà del mercato comune e che a tal fine siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…)».

8. Il sesto considerando della suddetta direttiva aggiungeva: «considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l’apertura reciproca dei mercati degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno».

9. L’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva disponeva che «[o]gni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».

10. Il terzo e il settimo considerando della seconda direttiva erano formulati come segue: «considerando, tuttavia, che sussistono notevoli disparità quanto alla portata di detto obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri; che tali disparità hanno un’incidenza diretta sull’istituzione e il funzionamento del mercato comune; (…) considerando che è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l’assicuratore ed il responsabile del sinistro; (…)».

11. L’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva stabiliva quanto segue: «Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: - di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita; o - di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione o - di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione; sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro.

Tuttavia, la clausola di cui al primo trattino può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà – per i sinistri avvenuti nel loro territorio – di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale».

12. Il quinto considerando della terza direttiva, 90/232/CEE ( 9 ) così disponeva: «considerando in particolare che in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri esistono lacune nella copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune».

13. Il tredicesimo considerando della terza direttiva era così formulato: «considerando che siffatto completamento, destinato a rafforzare la tutela delle vittime di incidenti, faciliterà maggiormente il passaggio delle frontiere interne della Comunità e quindi l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno assumere come base un elevato livello di tutela del consumatore».

14. L’articolo 1, paragrafo 1, della terza direttiva così recitava: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della [seconda direttiva], l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

B. Diritto italiano

15. Il giudice del rinvio cita in particolare l’articolo 2059 del codice civile, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, relativo al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti di una persona deceduta in un sinistro.

Il giudice del rinvio spiega che tali congiunti devono essere considerati vittime e, pertanto, terzi danneggiati il cui diritto al risarcimento non può essere compromesso da un’azione di rivalsa promossa dall’assicuratore.

16. Il giudice del rinvio spiega inoltre che il codice di procedura civile (in prosieguo: il «CPC») non consente di modificare ad libitum le domande proposte nell’ambito di un giudizio civile.

In primo grado, la domanda può essere modificata solo entro ristretti limiti (v. articolo 171 ter CPC o, per le norme in vigore al momento del procedimento di primo grado, articolo 183 CPC).

In appello non sono consentite nuove deduzioni (articolo 345 CPC); lo stesso vale in sede di legittimità (articolo 360 CPC).

17. Inoltre, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza d’appello, «nel giudizio di rinvio (…) le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione» (articolo 394, terzo comma, CPC).

Le questioni esaminate dal giudice d’appello, e non censurate in sede di legittimità, hanno pertanto autorità di cosa giudicata (articolo 2909 del codice civile e articolo 324 CPC).

È possibile derogare a tale principio solo nel caso in cui la cassazione con rinvio abbia ad oggetto una parte della sentenza che sia presupposto logico o giuridico di altra parte del medesimo provvedimento (articolo 336, primo comma, CPC).

18. Inoltre, in risposta al quesito sottopostogli dalla Corte, il giudice del rinvio spiega che l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non è stato recepito da una normativa nazionale in un atto legislativo ad hoc , ma che tutte le disposizioni enunciate in tale direttiva (ad eccezione dell’articolo 3, che non è in discussione nel caso di specie) erano già previste dalla legge del 24 dicembre 1969, n. 990 – [OSCURATO:PERSONA] obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (GURI n. 2 del 3 gennaio 1970) (in prosieguo: la «legge n. 990»).

19. In particolare, l’articolo 18, secondo comma, di tale legge sanciva il principio secondo cui le clausole contrattuali che limitano la copertura assicurativa non potevano essere opposte ai terzi danneggiati (norma che, secondo il giudice del rinvio, corrisponde all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva).

Più precisamente, tale disposizione prevedeva che «[p]er l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.

L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

20. Il 30 agosto 1998 PA è deceduto in conseguenza di un incidente stradale.

Tale incidente si è verificato mentre PA viaggiava su un motociclo di sua proprietà, guidato da SE, anch’essa deceduta a seguito dell’incidente.

Il motociclo era assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

PA era il contraente dell’assicurazione.

21. Nel 1999 TM, EO, RY, LS, KV e UJ (in prosieguo: i «congiunti di PA») convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone tutti i soggetti cui poteva teoricamente imputarsi la responsabilità del sinistro, inclusa la [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento si è concluso in primo grado con sentenza datata 24 gennaio 2005 del Tribunale di Crotone, con la quale SE è stata dichiarata responsabile dell’incidente nella misura dell’80% (il restante 20% è stato attribuito al conducente dell’altro veicolo).

22. Mentre tale procedimento era pendente, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi allo stesso giudice contro i congiunti di PA, deducendo che i) il motociclo di cui trattavasi era omologato per il trasporto di una sola persona; ii) la polizza assicurativa a copertura di tale veicolo escludeva la copertura in caso di trasporto irregolare di persone; iii) benché tale esclusione non fosse opponibile al terzo leso, essa ha consentito alla compagnia di assicurazione di ripetere dall’assicurato le somme versate alla vittima dell’incidente; iv) essendo deceduto il contraente dell’assicurazione, i suoi debiti si erano trasferiti ai suoi eredi in forza del diritto successorio; e v) di conseguenza, sebbene i congiunti di PA avessero diritto di essere risarciti per il decesso di PA, essi avevano anche ereditato i suoi debiti ed erano perciò obbligati a restituire all’assicuratore le somme loro versate in quanto terzi danneggiati.

A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che essi fossero condannati a rimborsare all’assicurazione tutte le somme versate o da versare (in prosieguo: l’«azione di rivalsa»).

23. La Corte d’appello di Catanzaro (Italia), con sentenza del 27 settembre 2012, ha condannato i congiunti di PA a rimborsare le somme ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, deducendo che la Corte d’appello si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme già versate agli eredi di PA a titolo di acconto, ma non aveva statuito in merito all’obbligo di rimborso degli stessi relativo alle somme che sarebbero state loro versate in futuro.

24. Con sentenza del 10 maggio 2016, la Corte suprema di cassazione ha accolto tale ricorso, stabilendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di recuperare integralmente le somme già versate e quelle ancora da versare ai congiunti di PA, a condizione che il giudice di merito avesse accertato la loro qualità di eredi.

La causa è quindi ripresa nel merito dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro.

Con sentenza del 21 dicembre 2020, tale giudice ha accertato la qualità di eredi dei congiunti di PA e ha condannato questi ultimi a rimborsare all’assicuratore le somme già ricevute, disponendo che le somme ancora dovute fossero compensate con quelle da restituire in forza dell’azione di rivalsa ( 10 ).

25. LS e KV (due congiunti di PA) hanno impugnato tale ultima sentenza dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia).

UJ, RY e TM hanno aderito al ricorso (LS, KV, UJ, RY e TM sono in prosieguo denominati «ricorrenti nel procedimento principale»).

Dinanzi a tale giudice, detti ricorrenti deducono, per la prima volta dall’inizio del procedimento principale, che la clausola di esclusione è nulla in quanto in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva.

26. Il giudice del rinvio osserva che tale argomento, sebbene potenzialmente fondato, è manifestamente inammissibile ai sensi del diritto nazionale, in quanto non è stato sollevato in una fase precedente del procedimento.

Ne consegue che il diritto della [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla clausola di esclusione è ormai coperto dagli effetti dell’autorità di cosa giudicata, derivante da precedenti decisioni giudiziarie pronunciate nell’ambito del procedimento, mentre non è stata sollevata alcuna eccezione al riguardo.

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto l’esistenza di diverse eccezioni al principio del carattere definitivo delle sentenze e nutre dubbi quanto all’applicabilità di una di tali eccezioni alle circostanze del caso di specie.

Tale giudice rileva altresì che i ricorrenti nel procedimento principale hanno dato prova di quella che considera una completa passività, omettendo di far valere la nullità della clausola controversa in una fase anteriore del procedimento.

27. In tale contesto, con ordinanza del 23 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2025, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1 [S]e l’articolo 2 della direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della [responsabilità civile autoveicoli], la quale in violazione della suddetta direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato. 2 [S]e il principio per cui l’effettività del diritto [dell’Unione europea] prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’articolo 2 della direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della [responsabilità civile autoveicoli]; b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione».

28. Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

A sostegno di tale richiesta, detto giudice ha fatto riferimento, in primo luogo, alla rilevanza della futura sentenza della Corte in numerose altre cause, tenuto conto dell’ampio ricorso a clausole contrattuali come quella di cui trattasi nel caso di specie.

In secondo luogo, detto giudice ha sottolineato il lasso di tempo trascorso dai fatti all’origine del presente procedimento.

29. Il presidente della Corte ha respinto tale richiesta con ordinanza dell’8 aprile 2025, ricordando che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, il mero interesse delle parti in causa, certo legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti a essi conferiti dal diritto dell’Unione non costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato.

In tale ordinanza, il presidente della Corte ha altresì ricordato che lo stesso vale per quanto riguarda il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale ( 11 ).

30. Osservazioni scritte nella presente causa sono state presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], dai governi italiano e finlandese e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Detti governi e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 12 marzo 2026.

IV. Valutazione

31. Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo , se il diritto dell’Unione osti agli effetti dell’autorità di cosa giudicata previsti dalla normativa nazionale che riguardano il diritto di un assicuratore di chiedere il rimborso di un risarcimento versato (o da versare) agli eredi di un passeggero vittima di un incidente stradale.

Nel caso di specie, tale passeggero era anche il contraente dell’assicurazione e ha utilizzato il veicolo di cui trattasi in violazione delle sue specifiche tecniche.

Tale questione si pone in una situazione in cui l’azione di rivalsa è fondata su una clausola della polizza assicurativa che asseritamente viola la regola derivante dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva.

Ricordo che, in forza di tale regola [ora enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/103], gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano provvedere affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale che escludesse dalla copertura assicurativa, in particolare, l’uso del veicolo in violazione delle specifiche tecniche e di sicurezza del veicolo fossero nulle (inopponibili) nei confronti dei terzi vittime di un sinistro.

Tale questione si ispira, in particolare, all’eccezione all’autorità di cosa giudicata elaborata dalla Corte nel settore della tutela dei consumatori disciplinata in particolare dalla direttiva 93/13/CEE ( 12 ) e che si applica in situazioni in cui i giudici nazionali non hanno esaminato l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali pertinenti.

32. In secondo luogo , il giudice del rinvio chiede se sulla valutazione della questione summenzionata incida il fatto che i ricorrenti nel procedimento principale «abbia[no] tenuto una condotta completamente passiva».

Come spiegherò più avanti, tali termini sono ispirati alla nozione di «completa passività», anch’essa mutuata dalla giurisprudenza sviluppata nel contesto della direttiva 93/13, e che il giudice del rinvio utilizza per descrivere il fatto che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno invocato la nullità della clausola di esclusione in una fase precedente del procedimento (alla quale hanno peraltro partecipato attivamente).

33. Prima di affrontare il merito di tali questioni ( sub B), esaminerò brevemente la loro ricevibilità ( sub A).

A. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

34. Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] afferma nelle sue osservazioni scritte che la Corte suprema di cassazione sarebbe andata al di là delle proprie competenze sottoponendo la presente domanda.

Ciò in quanto, secondo tale parte, il tenore letterale della normativa nazionale applicabile osterebbe a un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

Più precisamente, tale parte sostiene che l’articolo 2909 del codice civile prevede che l’autorità di cosa giudicata si estende tanto alle questioni espressamente dedotte quanto alle questioni deducibili.

Anche qualora la Corte dovesse concludere che il diritto dell’Unione esige che gli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata siano esclusi nelle circostanze del caso di specie, tale risultato non potrebbe essere conseguito ai sensi della normativa nazionale pertinente, in quanto equivarrebbe a un’interpretazione contra legem dell’articolo 2909 del codice civile.

35. A tal riguardo, rilevo che, in primo luogo , nell’ambito di un procedimento pregiudiziale disciplinato dall’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, tenuto conto della ripartizione delle funzioni tra essa e i giudici nazionali, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali in materia di organizzazione e procedura giudiziaria ( 13 ).

36. In secondo luogo , rilevo che, nel presente contesto procedurale, «spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte» ( 14 ).

Di conseguenza, la presunzione di rilevanza di cui godono generalmente le questioni pregiudiziali implica che, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire, salvo qualora risulti, in particolare, in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale ( 15 ).

37. Nel caso di specie, le questioni sollevate mirano a stabilire se l’effetto utile, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire, della norma enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva imponga di disapplicare la norma nazionale sul giudicato in una situazione in cui una decisione giurisdizionale definitiva abbia confermato un diritto asseritamente contrario a tale norma.

Dalle spiegazioni fornite nell’ordinanza di rinvio risulta chiaramente che tale questione di diritto dell’Unione è direttamente rilevante ai fini della decisione che il giudice del rinvio dovrà adottare sulla ricevibilità dell’eccezione sollevata dinanzi ad esso in relazione alla clausola di esclusione.

In tali circostanze, la rilevanza delle questioni sollevate è chiaramente dimostrata.

38. Per quanto riguarda, in terzo luogo , l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’asserita impossibilità di interpretare l’articolo 2909 del codice civile in modo conforme all’obbligo di non tenere conto degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata nelle circostanze di cui al procedimento principale (se, anche in questo caso, un siffatto obbligo dovesse essere accertato), spetta al giudice del rinvio decidere in merito alla questione alla luce delle possibilità di interpretazione offerte dalla legislazione nazionale applicabile.

Il fatto che il presente rinvio è stato proposto senza che siano state sollevate questioni relative alla presunta impossibilità di interpretare la suddetta disposizione del diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione indica che il giudice del rinvio non ha individuato alcun ostacolo interpretativo quale quello descritto dalla [OSCURATO:PERSONA].

39. Inoltre, e nonostante quanto precede, un’incompatibilità tra una norma di diritto nazionale e un obbligo prescritto dal diritto dell’Unione può generalmente essere affrontata con altri mezzi.

Qualora non sia possibile interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, può sussistere l’obbligo di disapplicare la norma nazionale incompatibile (quando la norma di diritto dell’Unione che disciplina la situazione ha efficacia diretta) ( 16 ).

È vero che tale possibilità non si pone nei rapporti orizzontali come quelli di cui trattasi nel procedimento principale (atteso che la disposizione di cui trattasi fa parte di una direttiva e una direttiva non può essere fatta valere in quanto tale nei confronti di un altro soggetto privato) ( 17 ).

Tuttavia, qualora non sia possibile garantire il rispetto del diritto dell’Unione nel modo sopra descritto, la parte interessata può cercare di coinvolgere la responsabilità dello Stato membro interessato dinanzi ai giudici nazionali ( 18 ).

Ne consegue che la (potenziale) impossibilità di assicurare il rispetto di una risposta fornita dalla Corte in una determinata causa interpretando il diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione non rende tale risposta (e quindi le questioni che ne sono all’origine) irrilevante.

40. Per l’insieme dei motivi sopra enunciati, a mio avviso, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

B. Sul merito delle questioni pregiudiziali

41. Nella presente sezione esporrò anzitutto alcune osservazioni preliminari sulla portata della presente domanda di pronuncia pregiudiziale ( sub 1).

Affronterò poi il contesto normativo pertinente, compresa la posizione del diritto dell’Unione riguardo agli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata in materia di consumatori ( sub 2).

Su tale base spiegherò che, nonostante alcune analogie, le caratteristiche specifiche della tutela prevista dalla direttiva 93/13 che hanno giustificato un’eccezione (definita in modo piuttosto ampio) agli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata non sono presenti nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( sub 3).

1. Portata dell ’ analisi

42. Desidero fornire due precisazioni sulla portata della presente analisi.

43. In primo luogo , come ricorda la [OSCURATO:PERSONA], la situazione di cui al procedimento principale riguarda soggetti privati (i ricorrenti nel procedimento principale) che invocano la nullità (inopponibilità) di una clausola contrattuale nei confronti di un altro soggetto privato (la [OSCURATO:PERSONA]) per violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva.

Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, e come è già stato brevemente ricordato in precedenza, una direttiva non può avere effetto orizzontale diretto tra privati ( 19 ).

Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non può essere invocato in quanto tale nei confronti dell’assicuratore per sostenere la nullità (inopponibilità) della clausola di esclusione di cui trattasi.

Ciò premesso, il giudice del rinvio spiega che la norma enunciata in tale articolo è riflessa nell’articolo 18, secondo comma, della legge n. 990 (come risulta dai paragrafi 18 e 19 supra ).

Detto giudice spiega altresì che tale disposizione, come interpretata dai giudici nazionali, sancisce il principio secondo cui le clausole contrattuali che limitano la copertura assicurativa non possono essere opposte ai terzi danneggiati, come rilevato anche dal governo italiano in udienza.

44. In tali circostanze, il presente rinvio non può essere considerato come avente ad oggetto la questione dell’applicabilità diretta dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva in un rapporto orizzontale, ma piuttosto come una richiesta di interpretazione delle sue disposizioni ai fini della corretta applicazione (conforme al diritto dell’Unione) della disposizione equivalente del diritto nazionale nonché delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale relative all’autorità di cosa giudicata.

45. In secondo luogo , il presente rinvio pregiudiziale riguarda principalmente le implicazioni dell’eccezione all’autorità di cosa giudicata riferita ai consumatori nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Ciò premesso, nelle sue memorie la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, se il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e PA dovesse essere qualificato come rapporto tra un professionista e un consumatore ai sensi della direttiva 93/13, i principi derivanti dalla tutela prevista da tale direttiva si applicherebbero automaticamente (compresi quelli relativi all’eccezione all’autorità di cosa giudicata).

L’interazione tra i due regimi è stata inoltre discussa in modo approfondito in udienza.

46. In tale contesto e al fine di agevolare l’orientamento del lettore nell’analisi che segue, procederò alla mia valutazione dell’applicabilità dell’eccezione all’autorità di cosa giudicata sviluppata nel settore della tutela dei consumatori alla luce degli obiettivi specifici della normativa dell’Unione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, conformemente alla richiesta del giudice del rinvio.

Affronterò poi il rapporto (e l’eventuale sovrapposizione) tra tale settore del diritto e la direttiva 93/13 ( 20 ).

2. Contesto normativo pertinente

47. Come indicato in precedenza, inizierò la presente sottosezione commentando la nozione di terzo vittima di un incidente ai sensi del regime dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (a).

Esaminerò poi la posizione assunta dal diritto dell’Unione per quanto riguarda gli effetti dell’autorità di cosa giudicata nel diritto nazionale (b). a) Nozione di terzo vittima di un incidente

48. Il giudice del rinvio rileva che la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, impugnata dinanzi ad esso, ha apparentemente violato il diritto dell’Unione negando il diritto al risarcimento agli eredi di una persona che, pur essendo trasportata in qualità di passeggero di un autoveicolo (della cui polizza era il contraente), è deceduta in occasione di un incidente stradale che ha coinvolto tale veicolo e deve quindi essere considerata terzo vittima di un incidente ai sensi delle pertinenti norme dell’Unione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

49. A tal riguardo ricordo, in primo luogo , che dette norme del diritto dell’Unione perseguono un duplice obiettivo: «da un lato, (…) assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione europea sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, (…) garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto» ( 21 ).

50. In secondo luogo , per quanto riguarda le persone alle quali si applica tale garanzia di protezione comparabile, la Corte ha ripetutamente precisato che l’unica distinzione ammessa è quella tra conducente e passeggero ( 22 ).

Ne consegue che tutti i passeggeri devono essere tutelati in forza delle norme del diritto dell’Unione in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che la loro posizione giuridica deve essere la stessa, indipendentemente dalla circostanza che essi siano, in particolare, anche i titolari della polizza di assicurazione ( 23 ).

In altri termini, il fatto che un passeggero abbia la qualità di contraente dell’assicurazione non incide sulla sua qualità di terzo vittima di un incidente ( 24 ) (sebbene tale passeggero non possa manifestamente essere considerato un terzo rispetto alla polizza assicurativa che copre il veicolo coinvolto nell’incidente).

51. In terzo luogo , la Corte ha dichiarato che agli assicuratori è generalmente preclusa la possibilità di valersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare alle vittime il risarcimento di un sinistro ( 25 ).

Essa ha inoltre spiegato che l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva si limita a ricordare tale obbligo imponendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che talune disposizioni legali o clausole di un contratto di assicurazione siano nulle (inopponibili) nei confronti dei terzi vittime di un incidente ( 26 ).

52. Ricordo che le categorie di disposizioni o di clausole individuate dal legislatore dell’Unione sono quelle che escludono l’utilizzo di veicoli i) da parte di persone che non dispongono di un’autorizzazione esplicita o implicita a tal fine; ii); da parte di persone che non sono in possesso di una patente che consenta loro di guidare il veicolo di cui trattasi; e iii) da parte di persone che non rispettano i requisiti tecnici di legge relativi allo stato e alla sicurezza del veicolo (oggetto della presente causa).

In tale contesto, la Corte ha sottolineato che l’unica deroga all’obbligo di risarcimento dei terzi vittime riguarda la prima categoria summenzionata, per quanto riguarda le persone che hanno preso posto di loro spontanea volontà nel veicolo che ha causato il danno, qualora l’assicuratore possa provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato ( 27 ), come risultava dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della seconda direttiva (divenuto articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103) ( 28 ).

Tale deroga non sembra applicabile al caso di specie.

53. Infine, in quarto luogo , sebbene le norme del diritto dell’Unione relative all’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli non mirino ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabili ai sinistri stradali, questi ultimi non possono privare le prime del loro effetto utile ( 29 ).

La Corte ha ripetutamente statuito che ciò avrebbe luogo se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse alla vittima il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità della vittima stessa nella realizzazione del danno ( 30 ).

54. Su tale base la Corte ha dichiarato le seguenti normative incompatibili con il diritto dell’Unione: una normativa nazionale in forza della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone (effettivamente terzi vittime) che viaggiano in una parte di un autoveicolo che non è stata progettata né costruita con sedili per passeggeri ( 31 ); una normativa che consenta di negare o di limitare in maniera sproporzionata il risarcimento a carico dell’assicuratore alla vittima di un sinistro, qualora quest’ultima sia proprietaria del veicolo e sia corresponsabile del danno o dell’infortunio decidendo di circolare in tale veicolo nonostante fosse alla guida una persona sotto l’effetto di sostanze ( 32 ); una normativa che escluda in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione il passeggero vittima di un incidente stradale, assicurato per guidare il veicolo e che abbia altresì permesso di guidare tale veicolo ad un conducente non assicurato ( 33 ); e, infine, una normativa che consenta all’assicuratore di far valere la nullità del contratto di assicurazione a causa di false dichiarazioni rese dal contraente, vittima di un incidente stradale, al momento della conclusione di detto contratto, in merito all’identità del conducente abituale del veicolo di cui trattasi ( 34 ).

55. È alla luce di detti principi che il giudice del rinvio sembra ritenere che la rivalsa, in una fase precedente di tale procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulle somme dovute ai ricorrenti nel procedimento principale in ragione dell’incidente che ha causato il decesso di PA sia incompatibile con la regola di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva.

56. Ciò premesso, le precise implicazioni della giurisprudenza menzionata ai paragrafi 53 e 54 supra per la controversia di cui al procedimento principale non costituiscono l’oggetto del presente rinvio e non sono pertanto esaminate in modo più approfondito in questa sede.

Infatti, il presente rinvio mira a stabilire se un siffatto esame debba essere consentito sulla base del diritto dell’Unione, in quanto precluso dal diritto nazionale in forza dell’autorità di cosa giudicata.

Di conseguenza, devo ora esaminare le eccezioni alla summenzionata espressione del principio della certezza del diritto derivanti dal diritto dell’Unione. b) Diritto dell ’ Unione ed effetti nazionali dell ’ autorità di cosa giudicata

57. In via preliminare osservo che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun obbligo generale che imponga «a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto» ( 35 ).

La Corte ha ripetutamente sottolineato l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata, che è, in termini semplici, giustificato dall’interesse alla stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché da una buona amministrazione della giustizia ( 36 ), come hanno ricordato, in sostanza, tutte le parti interessate al presente procedimento.

58. Allo stesso tempo, tale regola non è assoluta.

La questione se tale diritto possa, in talune situazioni, imporre di non tener conto degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata (in deroga alla regola generale sopra descritta) va esaminata attraverso la classica ottica dei principi di equivalenza e di effettività, che inquadrano l’esercizio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente al dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 37 ).

59. La considerazione di tali due principi ha portato all’individuazione di diverse eccezioni agli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata.

Le eccezioni stabilite sulla base del principio di effettività (che è l’unico pertinente nel caso di specie) ( 38 ) possono essere suddivise in tre macrocategorie.

60. Una prima categoria riguarda un’eccezione propria al settore degli aiuti di Stato, nella quale tale eccezione è stata giustificata, in particolare, dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri in tale settore del diritto ( 39 ).

La seconda categoria riguarda le situazioni in cui gli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata sono interpretati in modo talmente ampio da ostacolare la piena realizzazione di risultati conformi al diritto dell’Unione in cause connesse ( 40 ).

Concordo con il governo finlandese e con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che nessuna di queste due categorie di eccezioni è in gioco nel caso di specie.

61. Per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, lo stesso non vale per quanto riguarda la terza categoria, ossia le eccezioni relative alla tutela dei consumatori ai sensi, in particolare, della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Tale tutela comporta i seguenti due aspetti fondamentali, rilevanti nel caso di specie.

62. In primo luogo , la Corte ha costantemente affermato che «il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione» ( 41 ).

63. Per compensare tale posizione di inferiorità l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede, in sostanza, che le clausole abusive non vincolino i consumatori, trattandosi quindi di «una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti» ( 42 ).

Nello stesso ordine di idee, la Corte ha precisato che tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico ( 43 ), e ha altresì fatto riferimento all’«interesse pubblico sotteso alla protezione che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori» ( 44 ).

È l’esigenza di ristabilire una reale uguaglianza tra le parti che comporta l’obbligo, per il giudice nazionale di valutare d’ufficio (se del caso) il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ( 45 ).

64. In secondo luogo , qualora tale obbligo sia stato violato e la legittimità della clausola contrattuale di cui trattasi sia considerata implicitamente e definitivamente decisa (senza che la questione della legittimità sia stata sollevata e debitamente esaminata), l’effetto nazionale dell’autorità di cosa giudicata non può ostare a un successivo controllo giurisdizionale ( 46 ).

Tale conseguenza deriva dall’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori», enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e che, secondo la Corte, riafferma il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che trova riscontro anche nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 47 ).

65. La Corte ha sviluppato i principi summenzionati, in particolare nell’ambito di procedimenti sommari «semplificati» come quelli relativi all’esecuzione ipotecaria e all’emissione o all’esecuzione di ingiunzioni di pagamento ( 48 ).

Tuttavia, la Corte ha altresì precisato che detti principi si applicano nell’ambito di un procedimento ordinario, che può aver comportato diverse fasi alle quali i consumatori hanno partecipato e che non è stato pregiudicato da eventuali norme restrittive del diritto processuale nazionale che rendano eccessivamente difficile o impossibile per questi ultimi far valere i loro diritti.

Infatti, dalla recente sentenza della Corte Soledil (concernente una causa che implicava diverse fasi di un procedimento ordinario con la partecipazione dei consumatori) discende che una siffatta impossibilità o difficoltà eccessiva è derivata dal fatto che il giudice nazionale ha (meramente) omesso di esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali pertinenti ( 49 ).

66. Dopo aver ricordato tali elementi, passo ora al nucleo della questione al fine di esaminare se i principi sopra descritti, sviluppati nel settore della tutela dei consumatori, debbano applicarsi per analogia alle circostanze del procedimento principale, comportando l’inosservanza degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata.

3. Autorità di cosa giudicata nelle circostanze del caso di specie

67. Al fine di pronunciarmi sulla prima questione pregiudiziale, come sintetizzata al paragrafo precedente, esaminerò in modo più approfondito la ratio dell’eccezione relativa all’autorità di cosa giudicata connessa alle cause in cui sono coinvolti consumatori che, come spiegherò, è strettamente connessa anche all’obbligo di esame d’ufficio sviluppato nello stesso settore del diritto ( sub a).

Su tale base, spiegherò che, poiché quest’ultimo obbligo non si applica, a mio avviso, nel settore del diritto di cui trattasi nel caso di specie, non può applicarsi nemmeno la suddetta eccezione all’autorità di cosa giudicata ( sub b).

Per completezza, nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia analisi, affronterò la nozione di «completa passività» del consumatore menzionata nella seconda questione pregiudiziale ( sub c), prima di formulare alcune osservazioni finali sul rapporto tra la direttiva 93/13 e il settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( sub d). a) Duplice ratio dell ’ eccezione all ’ autorità di cosa giudicata in questioni relative ai consumatori

68. Ho già osservato che la tutela dei consumatori imposta dalla direttiva 93/13 ha indotto la Corte a sviluppare progressivamente ciò che è divenuta un’eccezione definita in modo ampio alla regola dell’autorità di cosa giudicata.

La Corte ha precisato, in sostanza, che, in assenza di tale eccezione, la suddetta tutela si rivelerebbe «incompleta e insufficiente» qualora il giudice non abbia esaminato l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali pertinenti ( 50 ).

69. Poiché, in particolare, i passeggeri vittime di incidenti stradali sono considerati parti vulnerabili ( 51 ), si pone la questione se la tutela di cui essi devono beneficiare in forza della legislazione dell’Unione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli debba comportare l’applicazione della stessa eccezione all’autorità di cosa giudicata.

70. [OSCURATO:PERSONA] e i governi italiano e finlandese sostengono che la risposta deve essere negativa. [OSCURATO:PERSONA] riconosce gli argomenti a favore e a sfavore di una siffatta applicazione estesa, pur avendo espresso, in udienza, la preferenza affinché l’eccezione all’autorità di cosa giudicata riguardante i consumatori sia estesa al settore in esame nel caso di specie.

71. Rilevo che, in un primo momento, la questione di cui sopra può essere affrontata con riferimento all’analisi tradizionale dei limiti che l’Unione può imporre all’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (come indicato al paragrafo 58 supra ).

In tale prospettiva, rilevo che non vi è alcuna indicazione, nell’ordinanza di rinvio, di una norma restrittiva di diritto nazionale che renderebbe eccessivamente difficile o impossibile per le vittime di incidenti stradali (o i loro eredi) far valere i loro diritti ( 52 ).

72. Ho già spiegato, tuttavia, che l’elemento chiave che emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa all’autorità di cosa giudicata nell’ambito della direttiva 93/13 è la precisazione secondo cui, qualora un giudice nazionale non abbia controllato in modo adeguato le clausole contrattuali ( 53 ), l’effettività della tutela da accordare al consumatore è considerata compromessa.

In altri termini, la conclusione secondo cui il principio di effettività è stato violato (cosa che impone di non tener conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata) non dipende dall’individuazione di una norma procedurale particolarmente restrittiva che sia «responsabile» delle difficoltà del consumatore a tutelare i propri diritti.

Il semplice fatto che un giudice nazionale non ha verificato d’ufficio, se del caso, l’eventuale carattere abusivo della clausola contrattuale pertinente è sufficiente a pervenire a tale conclusione, indipendentemente dalla circostanza che il consumatore si sia trovato di fronte a specifici ostacoli procedurali (come un termine di prescrizione estremamente breve per proporre un ricorso o per depositare un controricorso) tali da rendere «eccessivamente difficile» per il consumatore esporre le proprie ragioni o difendersi in modo adeguato e sollevare la questione del carattere abusivo della clausola controversa.

Ricordo che tale conclusione vale anche a prescindere dalla questione se il procedimento di cui trattasi sia, per sua natura, particolarmente veloce (emissione o esecuzione di ingiunzioni di pagamento, procedimento ipotecario) o se sia ordinario ( 54 ).

73. Ricordo inoltre che i due obblighi (quello di procedere a un esame d’ufficio e, in assenza di un siffatto controllo, quello di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata) sono progressivamente emersi in un contesto giuridico che riflette preoccupazioni di ordine pubblico o di interesse pubblico ( 55 ), in cui i due obblighi sono strettamente connessi.

Infatti, la Corte ha rilevato che «l’obbligo di un (…) controllo d’ufficio è giustificato dalla natura e dall’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla protezione che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, sicché un controllo efficace dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, come richiesto da tale direttiva, non potrebbe essere garantito se si conferisse l’autorità di cosa giudicata alle decisioni giurisdizionali che non danno atto di un siffatto controllo» ( 56 ).

74. È vero che l’esistenza di un obbligo di procedere a un esame d’ufficio dell’opponibilità della clausola di esclusione di cui trattasi non è messa in discussione nel procedimento principale, poiché i ricorrenti stessi hanno sollevato la questione dinanzi al giudice del rinvio ( 57 ).

Ciò premesso, da quanto precede risulta che, per concludere nel senso dell’applicazione di un’eccezione all’autorità di cosa giudicata nell’ambito della seconda direttiva, è necessario dimostrare, anzitutto, che l’interesse pubblico sotteso a tale direttiva è tale da obbligare i giudici nazionali ad esaminare d’ufficio l’opponibilità di una determinata clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione (aspetto che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non è stato ancora esaminato nella giurisprudenza della Corte).

In altri termini, non si può giungere alla conclusione relativa all’obbligo di discostarsi dagli effetti dell’autorità di cosa giudicata senza individuare contemporaneamente un obbligo per i giudici nazionali di sollevare d’ufficio la questione di diritto pertinente.

75. Passerò quindi ad esaminare la questione se la ratio della tutela da accordare alle vittime di incidenti stradali comporti l’obbligo per i giudici nazionali di esaminare d’ufficio se un assicuratore possa avvalersi, nei confronti di tali vittime, di una clausola che esclude dalla copertura assicurativa il danno causato in determinate situazioni (come in caso di trasporto irregolare).

Tale precisazione mi consentirà di rispondere alla questione se, inoltre, nell’ambito di tale quadro normativo si ponga anche un obbligo eccezionale di inosservanza degli effetti dell’autorità di cosa giudicata. b) Duplice ratio nel settore dell ’ assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

76. In via preliminare, ricordo che in forza del diritto dell’Unione i giudici nazionali non hanno l’obbligo generale di rilevare, d’ufficio, una violazione del diritto dell’Unione, indipendentemente dalla sua importanza per l’ordinamento giuridico dell’Unione, purché sia data alle parti la possibilità effettiva di sollevare un motivo siffatto dinanzi al giudice nazionale ( 58 ).

Tale posizione si spiega con il fatto che, in particolare nelle controversie civili, l’iniziativa di un processo spetta alle parti, mentre il giudice non è tenuto a sollevare d’ufficio un motivo particolare quando ciò equivarrebbe ad oltrepassare i limiti dell’azione.

Di conseguenza, la Corte ha imposto ai giudici nazionali di agire d’ufficio in forza del diritto dell’Unione solo in casi eccezionali, qualora ciò sia giustificato dall’interesse generale ( 59 ).

77. Ho già spiegato che ciò si verifica, in particolare, nel settore della tutela dei consumatori, più precisamente nelle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

La Corte ha inoltre esteso tale obbligo a situazioni disciplinate da altri atti giuridici dell’Unione in materia di tutela dei consumatori ( 60 ).

Il settore della tutela dei consumatori è, a tal proposito e a mia conoscenza, l’unico settore nell’ambito più ampio delle materie civili disciplinate dal diritto dell’Unione in cui la Corte ha affermato l’esistenza di tale obbligo (nei casi in cui un siffatto obbligo non sia esplicitamente previsto dalla pertinente normativa dell’Unione).

78. Altre eccezioni sono state definite nel settore del diritto dell’immigrazione e dell’asilo, in cui la Corte ha giustificato tale approccio con il carattere assoluto del diritto alla protezione (proibizione della tortura o di pene o trattamenti inumani e degradanti nell’ambito dell’adozione di una decisione di rimpatrio) ( 61 ), con la sua importanza in relazione allo specifico regime legislativo (il diritto alla libertà nell’ambito del trattenimento in materia di immigrazione e asilo) ( 62 ), nonché con la definizione legislativa dell’ambito di applicazione armonizzato del controllo giurisdizionale (domande di protezione internazionale respinte sulla base della nozione di «paese di origine sicuro») ( 63 ).

79. Per contro, la Corte ha rifiutato di giungere alla stessa conclusione nella sentenza K.B. e F.S. nell’ambito di un procedimento penale in cui gli indagati non sono stati correttamente informati dei loro diritti processuali (in particolare del diritto di non autoincriminarsi) ( 64 ).

La Corte ha esplicitamente rifiutato di trasporre in tale settore del diritto i principi sviluppati nell’ambito della direttiva 93/13, spiegando al contempo che «i rapporti giuridici costituenti l’oggetto di un regime inteso alla protezione dei consumatori si distinguono a tal punto da quelli in discussione nell’ambito di procedimenti penali (…) che non si può procedere ad una semplice applicazione dei principi sviluppati nel settore delle clausole abusive a quello delle garanzie procedurali nei procedimenti penali» ( 65 ).

80. Alla luce di quanto precede, ci si chiede dove debba essere collocato il settore del diritto di cui trattasi nel caso di specie.

81. Per rispondere alla domanda, è utile ricordare che la specificità dei «principi sviluppati nel settore delle clausole abusive», richiamata nella sentenza K.B. e F.S., dipende dalla necessità individuata dalla Corte di sostituire all’equilibrio tra le parti quale stabilito dal contratto una reale parità, necessità che deriva dalla posizione di inferiorità del consumatore per quanto riguarda le informazioni e il potere negoziale nei confronti del professionista.

82. In tale contesto, affinché l’eccezione all’autorità di cosa giudicata di cui trattasi sia «trasposta» al settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, occorrerebbe quindi individuare una logica di tutela identica o analoga.

83. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], è indubbio, in linea di principio, che la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva costituisce l’espressione di una solida politica legislativa che favorisce la tutela delle vittime di incidenti stradali.

Si tratta, come si è già rilevato, di uno dei due obiettivi principali di tale normativa ( 66 ) che «è stato costantemente perseguito e rafforzato» ( 67 ).

Sebbene nel periodo successivo ai fatti oggetto della causa principale siano stati aggiunti elementi specifici di detta tutela, tale enfasi era chiaramente presente all’epoca dei fatti, come dimostra, ad esempio, il quinto considerando della terza direttiva, che identifica i passeggeri come una «categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali» ( 68 ).

84. Certamente tale obiettivo si presterebbe ad essere considerato come espressione di un aspetto di ordine pubblico particolarmente rilevante, per analogia con le considerazioni della Corte relative alla natura della politica di tutela dei consumatori (v. paragrafo 63 delle presenti conclusioni).

85. Aderendo a questa impostazione, si potrebbe inoltre affermare che, per quanto riguarda i criteri di minore «informazione e potere negoziale» invocati nel contesto della direttiva 93/13, le vittime di incidenti stradali si trovano, di fatto, in una situazione ancora più difficile rispetto ai consumatori.

Infatti, quando le vittime sono effettivamente terzi rispetto al veicolo coinvolto nell’incidente (il che è, a mio avviso, lo scenario tipico), esse non conoscono di norma l’identità dell’assicuratore (e ancor meno il contenuto della polizza assicurativa) ( 69 ).

Ciò potrebbe anche indurre a suggerire che, in assenza di un esame giurisdizionale d’ufficio dell’opponibilità delle clausole di detta polizza, la tutela cui tali persone hanno diritto sarebbe «incompleta e insufficiente» ( 70 ) (per analogia con le constatazioni effettuate su questioni disciplinate, in particolare, nella direttiva 93/13).

86. Ciò premesso, per i motivi che seguono, sconsiglierei di abbracciare tale posizione.

87. A tal riguardo, in primo luogo , non vi è alcun dubbio che le vittime di incidenti stradali possono trovarsi di fronte a situazioni difficili e tragiche sulle quali esse, in linea di principio, non hanno alcun controllo ( 71 ).

Tale situazione di vulnerabilità è proprio la ragione per cui il legislatore dell’Unione ha progressivamente rafforzato diversi aspetti della loro tutela.

Tuttavia, la necessità individuata di tutelare una persona in situazione di vulnerabilità non è di per sé sufficiente a far sorgere l’obbligo per i giudici nazionali di sollevare d’ufficio una questione di diritto.

Ciò, a mio avviso, risulta chiaramente dalla sentenza K.B. e F.S., esaminata supra , che, in sintesi, riguardava una persona sospettata di un’attività criminosa i cui diritti procedurali erano stati violati dalle autorità preposte all’applicazione della legge.

Non vi è dubbio che una persona che si trovi di fronte a tali autorità si troverà in una situazione di debolezza relativa, mentre le conseguenze subite da tale persona in ragione del comportamento illecito delle autorità statali possono essere particolarmente gravose.

Tuttavia, l’obbligo di procedere a un esame d’ufficio del vizio procedurale di cui trattasi non potrebbe essere imposto sulla base dei principi derivanti dalla direttiva 93/13, essenzialmente a causa della specificità del contesto in cui tali principi sono stati sviluppati, come osservato supra .

88. A tal riguardo, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 93/13 e come sostenuto, in sostanza, dal governo italiano in udienza, le norme in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli non mirano a mantenere un equilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti e ad impedire l’utilizzo delle clausole contrattuali, laddove queste ultime comportino, «malgrado il requisito della buona fede (…) a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto» ( 72 ).

89. Infatti, sebbene l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva imponga la nullità relativa (inopponibilità nei confronti delle vittime) di determinate clausole incluse in una polizza assicurativa, ciò ha come obiettivo non la correzione di uno squilibrio contrattuale tra l’assicuratore e una terza parte lesa (poiché, in uno scenario tipico, semplicemente non esiste alcun contratto tra tali due parti) ( 73 ), bensì la tutela della vittima dagli effetti giuridici di tali clausole (che impedirebbero alla vittima di essere risarcita per i danni subiti) indipendentemente da qualsiasi rapporto contrattuale tra le due parti stesse.

Detta logica di tutela specifica è particolarmente evidente se si considera la parte dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva che prescrive la nullità relativa (inopponibilità) delle disposizioni di legge congiuntamente agli effetti di esclusione descritti in tale disposizione (e al paragrafo 52 delle presenti conclusioni) – disposizioni legali che esistono, per loro stessa natura, indipendentemente dalla volontà delle parti.

90. Alla luce di quanto precede, la tutela dei terzi vittime non significa che le clausole (o disposizioni di legge) che escludono, in particolare, il trasporto irregolare dalla copertura assicurativa debbano essere considerate di per sé illecite.

Al contrario, la circostanza che un incidente derivi da un trasporto irregolare rimane, a mio avviso, un elemento rilevante nel rapporto tra l’assicuratore e il contraente dell’assicurazione (in quanto gli effetti giuridici devono essere esclusi solo nei confronti della vittima) ( 74 ).

91. In tale prospettiva, la logica sottesa alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, da un lato, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva, dall’altro, è piuttosto diversa per quanto riguarda la «sanzione» che esse impongono per le clausole contrattuali «problematiche».

Sebbene la prima disposizione imponga la nullità della clausola contrattuale abusiva, ed eventualmente (quando necessario) dell’intero contratto (a causa della sua intrinseca illegittimità), ciò non è il risultato perseguito dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva, il quale richiede soltanto che a determinate clausole sia impedito di produrre effetti giuridici nei confronti delle vittime di incidenti stradali.

92. Ancora una volta, tale differente logica sottesa all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non è, in termini assoluti, incompatibile con la tesi secondo cui, per garantire un’adeguata protezione della vittima, dovrebbe essere prescritto un esame giurisdizionale d’ufficio.

Come ho già osservato, l’asimmetria informativa nei rapporti tra la vittima e l’assicuratore è identica (se non peggiore) rispetto a quella che esiste nei rapporti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

Tuttavia, tale differenza è, a mio avviso, sufficiente a suffragare l’argomento secondo cui la logica di tutela specifica di cui alla direttiva 93/13, con le sue particolari implicazioni giuridiche, semplicemente non esiste nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

93. In secondo luogo , indipendentemente da quanto precede, ricordo che l’obbligo di inosservanza degli effetti dell’autorità di cosa giudicata è stato collegato dalla Corte all’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (il corsivo è mio).

Un obbligo siffatto non è prescritto per quanto riguarda le clausole di esclusione come quella di cui trattasi nel caso di specie, come hanno osservato i governi italiano e finlandese e come è stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA].

94. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva richiede che siano adottate «le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione» che escluda dalla copertura assicurativa in particolare il trasporto illegale «sia considerata (…) senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro» (il corsivo è mio).

Tale formulazione è chiaramente più vicina a quella dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 75 ), in quanto entrambi mirano a garantire che la clausola in questione non produca effetti vincolanti (quanto meno) nei confronti della parte vulnerabile interessata (in un determinato caso).

95. Per contro, l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non presenta la dimensione più sistemica e dissuasiva di cui è corredato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che invita gli [OSCURATO:PERSONA] membri a far cessare l’inserzione di clausole abusive (in via generale).

Da questo punto di vista, l’eccezione all’autorità di cosa giudicata può essere interpretata nel senso che essa assolve la funzione di dissuadere i professionisti dall’inserire clausole abusive nei contratti negando loro il beneficio della certezza del diritto che altrimenti deriverebbe dal carattere definitivo di una decisione giudiziaria a loro favore (pronuncia adottata senza esame del carattere abusivo della clausola di cui trattasi ai sensi della direttiva 93/13).

Tale dimensione non è presente nell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva, in quanto, come ho già osservato, l’obiettivo da esso perseguito è quello di garantire che il terzo vittima, che non ha (solitamente) alcun rapporto contrattuale con l’assicuratore, sia risarcito da quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi clausola di esclusione.

Per contro, tale disposizione non mira a vietare del tutto le clausole di esclusione.

96. Atteso che la giurisprudenza della Corte relativa alla necessità di revocazione del giudicato si ricollega al suddetto aspetto preventivo e sistemico specifico del regime della direttiva 93/13 (garantire che le clausole abusive non siano utilizzate in generale, oltre all’esclusione dei loro effetti giuridici in una determinata causa) e che tale posizione costituisce un’eccezione alla regola principale in forza della quale deve essere rispettato il carattere definitivo di una decisione giudiziaria, ritengo che non possa essere richiesta una revocazione del giudicato nelle circostanze di cui al procedimento principale, nel quale non è perseguito alcun obiettivo sistemico analogo ( 76 ).

97. In terzo e ultimo luogo , mi sembra che, quando la Corte ha richiesto un provvedimento di così ampia portata come un esame d’ufficio (e, in mancanza di ciò, la revocazione del giudicato) in una situazione che, in linea di principio, rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (in assenza di qualsiasi disposizione legislativa in materia), essa si sia necessariamente basata sul ruolo specifico dei consumatori nel funzionamento del mercato interno (al momento dell’acquisto di beni e servizi) ( 77 ) nonché sulla premessa secondo cui l’ignoranza da parte degli stessi delle norme applicabili può distoglierli dall’acquistare beni o servizi in un altro Stato membro ( 78 ).

Allo stesso tempo, l’esistenza di norme armonizzate sulle clausole abusive è stata individuata come uno strumento importante per mantenere una concorrenza non falsata ( 79 ) e rafforzare la concorrenza tra i fornitori, aumentando in tal modo la possibilità di scelta per i consumatori ( 80 ).

98. La legislazione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ovviamente è anche uno strumento che contribuisce al funzionamento del mercato interno e, più in particolare, alla libera circolazione degli autoveicoli e delle persone, come riconosciuto dalle rispettive direttive ( 81 ).

Tuttavia, è stato altresì riconosciuto che tale armonizzazione, pur perseguendo il duplice obiettivo ricordato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni (assicurare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone che vi viaggiano e garantire un trattamento comparabile alle vittime di incidenti), si concentra principalmente sulla tutela delle vittime di incidenti stradali, il che è anche l’obiettivo dichiarato dei controlli alle frontiere (esistenti in passato) della copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 82 ).

Nello stesso ordine di idee, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato in udienza che l’obbligo di copertura obbligatoria (garanzia che tutti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un determinato Stato membro siano coperti da assicurazione della responsabilità civile) ( 83 ) e il diritto di azione diretta delle vittime nei confronti dell’assicuratore del responsabile (requisito che è stato aggiunto successivamente ai fatti di cui al procedimento principale) ( 84 ) costituiscono gli elementi centrali della normativa di cui trattasi.

99. Fatta salva l’importanza di tale obiettivo e le difficoltà personali che gli incidenti stradali provocano per le vittime, mi sembra che tale logica, benché pur sempre collegata al mercato interno, non sia profondamente integrata nella realizzazione dell’obiettivo del mercato interno come nel caso dell’armonizzazione voluta dalla direttiva 93/13 (che, come ho spiegato, migliora direttamente e immediatamente le operazioni commerciali).

Tale logica è, in ogni caso e pur sempre, semplicemente diversa nei suoi obiettivi.

Ciò, unitamente alla deroga eccezionale di cui sopra – rappresentata dall’obbligo di un esame d’ufficio nonché dalla revocazione del giudicato rispetto al regolare funzionamento del diritto – fornisce un’ulteriore giustificazione della ragione per cui le deroghe elaborate, in particolare, ai sensi della direttiva 93/13 non dovrebbero essere estese all’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

100. Per tutte queste ragioni, e atteso che il legislatore non ha scelto di includere, in quest’ultimo quadro legislativo, una disposizione relativa alla portata del controllo giurisdizionale, ritengo che sia preferibile affrontare la questione dell’eventuale esistenza di un obbligo di esame d’ufficio alla luce del principio di effettività (e di equivalenza), quale tradizionalmente concepito e come ricordato al paragrafo 58 delle presenti conclusioni.

In linea con tale approccio, l’obbligo del giudice di sollevare d’ufficio il problema sorgerebbe solo qualora l’esame della norma procedurale applicabile conducesse alla conclusione che la vittima interessata non ha avuto la possibilità effettiva di sollevare un siffatto motivo dinanzi a un giudice nazionale.

Le stesse considerazioni dovrebbero quindi applicarsi, mutatis mutandis , alla questione se non si debba tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata qualora la nullità di una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale non sia stata oggetto di controllo, giacché, come già spiegato supra , i due aspetti sono strettamente connessi.

101. Alla luce delle considerazioni che precedono, e in risposta alla prima questione pregiudiziale, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza, impedisce a una parte di sollevare per la prima volta, in una fase successiva del medesimo procedimento giurisdizionale, un’eccezione di nullità (inopponibilità) di una clausola contenuta in una polizza di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ai sensi di detta disposizione, purché nessuna norma di diritto processuale nazionale abbia reso eccessivamente difficile o impossibile per tale parte sollevare detta eccezione in una fase precedente del procedimento, in cui tale questione avrebbe potuto essere esaminata dai giudici nazionali. c) Scenario della «completa passività» di una parte

102. Per completezza, e qualora la Corte non condividesse la mia analisi di cui sopra, passerò ora alla seconda questione, con la quale il giudice del rinvio chiede se la valutazione dell’obbligo di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata ai sensi del diritto nazionale – qualora tale obbligo fosse accertato – sia influenzata dalla circostanza che, secondo il giudice del rinvio, i ricorrenti nella causa principale «abbia[no] tenuto una condotta completamente passiva» non contestando l’applicabilità della clausola di esclusione in una fase precedente del procedimento giurisdizionale.

103. La risposta a tale questione è, a mio parere, alquanto chiara.

104. In primo luogo , la nozione di «completa passività» è stata sviluppata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella giurisprudenza successiva nell’ambito dell’obbligo eccezionale di non tenere conto degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata ( 85 ).

Come rilevato dal giudice del rinvio, essa designa, più precisamente, «un’eccezione a tale eccezione».

A titolo esplicativo, qualora sorga in linea di principio l’obbligo eccezionale per un giudice di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata al fine di tutelare un consumatore, ma tale consumatore sia rimasto, nel procedimento in questione, completamente inattivo, l’obbligo di inosservanza degli effetti dell’autorità di cosa giudicata non sussiste e la situazione ritorna alla situazione comune in cui gli effetti dell’autorità di cosa giudicata rimangono intatti.

105. Tuttavia, e in secondo luogo , non mi è del tutto chiaro quali circostanze potrebbero portare a un effettivo «ripristino» di tale situazione comune, dato che l’obbligo di sollevare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali sembra applicarsi in qualsiasi fase del procedimento giurisdizionale, il che rende la «passività» del consumatore irrilevante in linea di principio, almeno nei procedimenti giurisdizionali ancora in corso (come nel procedimento principale di cui trattasi).

106. Tuttavia, tale questione non necessita di ulteriori approfondimenti nelle circostanze attuali poiché, in terzo luogo , ai sensi della giurisprudenza pertinente, non si è chiaramente verificata una situazione di «completa passività».

107. Infatti, tale nozione riguarda un consumatore che sia letteralmente assente dal procedimento e che non prenda le proprie difese.

Essa non riguarda un consumatore che partecipa attivamente al procedimento, sebbene senza sollevare la questione di diritto controversa.

In altri termini, detta nozione non riguarda il caso in cui la parte interessata ometta di sollevare un motivo specifico nell’ambito del procedimento, ma piuttosto il caso in cui detta parte non compaia nel procedimento stesso.

Del resto, se tale nozione riguardasse la mancata invocazione di un motivo specifico, risulterebbe superfluo l’obbligo dei giudici nazionali di sollevare d’ufficio tale motivo ( 86 ).

108. A tal riguardo, dall’ordinanza di rinvio risulta che i ricorrenti nel procedimento principale hanno partecipato attivamente alle fasi precedenti di tale procedimento, sebbene non abbiano eccepito l’asserita illegittimità della clausola di esclusione.

In tali circostanze, non si può ritenere che essi siano rimasti «completamente passivi» nel senso sopra esposto. d) Post-scriptum : possibile sovrapposizione tra i due ambiti interessati

109. Prima di concludere la mia analisi, vi è un ultimo aspetto sistemico o contestuale da affrontare che riguarda, come indicato supra , la possibile correlazione tra la normativa in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e la direttiva 93/13.

110. A mio avviso, non vi è dubbio che le polizze assicurative in detto settore possano, in generale, essere qualificate come contratti conclusi con i consumatori ai sensi della direttiva 93/13, qualora siano soddisfatte le condizioni applicabili per tale qualificazione, come in linea di principio osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie scritte nonché dal governo italiano in udienza.

111. Inoltre, dai fatti del procedimento principale risulta che possono verificarsi situazioni in cui il terzo vittima sia anche parte del contratto assicurativo di cui trattasi, il che, se sono soddisfatte le condizioni applicabili, rende tale contratto «idoneo» a rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ( 87 ).

112. In tale contesto, può sorgere una certa discrepanza in termini di opzioni procedurali a disposizione di tale parte, rispetto ad altre vittime di incidenti stradali.

Infatti, una vittima che sia anche il contraente della polizza assicurativa avrà automaticamente il diritto di avvalersi degli sviluppi in ambito processuale inerenti all’esame d’ufficio o alla revocazione del giudicato, elaborati ai sensi della direttiva 93/13, a condizione, ancora una volta, che la polizza assicurativa in questione abbia i requisiti per essere qualificata come contratto tra un consumatore e un professionista (ai sensi di tale direttiva).

Per contro, tale opzione non sarà disponibile per le altre vittime qualora tali requisiti non siano soddisfatti o qualora la vittima non sia il contraente dell’assicurazione ( 88 ).

113. Non ritengo che ciò incida sul risultato dell’analisi che precede.

114. Anzitutto, qualsiasi motivo che possa eventualmente essere sollevato ai sensi della direttiva 93/13 dovrebbe essere formulato, per ovvie ragioni, in termini di carattere abusivo ai sensi di tale direttiva.

Tale aspetto dell’esame della specifica clausola contrattuale è inoltre chiaramente diverso da quelli disciplinati, in particolare, dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva ( 89 ).

115. Ciononostante, il fatto che una vittima di un incidente stradale, che sia il titolare della polizza assicurativa e un consumatore ai sensi della direttiva 93/13, può in teoria avvalersi della suddetta direttiva per determinare le specifiche conseguenze processuali che ne derivano (al fine di ottenere un nuovo esame di una determinata clausola in una polizza assicurativa) – laddove tale opzione processuale non sia aperta ad altre vittime – non costituisce di per sé un motivo per «esportare» l’eccezione all’autorità di cosa giudicata dall’ambito disciplinato dalla direttiva 93/13 all’ambito di cui trattasi nel caso di specie (al fine di prevenire una possibile disparità nel trattamento processuale delle vittime di incidenti stradali).

Tale discrepanza processuale costituisce piuttosto una contingenza derivante dalla sovrapposizione di due regimi normativi nelle circostanze particolari di un determinato caso.

Per contro, ciò non costituisce un motivo per estendere principi che sono stati sviluppati in un settore del diritto, con riferimento alle sue caratteristiche specifiche, a un altro settore del diritto in cui tali caratteristiche non sussistono.

V. Conclusione

116. Propongo alla Corte di rispondere alla Corte suprema di cassazione (Italia) nei seguenti termini: L’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza, impedisce a una parte di sollevare, per la prima volta in una fase successiva del medesimo procedimento giurisdizionale, un’eccezione di nullità (inopponibilità) di una clausola contenuta in una polizza di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ai sensi di detta disposizione, purché nessuna norma di diritto processuale nazionale abbia reso eccessivamente difficile o impossibile per tale parte sollevare detta eccezione in una fase precedente del procedimento, in cui tale questione avrebbe potuto essere esaminata dai giudici nazionali. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Seconda direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17) (in prosieguo: la «seconda direttiva»). 3 La versione in lingua inglese di tale disposizione fa riferimento all’obbligo di garantire che le clausole in questione siano «considerate nulle per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro» (« deemed to be void in respect of claims by third parties who have been victims of an accident »); la versione in lingua francese fa riferimento a eventuali disposizioni o clausole che debbano essere «considerate inefficaci per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro» (« réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre »).

Come spiegherò più avanti, tale obbligo non mira quindi ad ottenere la nullità (in termini assoluti) della disposizione o della clausola di cui trattasi, ma piuttosto a garantire che essa non produca effetti giuridici nei confronti di una determinata categoria di soggetti.

Mi sembra che, in taluni ordinamenti giuridici, tale situazione possa essere qualificata come «nullità relativa» o «inopponibilità». 4 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), in particolare articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della stessa. 5 La direttiva 2009/103 ha codificato una disciplina frammentaria che si era progressivamente instaurata attraverso numerose direttive, elencate al suo considerando

1. Tali direttive precedenti disciplinavano diversi aspetti del regime di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e, a seconda della data del sinistro, potevano applicarsi parallelamente a un determinato caso.

V., ad esempio, sentenza del 14 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑503/16, EU:C:2017:681, punto 31). 6 Aggiungerei che, in considerazione della data del sinistro, la seconda direttiva si applica parallelamente alla prima e alla terza direttiva, menzionate ai paragrafi 5 e 12 infra . 7

V. sentenze del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) [C‑582/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)», EU:C:2024:282], e del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24; in prosieguo: la «sentenza Soledil», EU:C:2025:993). 8 Direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1) (in prosieguo: la «prima direttiva»). 9 Terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990, L 129, pag. 33) (in prosieguo: la «terza direttiva»). 10 A mio avviso, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] riguarda quindi il rimborso, da parte dei congiunti di PA, delle somme che sono state loro effettivamente versate, nonché una decisione in cui si dichiari che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a versare loro le somme ancora dovute.

La qualificazione concreta di questi due aspetti del ricorso appare in ogni caso irrilevante ai fini della valutazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. 11 Ordinanza del Presidente della Corte dell’8 aprile 2025, [OSCURATO:SOCIETA], (C‑17/25 P, EU:C:2025:276, punti 6 e 7). 12 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 13 Sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 61 e giurisprudenza citata), e del 29 luglio 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653, punto 39 e giurisprudenza citata). 14 V., ad esempio, sentenza del 18 dicembre 2025, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (C‑325/24, EU:C:2025:989, punto 36 e giurisprudenza citata). 15 Oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile; v., ad esempio, ibidem , punto 37 e giurisprudenza citata. 16

V. conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:674, paragrafi da 85 a 87 nonché giurisprudenza citata). 17 Sentenza del 7 agosto 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, punto 44 e giurisprudenza citata), riguardante la terza direttiva. 18 Sentenze del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 50 a 53), e del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05; in prosieguo: la «sentenza Farrell», EU:C:2007:229, punti da 40 a 43); v. altresì conclusioni da me presentate nelle cause Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:469, paragrafo 83) e [OSCURATO:PERSONA] – II (C‑386/24, EU:C:2025:775, paragrafi da 44 a 48). 19

V. paragrafo 39 e nota 17 supra . 20

V. sezione 3, lettera d), di questa sottosezione delle presenti conclusioni. 21 V., ad esempio, sentenza del 30 aprile 2025, Nastolo (C‑370/24; in prosieguo: la «sentenza Nastolo», EU:C:2025:300, punto 37 e giurisprudenza citata). 22 Sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (C‑490/24, EU:C:2026:89, punti 33 e 36, nonché giurisprudenza citata).

V. articolo 1 della terza direttiva (divenuto articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103). 23 V., ad esempio, sentenza del 19 settembre 2024, Matmut (C‑236/23; in prosieguo: la «sentenza Matmut», EU:C:2024:761, punto 37 e giurisprudenza citata).

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑442/10; in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:548, paragrafo 23). 24

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar nella causa Matmut (C‑236/23, EU:C:2024:560, paragrafi da 47 a 53). 25 Sentenza del 1º dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (C‑442/10; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»; EU:C:2011:799, punto 33 e giurisprudenza citata). 26 Ibidem , punto 34 e giurisprudenza citata. 27 V., ad esempio, sentenza Matmut, punto

34. 28 [OSCURATO:PERSONA], punto 35 e giurisprudenza citata, nonché sentenza Matmut, punti 36 e 46 e giurisprudenza citata. 29 Ai fini della presente causa, non occorre soffermarsi sulle difficoltà che tale distinzione comporta, come rilevato, ad esempio, nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Biondi nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑490/24; in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2025:735, paragrafi da 14 a 16), nonché nelle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 15 a

17. 30 V., ad esempio, sentenza Matmut, punto 64 e giurisprudenza citata, e sentenza del 23 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑300/10, EU:C:2012:656, punti 32 e 33, nonché giurisprudenza citata). 31 Sentenza Farrell, punto

36. Tale causa riguardava un passeggero che era un effettivo terzo vittima (ma non l’assicurato). 32 Sentenza del 30 giugno 2005, Candolin e a. (C‑537/03, EU:C:2005:417, punto 35, in combinato disposto con i punti 11 e 12).

La Corte non ha chiarito se il proprietario (vittima e passeggero) fosse anche l’assicurato, ma tale circostanza non sembrava rilevante ai fini della conclusione raggiunta in tale sentenza. 33 [OSCURATO:PERSONA], punti da 32 a 36 e

44. 34 In base a ciò, qualora detta nullità non possa essere invocata, l’assicuratore può ottenere il rimborso della totalità delle somme versate a tale passeggero vittima di un incidente stradale.

Tale risposta è stata subordinata all’individuazione di un eventuale abuso di diritto.

V. sentenza Matmut, in particolare punti 61 e

66. 35 [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), punto 38 e giurisprudenza citata. 36 V., ad esempio, sentenza Soledil, punto 32, e sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑233/17, EU:C:2018:853, punto 52 e giurisprudenza citata). 37 [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), punto 39 e giurisprudenza citata, e sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑376/23, EU:C:2025:20, punto 73 e giurisprudenza citata). 38 Per le eccezioni sviluppate sulla base del principio di equivalenza, v. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), paragrafi da 42 a

50. 39 Sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 63).

La Corte ha sottolineato il carattere eccezionale di tale constatazione nella sentenza del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 61). 40 V., in materia di imposta sul valore aggiunto, sentenza del 16 luglio 2020, UR (Assoggettamento degli avvocati all’IVA) (C‑424/19, EU:C:2020:581, punti da 32 a 34 e giurisprudenza citata); nel settore degli aiuti di Stato, sentenza dell’11 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑505/14, EU:C:2015:742, punti da 43 a 46); e, nel settore della politica agricola comune, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑116/20, EU:C:2022:273, punti da 102 a 105). 41 Sentenza Soledil, punto 22 e giurisprudenza citata. 42 Ibidem , punto 23 e giurisprudenza citata. 43 V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 54 e 55 e giurisprudenza citata). 44 Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:394, punto 50). 45 «[L]addove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine»; sentenza Soledil, punto 24 e giurisprudenza citata.

Per le situazioni in cui i giudici nazionali non dispongono di tali elementi pertinenti, v. sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 77). 46

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], punti da 57 a 59, e [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), punto

83. 47 Sentenza Soledil, punto 29, e sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑869/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:397, punto 29).

La Corte ha fatto spesso riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando di tale direttiva, che enuncia la stessa idea. 48 Sentenze del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98); del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑421/14, EU:C:2017:60); del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. (C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395); [OSCURATO:PERSONA]; del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole) (C‑531/22, EU:C:2024:58); e del 29 febbraio 2024, Investcapital (C‑724/22, EU:C:2024:182).

A differenza di dette cause, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non riguardava l’esecuzione forzata di obbligazioni dei consumatori, bensì l’azione di un consumatore diretta a far dichiarare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario e ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in forza di quest’ultimo. 49 Sentenza Soledil, in particolare punti da 36 a 39, in combinato disposto con i punti da 11 a 17 della stessa. 50 Sentenza Soledil, punto 33 e giurisprudenza citata. 51

V. quinto considerando della terza direttiva. 52 Allo stesso modo, come già rilevato, nessun elemento del fascicolo indica che la necessità di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata possa essere giustificata dal principio di equivalenza. 53 Ricordo che non tutte le forme di controllo giurisdizionale possono ostare a un controllo giurisdizionale successivo, ma solo quelle che soddisfano determinate condizioni, come spiegato, in particolare, nella sentenza del 29 febbraio 2024, Investcapital (C‑724/22, EU:C:2024:182, punto 45), e richiamato nella sentenza Soledil, punto

35. 54 Come è stato chiarito in particolare nella sentenza Soledil; v. altresì sentenza [OSCURATO:PERSONA] (su quest’ultimo aspetto v. nota 48 supra ). 55

V. note 43 e 44 supra nonché conclusioni presentate dall’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, paragrafo 44). 56 Sentenza del 3 luglio 2025, C. e a. (C‑582/23, EU:C:2025:518, punto 55 e giurisprudenza citata). 57 Il governo italiano ha osservato in udienza che, in forza del diritto nazionale applicabile, i giudici nazionali sono tenuti a sollevare d’ufficio la questione della nullità (o ancora, a mio avviso, dell’inopponibilità) della clausola di esclusione di cui trattasi e che tale obbligo è stato violato nelle fasi precedenti del procedimento principale. 58 V., in particolare, sentenze del 14 dicembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] e van Veen (C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punti da 16 a 22); del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 41); del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una violazione in ambito penale) (C‑660/21; in prosieguo: la «sentenza K.B. e F.S.», EU:C:2023:498, punto 53). 59 V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, paragrafo 44). 60 Per quanto riguarda la direttiva [2008/48/CE] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), v. sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, punti da 62 a 74), e del 5 marzo 2020, OPR‑Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, punti da 17 a 24). 61 Sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 50). 62 Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punti da 85 a 90 e 94). 63 Sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841, punti da 93 a 98). 64 Sentenza K.B. e F.S., punti da 44 a 53 e, in particolare, punto

19. 65 Ibidem , punto

52. 66

V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] z siedzibą (C‑383/19, EU:C:2020:1003, paragrafo 41). 67 V., ad esempio, sentenza Nastolo, punto 39 e giurisprudenza citata. 68 V., ad esempio, sentenza Farrell, punto 24, e conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo

35. 69 Rilevo che, ai sensi dell’articolo 5 della terza direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano l’obbligo di «prend[ere] le misure necessarie per garantire che le persone coinvolte in un incidente stradale possano accertare rapidamente l’identità della società assicuratrice che copre la responsabilità civile risultante dall’uso di ogni autoveicolo coinvolto nell’incidente».

V. altresì articolo 23 della direttiva 2009/103. 70

V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni. 71

V. altresì conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 35 e

42. 72 Ricordo che, in base all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, «[u]na clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». 73 Quando tale situazione si verifica, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, essa costituisce un’eventualità, come ha rilevato il governo italiano in udienza. 74 Ricordo che il settimo considerando della seconda direttiva afferma che «è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l’assicuratore ed il responsabile del sinistro». 75 Ricordo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 76 La circostanza che la decisione giudiziaria passata in giudicato nel procedimento principale sia stata emessa nonostante la pendenza del giudizio è irrilevante.

Come ho rilevato altrove, è ben noto che la nozione di decisione definitiva (a cui si ricollega l’autorità di cosa giudicata) non si limita alla singola decisione formale con cui un qualsivoglia procedimento si conclude di fatto (perché le parti hanno deciso di non proseguirlo o perché hanno esaurito tutti i mezzi di ricorso disponibili).

Gli effetti dell’autorità di cosa giudicata possono emergere nell’ambito del procedimento in corso, in diverse fasi e relativamente a diversi aspetti della controversia, a motivo del fatto che le parti non hanno sollevato la questione di cui trattasi, o non ne hanno contestato la valutazione.

V. conclusioni da me presentate nella causa Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:469, paragrafo 77). 77 Ai sensi del sesto considerando della direttiva 93/13: «(…) per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti». 78 Ai sensi del quinto considerando della direttiva 93/13 «tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro». 79

V. secondo considerando della direttiva 93/13, che così recita: «considerando che le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle clausole nei contratti stipulati tra il venditore di beni o il prestatario di servizi, da un lato, ed il consumatore, dall’altro, presentano notevoli disparità, con il risultato che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni ed all’offerta di servizi ai consumatori differiscono l’uno dall’altro e possono manifestarsi distorsioni di concorrenza tra i venditori di beni e i prestatari di servizi soprattutto in caso di commercializzazione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri». 80 Ai sensi del settimo considerando della direttiva 93/13, «i venditori di beni e i prestatari di servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori». 81 V., in particolare, terzo, quinto e sesto considerando della prima direttiva, terzo considerando della seconda direttiva e tredicesimo considerando della terza direttiva. 82

V. secondo considerando della prima direttiva. 83 Come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e, successivamente, dall’articolo 3 della direttiva 2009/103. 84 Articolo 3 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU 2000, L 181, pag. 65).

V. articolo 18 della direttiva 2009/103. 85

V. sentenze del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 47); sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 28 e giurisprudenza citata; del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio delle clausole abusive contenute in un contratto) (C‑531/22, EU:C:2024:58, punto 45 e giurisprudenza citata); nonché sentenza Soledil, punto

41. 86

V. altresì sentenza Soledil, punto 41, in cui la Corte ha risposto a una questione pregiudiziale simile in circostanze analoghe in cui, come già rilevato, i consumatori interessati sono comparsi nel procedimento, ma non hanno sollevato, in tempo utile, un motivo vertente sul carattere abusivo della clausola contrattuale interessata. 87 Nei limiti in cui la direttiva 93/13 si applica ratione temporis al caso di specie. 88 Tale scenario richiederebbe di stabilire se un terzo vittima (effettiva) possa beneficiare della tutela dei consumatori ai sensi della direttiva 93/13 qualora si accerti che il contraente dell’assicurazione ha agito in qualità di consumatore al momento della conclusione della polizza assicurativa. 89 Ricordo nuovamente che, in forza della direttiva 93/13, per considerare «abusivo» il carattere di una clausola, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, essa deve determinare, «malgrado il requisito della buona fede, (...) a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

Non è chiaro in che modo una clausola che esclude il trasporto irregolare dalla copertura assicurativa possa causare un tale «squilibrio».

Possono sorgere ulteriori dubbi circa il modo in cui i due tipi di nullità richiesti, rispettivamente, dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva siano conciliabili, dato che il primo sembra essere «assoluto», mentre il secondo è solo «relativo», come discusso in udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 17/25 LS, KV, RY, UJ, TM contro [OSCURATO:SOCIETA], intimati: [OSCURATO:SOCIETA], BZ, FN, NA, ZI, DR, [OSCURATO:SOCIETA], EO (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione, Italia) « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 84/5/CEE – Danno non patrimoniale subito dagli eredi delle vittime – Azione di rivalsa promossa dall’assicuratore – Eccezione di nullità in riferimento a una clausola contrattuale inserita in un contratto di assicurazione – Incompetenza del giudice a controllare la validità (opponibilità) di tale clausola – Effetti di una sentenza che ha acquisito autorità di cosa giudicata sulla validità (opponibilità) di tale clausola » I. Introduzione 1. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio ( 2 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a prevedere che qualsiasi disposizione legale o clausola contenuta nelle polizze assicurative che escludesse dalla copertura assicurativa, in particolare, l’uso o la guida di veicoli in modo non conforme agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza fosse nulla (o piuttosto inopponibile) nei confronti delle vittime di incidenti stradali ( 3 ). La stessa regola è ora enunciata nella direttiva 2009/103/CE ( 4 ), succeduta alla seconda direttiva (e alle altre direttive in materia) ( 5 ). 2. La controversia di cui al procedimento principale riguarda un sinistro stradale che ha comportato una collisione tra un motociclo e un altro veicolo; la conducente e il passeggero del motociclo sono entrambi deceduti. Il passeggero era proprietario del motociclo nonché titolare della polizza assicurativa a copertura di tale motociclo. La compagnia di assicurazioni interessata ha avviato un’azione di rivalsa nei confronti degli eredi del passeggero, chiedendo il rimborso delle somme loro versate a titolo del danno non patrimoniale causato dal decesso del passeggero. A sostegno della sua domanda, la compagnia di assicurazioni ha dedotto che il motociclo era omologato per il trasporto di una sola persona (il conducente) e che la polizza assicurativa escludeva la copertura nel caso di trasporto irregolare di persone (in prosieguo: la «clausola di esclusione»). 3. Il procedimento di cui trattasi si è svolto in più gradi di giudizio.       Attualmente esso è pendente (per la seconda volta) dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, cui gli eredi del passeggero chiedono di accertare la nullità della clausola di esclusione. Il giudice del rinvio osserva che l’eccezione di nullità (relativa) della clausola di esclusione è irricevibile ai sensi del diritto nazionale a causa degli effetti dell’autorità di cosa giudicata, prodotti da una sentenza pronunciata in una fase precedente del procedimento che conferma il diritto dell’assicuratore di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti degli eredi del passeggero sulla base di detta clausola, dal momento che tale diritto non era stato contestato. Il giudice del rinvio osserva inoltre che una siffatta (implicita) conferma del diritto di regresso dell’assicuratore risulta contraria alla norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva (che si applica ratione temporis al caso di specie) ( 6 ). Detto giudice si chiede pertanto se il diritto dell’Unione imponga di ignorare gli effetti di diritto interno dell’autorità di cosa giudicata al fine di consentire l’esame di tale questione, di modo che sia garantito l’effetto utile della suddetta disposizione. 4. Tale questione si ispira, in particolare, alla giurisprudenza della Corte che impone ai giudici nazionali l’obbligo di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata in materia di consumatori qualora, in termini semplici, tali giudici abbiano omesso di esaminare, in una fase precedente del procedimento giurisdizionale, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori ( 7 ). Tale obbligo è risultato dall’evoluzione progressiva della giurisprudenza (che, come spiegherò più avanti, è culminata nella recente sentenza Soledil) e costituisce un’eccezione alla regola secondo cui le sentenze definitive devono essere intangibili. Le questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa offrono alla Corte l’occasione di precisare, per la prima volta, se tale obbligo si applichi nel settore della normativa dell’Unione in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sulla base di considerazioni specifiche relative alla tutela delle vittime di incidenti stradali, che costituisce uno degli obiettivi perseguiti da tale normativa. II. Quadro normativo A. Diritto dell’Unione 5. Il secondo considerando della direttiva 72/166/CEE ( 8 ) era così formulato: «considerando che qualsiasi controllo alla frontiera dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle persone suscettibili di essere vittime di un sinistro causato da tali veicoli; che esso viene esercitato a causa della disparità delle disposizioni nazionali in materia». 6. Il terzo considerando di tale direttiva così recitava: «considerando che dette disparità sono tali da ostacolare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all’interno della Comunità; che esse hanno quindi un’incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune». 7. Il quinto considerando della medesima direttiva enunciava quanto segue: «considerando che è auspicabile che la popolazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri prenda più profondamente coscienza della realtà del mercato comune e che a tal fine siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…)». 8. Il sesto considerando della suddetta direttiva aggiungeva: «considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l’apertura reciproca dei mercati degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno». 9. L’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva disponeva che «[o]gni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure». 10. Il terzo e il settimo considerando della seconda direttiva erano formulati come segue: «considerando, tuttavia, che sussistono notevoli disparità quanto alla portata di detto obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri; che tali disparità hanno un’incidenza diretta sull’istituzione e il funzionamento del mercato comune; (…) considerando che è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l’assicuratore ed il responsabile del sinistro; (…)». 11. L’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva stabiliva quanto segue: «Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: -      di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita; o -      di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione o -      di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione; sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro. Tuttavia, la clausola di cui al primo trattino può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà – per i sinistri avvenuti nel loro territorio – di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale». 12. Il quinto considerando della terza direttiva, 90/232/CEE ( 9 ) così disponeva: «considerando in particolare che in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri esistono lacune nella copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune». 13. Il tredicesimo considerando della terza direttiva era così formulato: «considerando che siffatto completamento, destinato a rafforzare la tutela delle vittime di incidenti, faciliterà maggiormente il passaggio delle frontiere interne della Comunità e quindi l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno assumere come base un elevato livello di tutela del consumatore». 14. L’articolo 1, paragrafo 1, della terza direttiva così recitava: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della [seconda direttiva], l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo». B. Diritto italiano 15. Il giudice del rinvio cita in particolare l’articolo 2059 del codice civile, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, relativo al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti di una persona deceduta in un sinistro. Il giudice del rinvio spiega che tali congiunti devono essere considerati vittime e, pertanto, terzi danneggiati il cui diritto al risarcimento non può essere compromesso da un’azione di rivalsa promossa dall’assicuratore. 16. Il giudice del rinvio spiega inoltre che il codice di procedura civile (in prosieguo: il «CPC») non consente di modificare ad libitum le domande proposte nell’ambito di un giudizio civile. In primo grado, la domanda può essere modificata solo entro ristretti limiti (v. articolo 171 ter CPC o, per le norme in vigore al momento del procedimento di primo grado, articolo 183 CPC). In appello non sono consentite nuove deduzioni (articolo 345 CPC); lo stesso vale in sede di legittimità (articolo 360 CPC). 17. Inoltre, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza d’appello, «nel giudizio di rinvio (…) le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione» (articolo 394, terzo comma, CPC). Le questioni esaminate dal giudice d’appello, e non censurate in sede di legittimità, hanno pertanto autorità di cosa giudicata (articolo 2909 del codice civile e articolo 324 CPC). È possibile derogare a tale principio solo nel caso in cui la cassazione con rinvio abbia ad oggetto una parte della sentenza che sia presupposto logico o giuridico di altra parte del medesimo provvedimento (articolo 336, primo comma, CPC). 18. Inoltre, in risposta al quesito sottopostogli dalla Corte, il giudice del rinvio spiega che l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non è stato recepito da una normativa nazionale in un atto legislativo ad hoc , ma che tutte le disposizioni enunciate in tale direttiva (ad eccezione dell’articolo 3, che non è in discussione nel caso di specie) erano già previste dalla legge del 24 dicembre 1969, n. 990 – [OSCURATO:PERSONA] obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (GURI n. 2 del 3 gennaio 1970) (in prosieguo: la «legge n. 990»). 19. In particolare, l’articolo 18, secondo comma, di tale legge sanciva il principio secondo cui le clausole contrattuali che limitano la copertura assicurativa non potevano essere opposte ai terzi danneggiati (norma che, secondo il giudice del rinvio, corrisponde all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva). Più precisamente, tale disposizione prevedeva che «[p]er l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione». III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 20. Il 30 agosto 1998 PA è deceduto in conseguenza di un incidente stradale. Tale incidente si è verificato mentre PA viaggiava su un motociclo di sua proprietà, guidato da SE, anch’essa deceduta a seguito dell’incidente. Il motociclo era assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). PA era il contraente dell’assicurazione. 21. Nel 1999 TM, EO, RY, LS, KV e UJ (in prosieguo: i «congiunti di PA») convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone tutti i soggetti cui poteva teoricamente imputarsi la responsabilità del sinistro, inclusa la [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento si è concluso in primo grado con sentenza datata 24 gennaio 2005 del Tribunale di Crotone, con la quale SE è stata dichiarata responsabile dell’incidente nella misura dell’80% (il restante 20% è stato attribuito al conducente dell’altro veicolo). 22. Mentre tale procedimento era pendente, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi allo stesso giudice contro i congiunti di PA, deducendo che i) il motociclo di cui trattavasi era omologato per il trasporto di una sola persona; ii) la polizza assicurativa a copertura di tale veicolo escludeva la copertura in caso di trasporto irregolare di persone; iii) benché tale esclusione non fosse opponibile al terzo leso, essa ha consentito alla compagnia di assicurazione di ripetere dall’assicurato le somme versate alla vittima dell’incidente; iv) essendo deceduto il contraente dell’assicurazione, i suoi debiti si erano trasferiti ai suoi eredi in forza del diritto successorio; e v) di conseguenza, sebbene i congiunti di PA avessero diritto di essere risarciti per il decesso di PA, essi avevano anche ereditato i suoi debiti ed erano perciò obbligati a restituire all’assicuratore le somme loro versate in quanto terzi danneggiati. A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che essi fossero condannati a rimborsare all’assicurazione tutte le somme versate o da versare (in prosieguo: l’«azione di rivalsa»). 23. La Corte d’appello di Catanzaro (Italia), con sentenza del 27 settembre 2012, ha condannato i congiunti di PA a rimborsare le somme ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, deducendo che la Corte d’appello si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme già versate agli eredi di PA a titolo di acconto, ma non aveva statuito in merito all’obbligo di rimborso degli stessi relativo alle somme che sarebbero state loro versate in futuro. 24. Con sentenza del 10 maggio 2016, la Corte suprema di cassazione ha accolto tale ricorso, stabilendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di recuperare integralmente le somme già versate e quelle ancora da versare ai congiunti di PA, a condizione che il giudice di merito avesse accertato la loro qualità di eredi. La causa è quindi ripresa nel merito dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro. Con sentenza del 21 dicembre 2020, tale giudice ha accertato la qualità di eredi dei congiunti di PA e ha condannato questi ultimi a rimborsare all’assicuratore le somme già ricevute, disponendo che le somme ancora dovute fossero compensate con quelle da restituire in forza dell’azione di rivalsa ( 10 ). 25. LS e KV (due congiunti di PA) hanno impugnato tale ultima sentenza dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia). UJ, RY e TM hanno aderito al ricorso (LS, KV, UJ, RY e TM sono in prosieguo denominati «ricorrenti nel procedimento principale»). Dinanzi a tale giudice, detti ricorrenti deducono, per la prima volta dall’inizio del procedimento principale, che la clausola di esclusione è nulla in quanto in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva. 26. Il giudice del rinvio osserva che tale argomento, sebbene potenzialmente fondato, è manifestamente inammissibile ai sensi del diritto nazionale, in quanto non è stato sollevato in una fase precedente del procedimento. Ne consegue che il diritto della [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla clausola di esclusione è ormai coperto dagli effetti dell’autorità di cosa giudicata, derivante da precedenti decisioni giudiziarie pronunciate nell’ambito del procedimento, mentre non è stata sollevata alcuna eccezione al riguardo. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto l’esistenza di diverse eccezioni al principio del carattere definitivo delle sentenze e nutre dubbi quanto all’applicabilità di una di tali eccezioni alle circostanze del caso di specie. Tale giudice rileva altresì che i ricorrenti nel procedimento principale hanno dato prova di quella che considera una completa passività, omettendo di far valere la nullità della clausola controversa in una fase anteriore del procedimento. 27. In tale contesto, con ordinanza del 23 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2025, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1      [S]e l’articolo 2 della direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d’una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della [responsabilità civile autoveicoli], la quale in violazione della suddetta direttiva consenta all’assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato. 2      [S]e il principio per cui l’effettività del diritto [dell’Unione europea] prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall’articolo 2 della direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d’un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della [responsabilità civile autoveicoli]; b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell’Unione». 28. Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale richiesta, detto giudice ha fatto riferimento, in primo luogo, alla rilevanza della futura sentenza della Corte in numerose altre cause, tenuto conto dell’ampio ricorso a clausole contrattuali come quella di cui trattasi nel caso di specie. In secondo luogo, detto giudice ha sottolineato il lasso di tempo trascorso dai fatti all’origine del presente procedimento. 29. Il presidente della Corte ha respinto tale richiesta con ordinanza dell’8 aprile 2025, ricordando che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, il mero interesse delle parti in causa, certo legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti a essi conferiti dal diritto dell’Unione non costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato. In tale ordinanza, il presidente della Corte ha altresì ricordato che lo stesso vale per quanto riguarda il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale ( 11 ). 30. Osservazioni scritte nella presente causa sono state presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], dai governi italiano e finlandese e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Detti governi e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 12 marzo 2026. IV. Valutazione 31. Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo , se il diritto dell’Unione osti agli effetti dell’autorità di cosa giudicata previsti dalla normativa nazionale che riguardano il diritto di un assicuratore di chiedere il rimborso di un risarcimento versato (o da versare) agli eredi di un passeggero vittima di un incidente stradale. Nel caso di specie, tale passeggero era anche il contraente dell’assicurazione e ha utilizzato il veicolo di cui trattasi in violazione delle sue specifiche tecniche. Tale questione si pone in una situazione in cui l’azione di rivalsa è fondata su una clausola della polizza assicurativa che asseritamente viola la regola derivante dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva. Ricordo che, in forza di tale regola [ora enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/103], gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano provvedere affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale che escludesse dalla copertura assicurativa, in particolare, l’uso del veicolo in violazione delle specifiche tecniche e di sicurezza del veicolo fossero nulle (inopponibili) nei confronti dei terzi vittime di un sinistro. Tale questione si ispira, in particolare, all’eccezione all’autorità di cosa giudicata elaborata dalla Corte nel settore della tutela dei consumatori disciplinata in particolare dalla direttiva 93/13/CEE ( 12 ) e che si applica in situazioni in cui i giudici nazionali non hanno esaminato l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali pertinenti. 32. In secondo luogo , il giudice del rinvio chiede se sulla valutazione della questione summenzionata incida il fatto che i ricorrenti nel procedimento principale «abbia[no] tenuto una condotta completamente passiva». Come spiegherò più avanti, tali termini sono ispirati alla nozione di «completa passività», anch’essa mutuata dalla giurisprudenza sviluppata nel contesto della direttiva 93/13, e che il giudice del rinvio utilizza per descrivere il fatto che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno invocato la nullità della clausola di esclusione in una fase precedente del procedimento (alla quale hanno peraltro partecipato attivamente). 33. Prima di affrontare il merito di tali questioni ( sub B), esaminerò brevemente la loro ricevibilità ( sub A). A. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali 34. Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] afferma nelle sue osservazioni scritte che la Corte suprema di cassazione sarebbe andata al di là delle proprie competenze sottoponendo la presente domanda. Ciò in quanto, secondo tale parte, il tenore letterale della normativa nazionale applicabile osterebbe a un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione. Più precisamente, tale parte sostiene che l’articolo 2909 del codice civile prevede che l’autorità di cosa giudicata si estende tanto alle questioni espressamente dedotte quanto alle questioni deducibili. Anche qualora la Corte dovesse concludere che il diritto dell’Unione esige che gli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata siano esclusi nelle circostanze del caso di specie, tale risultato non potrebbe essere conseguito ai sensi della normativa nazionale pertinente, in quanto equivarrebbe a un’interpretazione contra legem dell’articolo 2909 del codice civile. 35. A tal riguardo, rilevo che, in primo luogo , nell’ambito di un procedimento pregiudiziale disciplinato dall’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, tenuto conto della ripartizione delle funzioni tra essa e i giudici nazionali, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali in materia di organizzazione e procedura giudiziaria ( 13 ). 36. In secondo luogo , rilevo che, nel presente contesto procedurale, «spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte» ( 14 ). Di conseguenza, la presunzione di rilevanza di cui godono generalmente le questioni pregiudiziali implica che, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire, salvo qualora risulti, in particolare, in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale ( 15 ). 37. Nel caso di specie, le questioni sollevate mirano a stabilire se l’effetto utile, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire, della norma enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva imponga di disapplicare la norma nazionale sul giudicato in una situazione in cui una decisione giurisdizionale definitiva abbia confermato un diritto asseritamente contrario a tale norma. Dalle spiegazioni fornite nell’ordinanza di rinvio risulta chiaramente che tale questione di diritto dell’Unione è direttamente rilevante ai fini della decisione che il giudice del rinvio dovrà adottare sulla ricevibilità dell’eccezione sollevata dinanzi ad esso in relazione alla clausola di esclusione. In tali circostanze, la rilevanza delle questioni sollevate è chiaramente dimostrata. 38. Per quanto riguarda, in terzo luogo , l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’asserita impossibilità di interpretare l’articolo 2909 del codice civile in modo conforme all’obbligo di non tenere conto degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata nelle circostanze di cui al procedimento principale (se, anche in questo caso, un siffatto obbligo dovesse essere accertato), spetta al giudice del rinvio decidere in merito alla questione alla luce delle possibilità di interpretazione offerte dalla legislazione nazionale applicabile. Il fatto che il presente rinvio è stato proposto senza che siano state sollevate questioni relative alla presunta impossibilità di interpretare la suddetta disposizione del diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione indica che il giudice del rinvio non ha individuato alcun ostacolo interpretativo quale quello descritto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 39. Inoltre, e nonostante quanto precede, un’incompatibilità tra una norma di diritto nazionale e un obbligo prescritto dal diritto dell’Unione può generalmente essere affrontata con altri mezzi. Qualora non sia possibile interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, può sussistere l’obbligo di disapplicare la norma nazionale incompatibile (quando la norma di diritto dell’Unione che disciplina la situazione ha efficacia diretta) ( 16 ). È vero che tale possibilità non si pone nei rapporti orizzontali come quelli di cui trattasi nel procedimento principale (atteso che la disposizione di cui trattasi fa parte di una direttiva e una direttiva non può essere fatta valere in quanto tale nei confronti di un altro soggetto privato) ( 17 ). Tuttavia, qualora non sia possibile garantire il rispetto del diritto dell’Unione nel modo sopra descritto, la parte interessata può cercare di coinvolgere la responsabilità dello Stato membro interessato dinanzi ai giudici nazionali ( 18 ). Ne consegue che la (potenziale) impossibilità di assicurare il rispetto di una risposta fornita dalla Corte in una determinata causa interpretando il diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione non rende tale risposta (e quindi le questioni che ne sono all’origine) irrilevante. 40. Per l’insieme dei motivi sopra enunciati, a mio avviso, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile. B. Sul merito delle questioni pregiudiziali 41. Nella presente sezione esporrò anzitutto alcune osservazioni preliminari sulla portata della presente domanda di pronuncia pregiudiziale ( sub 1). Affronterò poi il contesto normativo pertinente, compresa la posizione del diritto dell’Unione riguardo agli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata in materia di consumatori ( sub 2). Su tale base spiegherò che, nonostante alcune analogie, le caratteristiche specifiche della tutela prevista dalla direttiva 93/13 che hanno giustificato un’eccezione (definita in modo piuttosto ampio) agli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata non sono presenti nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( sub 3). 1. Portata dell ’ analisi 42. Desidero fornire due precisazioni sulla portata della presente analisi. 43. In primo luogo , come ricorda la [OSCURATO:PERSONA], la situazione di cui al procedimento principale riguarda soggetti privati (i ricorrenti nel procedimento principale) che invocano la nullità (inopponibilità) di una clausola contrattuale nei confronti di un altro soggetto privato (la [OSCURATO:PERSONA]) per violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, e come è già stato brevemente ricordato in precedenza, una direttiva non può avere effetto orizzontale diretto tra privati ( 19 ). Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non può essere invocato in quanto tale nei confronti dell’assicuratore per sostenere la nullità (inopponibilità) della clausola di esclusione di cui trattasi. Ciò premesso, il giudice del rinvio spiega che la norma enunciata in tale articolo è riflessa nell’articolo 18, secondo comma, della legge n. 990 (come risulta dai paragrafi 18 e 19 supra ). Detto giudice spiega altresì che tale disposizione, come interpretata dai giudici nazionali, sancisce il principio secondo cui le clausole contrattuali che limitano la copertura assicurativa non possono essere opposte ai terzi danneggiati, come rilevato anche dal governo italiano in udienza. 44. In tali circostanze, il presente rinvio non può essere considerato come avente ad oggetto la questione dell’applicabilità diretta dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva in un rapporto orizzontale, ma piuttosto come una richiesta di interpretazione delle sue disposizioni ai fini della corretta applicazione (conforme al diritto dell’Unione) della disposizione equivalente del diritto nazionale nonché delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale relative all’autorità di cosa giudicata. 45. In secondo luogo , il presente rinvio pregiudiziale riguarda principalmente le implicazioni dell’eccezione all’autorità di cosa giudicata riferita ai consumatori nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Ciò premesso, nelle sue memorie la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, se il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e PA dovesse essere qualificato come rapporto tra un professionista e un consumatore ai sensi della direttiva 93/13, i principi derivanti dalla tutela prevista da tale direttiva si applicherebbero automaticamente (compresi quelli relativi all’eccezione all’autorità di cosa giudicata). L’interazione tra i due regimi è stata inoltre discussa in modo approfondito in udienza. 46. In tale contesto e al fine di agevolare l’orientamento del lettore nell’analisi che segue, procederò alla mia valutazione dell’applicabilità dell’eccezione all’autorità di cosa giudicata sviluppata nel settore della tutela dei consumatori alla luce degli obiettivi specifici della normativa dell’Unione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, conformemente alla richiesta del giudice del rinvio. Affronterò poi il rapporto (e l’eventuale sovrapposizione) tra tale settore del diritto e la direttiva 93/13 ( 20 ). 2. Contesto normativo pertinente 47. Come indicato in precedenza, inizierò la presente sottosezione commentando la nozione di terzo vittima di un incidente ai sensi del regime dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (a). Esaminerò poi la posizione assunta dal diritto dell’Unione per quanto riguarda gli effetti dell’autorità di cosa giudicata nel diritto nazionale (b). a) Nozione di terzo vittima di un incidente 48. Il giudice del rinvio rileva che la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, impugnata dinanzi ad esso, ha apparentemente violato il diritto dell’Unione negando il diritto al risarcimento agli eredi di una persona che, pur essendo trasportata in qualità di passeggero di un autoveicolo (della cui polizza era il contraente), è deceduta in occasione di un incidente stradale che ha coinvolto tale veicolo e deve quindi essere considerata terzo vittima di un incidente ai sensi delle pertinenti norme dell’Unione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 49. A tal riguardo ricordo, in primo luogo , che dette norme del diritto dell’Unione perseguono un duplice obiettivo: «da un lato, (…) assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione europea sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, (…) garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto» ( 21 ). 50. In secondo luogo , per quanto riguarda le persone alle quali si applica tale garanzia di protezione comparabile, la Corte ha ripetutamente precisato che l’unica distinzione ammessa è quella tra conducente e passeggero ( 22 ). Ne consegue che tutti i passeggeri devono essere tutelati in forza delle norme del diritto dell’Unione in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che la loro posizione giuridica deve essere la stessa, indipendentemente dalla circostanza che essi siano, in particolare, anche i titolari della polizza di assicurazione ( 23 ). In altri termini, il fatto che un passeggero abbia la qualità di contraente dell’assicurazione non incide sulla sua qualità di terzo vittima di un incidente ( 24 ) (sebbene tale passeggero non possa manifestamente essere considerato un terzo rispetto alla polizza assicurativa che copre il veicolo coinvolto nell’incidente). 51. In terzo luogo , la Corte ha dichiarato che agli assicuratori è generalmente preclusa la possibilità di valersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare alle vittime il risarcimento di un sinistro ( 25 ). Essa ha inoltre spiegato che l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva si limita a ricordare tale obbligo imponendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che talune disposizioni legali o clausole di un contratto di assicurazione siano nulle (inopponibili) nei confronti dei terzi vittime di un incidente ( 26 ). 52. Ricordo che le categorie di disposizioni o di clausole individuate dal legislatore dell’Unione sono quelle che escludono l’utilizzo di veicoli i) da parte di persone che non dispongono di un’autorizzazione esplicita o implicita a tal fine; ii); da parte di persone che non sono in possesso di una patente che consenta loro di guidare il veicolo di cui trattasi; e iii) da parte di persone che non rispettano i requisiti tecnici di legge relativi allo stato e alla sicurezza del veicolo (oggetto della presente causa). In tale contesto, la Corte ha sottolineato che l’unica deroga all’obbligo di risarcimento dei terzi vittime riguarda la prima categoria summenzionata, per quanto riguarda le persone che hanno preso posto di loro spontanea volontà nel veicolo che ha causato il danno, qualora l’assicuratore possa provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato ( 27 ), come risultava dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della seconda direttiva (divenuto articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103) ( 28 ). Tale deroga non sembra applicabile al caso di specie. 53. Infine, in quarto luogo , sebbene le norme del diritto dell’Unione relative all’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli non mirino ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabili ai sinistri stradali, questi ultimi non possono privare le prime del loro effetto utile ( 29 ). La Corte ha ripetutamente statuito che ciò avrebbe luogo se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse alla vittima il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità della vittima stessa nella realizzazione del danno ( 30 ). 54. Su tale base la Corte ha dichiarato le seguenti normative incompatibili con il diritto dell’Unione: una normativa nazionale in forza della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone (effettivamente terzi vittime) che viaggiano in una parte di un autoveicolo che non è stata progettata né costruita con sedili per passeggeri ( 31 ); una normativa che consenta di negare o di limitare in maniera sproporzionata il risarcimento a carico dell’assicuratore alla vittima di un sinistro, qualora quest’ultima sia proprietaria del veicolo e sia corresponsabile del danno o dell’infortunio decidendo di circolare in tale veicolo nonostante fosse alla guida una persona sotto l’effetto di sostanze ( 32 ); una normativa che escluda in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione il passeggero vittima di un incidente stradale, assicurato per guidare il veicolo e che abbia altresì permesso di guidare tale veicolo ad un conducente non assicurato ( 33 ); e, infine, una normativa che consenta all’assicuratore di far valere la nullità del contratto di assicurazione a causa di false dichiarazioni rese dal contraente, vittima di un incidente stradale, al momento della conclusione di detto contratto, in merito all’identità del conducente abituale del veicolo di cui trattasi ( 34 ). 55. È alla luce di detti principi che il giudice del rinvio sembra ritenere che la rivalsa, in una fase precedente di tale procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulle somme dovute ai ricorrenti nel procedimento principale in ragione dell’incidente che ha causato il decesso di PA sia incompatibile con la regola di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva. 56. Ciò premesso, le precise implicazioni della giurisprudenza menzionata ai paragrafi 53 e 54 supra per la controversia di cui al procedimento principale non costituiscono l’oggetto del presente rinvio e non sono pertanto esaminate in modo più approfondito in questa sede. Infatti, il presente rinvio mira a stabilire se un siffatto esame debba essere consentito sulla base del diritto dell’Unione, in quanto precluso dal diritto nazionale in forza dell’autorità di cosa giudicata. Di conseguenza, devo ora esaminare le eccezioni alla summenzionata espressione del principio della certezza del diritto derivanti dal diritto dell’Unione. b) Diritto dell ’ Unione ed effetti nazionali dell ’ autorità di cosa giudicata 57. In via preliminare osservo che non esiste, nel diritto dell’Unione, alcun obbligo generale che imponga «a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto» ( 35 ). La Corte ha ripetutamente sottolineato l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata, che è, in termini semplici, giustificato dall’interesse alla stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché da una buona amministrazione della giustizia ( 36 ), come hanno ricordato, in sostanza, tutte le parti interessate al presente procedimento. 58. Allo stesso tempo, tale regola non è assoluta. La questione se tale diritto possa, in talune situazioni, imporre di non tener conto degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata (in deroga alla regola generale sopra descritta) va esaminata attraverso la classica ottica dei principi di equivalenza e di effettività, che inquadrano l’esercizio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente al dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 37 ). 59. La considerazione di tali due principi ha portato all’individuazione di diverse eccezioni agli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata. Le eccezioni stabilite sulla base del principio di effettività (che è l’unico pertinente nel caso di specie) ( 38 ) possono essere suddivise in tre macrocategorie. 60. Una prima categoria riguarda un’eccezione propria al settore degli aiuti di Stato, nella quale tale eccezione è stata giustificata, in particolare, dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri in tale settore del diritto ( 39 ). La seconda categoria riguarda le situazioni in cui gli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata sono interpretati in modo talmente ampio da ostacolare la piena realizzazione di risultati conformi al diritto dell’Unione in cause connesse ( 40 ). Concordo con il governo finlandese e con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che nessuna di queste due categorie di eccezioni è in gioco nel caso di specie. 61. Per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, lo stesso non vale per quanto riguarda la terza categoria, ossia le eccezioni relative alla tutela dei consumatori ai sensi, in particolare, della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Tale tutela comporta i seguenti due aspetti fondamentali, rilevanti nel caso di specie. 62. In primo luogo , la Corte ha costantemente affermato che «il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione» ( 41 ). 63. Per compensare tale posizione di inferiorità l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede, in sostanza, che le clausole abusive non vincolino i consumatori, trattandosi quindi di «una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti» ( 42 ). Nello stesso ordine di idee, la Corte ha precisato che tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico ( 43 ), e ha altresì fatto riferimento all’«interesse pubblico sotteso alla protezione che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori» ( 44 ). È l’esigenza di ristabilire una reale uguaglianza tra le parti che comporta l’obbligo, per il giudice nazionale di valutare d’ufficio (se del caso) il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ( 45 ). 64. In secondo luogo , qualora tale obbligo sia stato violato e la legittimità della clausola contrattuale di cui trattasi sia considerata implicitamente e definitivamente decisa (senza che la questione della legittimità sia stata sollevata e debitamente esaminata), l’effetto nazionale dell’autorità di cosa giudicata non può ostare a un successivo controllo giurisdizionale ( 46 ). Tale conseguenza deriva dall’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori», enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e che, secondo la Corte, riafferma il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che trova riscontro anche nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 47 ). 65. La Corte ha sviluppato i principi summenzionati, in particolare nell’ambito di procedimenti sommari «semplificati» come quelli relativi all’esecuzione ipotecaria e all’emissione o all’esecuzione di ingiunzioni di pagamento ( 48 ). Tuttavia, la Corte ha altresì precisato che detti principi si applicano nell’ambito di un procedimento ordinario, che può aver comportato diverse fasi alle quali i consumatori hanno partecipato e che non è stato pregiudicato da eventuali norme restrittive del diritto processuale nazionale che rendano eccessivamente difficile o impossibile per questi ultimi far valere i loro diritti. Infatti, dalla recente sentenza della Corte Soledil (concernente una causa che implicava diverse fasi di un procedimento ordinario con la partecipazione dei consumatori) discende che una siffatta impossibilità o difficoltà eccessiva è derivata dal fatto che il giudice nazionale ha (meramente) omesso di esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali pertinenti ( 49 ). 66. Dopo aver ricordato tali elementi, passo ora al nucleo della questione al fine di esaminare se i principi sopra descritti, sviluppati nel settore della tutela dei consumatori, debbano applicarsi per analogia alle circostanze del procedimento principale, comportando l’inosservanza degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata. 3. Autorità di cosa giudicata nelle circostanze del caso di specie 67. Al fine di pronunciarmi sulla prima questione pregiudiziale, come sintetizzata al paragrafo precedente, esaminerò in modo più approfondito la ratio dell’eccezione relativa all’autorità di cosa giudicata connessa alle cause in cui sono coinvolti consumatori che, come spiegherò, è strettamente connessa anche all’obbligo di esame d’ufficio sviluppato nello stesso settore del diritto ( sub a). Su tale base, spiegherò che, poiché quest’ultimo obbligo non si applica, a mio avviso, nel settore del diritto di cui trattasi nel caso di specie, non può applicarsi nemmeno la suddetta eccezione all’autorità di cosa giudicata ( sub b). Per completezza, nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia analisi, affronterò la nozione di «completa passività» del consumatore menzionata nella seconda questione pregiudiziale ( sub c), prima di formulare alcune osservazioni finali sul rapporto tra la direttiva 93/13 e il settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( sub d). a) Duplice ratio dell ’ eccezione all ’ autorità di cosa giudicata in questioni relative ai consumatori 68. Ho già osservato che la tutela dei consumatori imposta dalla direttiva 93/13 ha indotto la Corte a sviluppare progressivamente ciò che è divenuta un’eccezione definita in modo ampio alla regola dell’autorità di cosa giudicata. La Corte ha precisato, in sostanza, che, in assenza di tale eccezione, la suddetta tutela si rivelerebbe «incompleta e insufficiente» qualora il giudice non abbia esaminato l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali pertinenti ( 50 ). 69. Poiché, in particolare, i passeggeri vittime di incidenti stradali sono considerati parti vulnerabili ( 51 ), si pone la questione se la tutela di cui essi devono beneficiare in forza della legislazione dell’Unione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli debba comportare l’applicazione della stessa eccezione all’autorità di cosa giudicata. 70. [OSCURATO:PERSONA] e i governi italiano e finlandese sostengono che la risposta deve essere negativa. [OSCURATO:PERSONA] riconosce gli argomenti a favore e a sfavore di una siffatta applicazione estesa, pur avendo espresso, in udienza, la preferenza affinché l’eccezione all’autorità di cosa giudicata riguardante i consumatori sia estesa al settore in esame nel caso di specie. 71. Rilevo che, in un primo momento, la questione di cui sopra può essere affrontata con riferimento all’analisi tradizionale dei limiti che l’Unione può imporre all’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (come indicato al paragrafo 58 supra ). In tale prospettiva, rilevo che non vi è alcuna indicazione, nell’ordinanza di rinvio, di una norma restrittiva di diritto nazionale che renderebbe eccessivamente difficile o impossibile per le vittime di incidenti stradali (o i loro eredi) far valere i loro diritti ( 52 ). 72. Ho già spiegato, tuttavia, che l’elemento chiave che emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa all’autorità di cosa giudicata nell’ambito della direttiva 93/13 è la precisazione secondo cui, qualora un giudice nazionale non abbia controllato in modo adeguato le clausole contrattuali ( 53 ), l’effettività della tutela da accordare al consumatore è considerata compromessa. In altri termini, la conclusione secondo cui il principio di effettività è stato violato (cosa che impone di non tener conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata) non dipende dall’individuazione di una norma procedurale particolarmente restrittiva che sia «responsabile» delle difficoltà del consumatore a tutelare i propri diritti. Il semplice fatto che un giudice nazionale non ha verificato d’ufficio, se del caso, l’eventuale carattere abusivo della clausola contrattuale pertinente è sufficiente a pervenire a tale conclusione, indipendentemente dalla circostanza che il consumatore si sia trovato di fronte a specifici ostacoli procedurali (come un termine di prescrizione estremamente breve per proporre un ricorso o per depositare un controricorso) tali da rendere «eccessivamente difficile» per il consumatore esporre le proprie ragioni o difendersi in modo adeguato e sollevare la questione del carattere abusivo della clausola controversa. Ricordo che tale conclusione vale anche a prescindere dalla questione se il procedimento di cui trattasi sia, per sua natura, particolarmente veloce (emissione o esecuzione di ingiunzioni di pagamento, procedimento ipotecario) o se sia ordinario ( 54 ). 73. Ricordo inoltre che i due obblighi (quello di procedere a un esame d’ufficio e, in assenza di un siffatto controllo, quello di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata) sono progressivamente emersi in un contesto giuridico che riflette preoccupazioni di ordine pubblico o di interesse pubblico ( 55 ), in cui i due obblighi sono strettamente connessi. Infatti, la Corte ha rilevato che «l’obbligo di un (…) controllo d’ufficio è giustificato dalla natura e dall’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla protezione che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, sicché un controllo efficace dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, come richiesto da tale direttiva, non potrebbe essere garantito se si conferisse l’autorità di cosa giudicata alle decisioni giurisdizionali che non danno atto di un siffatto controllo» ( 56 ). 74. È vero che l’esistenza di un obbligo di procedere a un esame d’ufficio dell’opponibilità della clausola di esclusione di cui trattasi non è messa in discussione nel procedimento principale, poiché i ricorrenti stessi hanno sollevato la questione dinanzi al giudice del rinvio ( 57 ). Ciò premesso, da quanto precede risulta che, per concludere nel senso dell’applicazione di un’eccezione all’autorità di cosa giudicata nell’ambito della seconda direttiva, è necessario dimostrare, anzitutto, che l’interesse pubblico sotteso a tale direttiva è tale da obbligare i giudici nazionali ad esaminare d’ufficio l’opponibilità di una determinata clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione (aspetto che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non è stato ancora esaminato nella giurisprudenza della Corte). In altri termini, non si può giungere alla conclusione relativa all’obbligo di discostarsi dagli effetti dell’autorità di cosa giudicata senza individuare contemporaneamente un obbligo per i giudici nazionali di sollevare d’ufficio la questione di diritto pertinente. 75. Passerò quindi ad esaminare la questione se la ratio della tutela da accordare alle vittime di incidenti stradali comporti l’obbligo per i giudici nazionali di esaminare d’ufficio se un assicuratore possa avvalersi, nei confronti di tali vittime, di una clausola che esclude dalla copertura assicurativa il danno causato in determinate situazioni (come in caso di trasporto irregolare). Tale precisazione mi consentirà di rispondere alla questione se, inoltre, nell’ambito di tale quadro normativo si ponga anche un obbligo eccezionale di inosservanza degli effetti dell’autorità di cosa giudicata. b) Duplice ratio nel settore dell ’ assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 76. In via preliminare, ricordo che in forza del diritto dell’Unione i giudici nazionali non hanno l’obbligo generale di rilevare, d’ufficio, una violazione del diritto dell’Unione, indipendentemente dalla sua importanza per l’ordinamento giuridico dell’Unione, purché sia data alle parti la possibilità effettiva di sollevare un motivo siffatto dinanzi al giudice nazionale ( 58 ). Tale posizione si spiega con il fatto che, in particolare nelle controversie civili, l’iniziativa di un processo spetta alle parti, mentre il giudice non è tenuto a sollevare d’ufficio un motivo particolare quando ciò equivarrebbe ad oltrepassare i limiti dell’azione. Di conseguenza, la Corte ha imposto ai giudici nazionali di agire d’ufficio in forza del diritto dell’Unione solo in casi eccezionali, qualora ciò sia giustificato dall’interesse generale ( 59 ). 77. Ho già spiegato che ciò si verifica, in particolare, nel settore della tutela dei consumatori, più precisamente nelle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. La Corte ha inoltre esteso tale obbligo a situazioni disciplinate da altri atti giuridici dell’Unione in materia di tutela dei consumatori ( 60 ). Il settore della tutela dei consumatori è, a tal proposito e a mia conoscenza, l’unico settore nell’ambito più ampio delle materie civili disciplinate dal diritto dell’Unione in cui la Corte ha affermato l’esistenza di tale obbligo (nei casi in cui un siffatto obbligo non sia esplicitamente previsto dalla pertinente normativa dell’Unione). 78. Altre eccezioni sono state definite nel settore del diritto dell’immigrazione e dell’asilo, in cui la Corte ha giustificato tale approccio con il carattere assoluto del diritto alla protezione (proibizione della tortura o di pene o trattamenti inumani e degradanti nell’ambito dell’adozione di una decisione di rimpatrio) ( 61 ), con la sua importanza in relazione allo specifico regime legislativo (il diritto alla libertà nell’ambito del trattenimento in materia di immigrazione e asilo) ( 62 ), nonché con la definizione legislativa dell’ambito di applicazione armonizzato del controllo giurisdizionale (domande di protezione internazionale respinte sulla base della nozione di «paese di origine sicuro») ( 63 ). 79. Per contro, la Corte ha rifiutato di giungere alla stessa conclusione nella sentenza K.B. e F.S. nell’ambito di un procedimento penale in cui gli indagati non sono stati correttamente informati dei loro diritti processuali (in particolare del diritto di non autoincriminarsi) ( 64 ). La Corte ha esplicitamente rifiutato di trasporre in tale settore del diritto i principi sviluppati nell’ambito della direttiva 93/13, spiegando al contempo che «i rapporti giuridici costituenti l’oggetto di un regime inteso alla protezione dei consumatori si distinguono a tal punto da quelli in discussione nell’ambito di procedimenti penali (…) che non si può procedere ad una semplice applicazione dei principi sviluppati nel settore delle clausole abusive a quello delle garanzie procedurali nei procedimenti penali» ( 65 ). 80. Alla luce di quanto precede, ci si chiede dove debba essere collocato il settore del diritto di cui trattasi nel caso di specie. 81. Per rispondere alla domanda, è utile ricordare che la specificità dei «principi sviluppati nel settore delle clausole abusive», richiamata nella sentenza K.B. e F.S., dipende dalla necessità individuata dalla Corte di sostituire all’equilibrio tra le parti quale stabilito dal contratto una reale parità, necessità che deriva dalla posizione di inferiorità del consumatore per quanto riguarda le informazioni e il potere negoziale nei confronti del professionista. 82. In tale contesto, affinché l’eccezione all’autorità di cosa giudicata di cui trattasi sia «trasposta» al settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, occorrerebbe quindi individuare una logica di tutela identica o analoga. 83. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], è indubbio, in linea di principio, che la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva costituisce l’espressione di una solida politica legislativa che favorisce la tutela delle vittime di incidenti stradali. Si tratta, come si è già rilevato, di uno dei due obiettivi principali di tale normativa ( 66 ) che «è stato costantemente perseguito e rafforzato» ( 67 ). Sebbene nel periodo successivo ai fatti oggetto della causa principale siano stati aggiunti elementi specifici di detta tutela, tale enfasi era chiaramente presente all’epoca dei fatti, come dimostra, ad esempio, il quinto considerando della terza direttiva, che identifica i passeggeri come una «categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali» ( 68 ). 84. Certamente tale obiettivo si presterebbe ad essere considerato come espressione di un aspetto di ordine pubblico particolarmente rilevante, per analogia con le considerazioni della Corte relative alla natura della politica di tutela dei consumatori (v. paragrafo 63 delle presenti conclusioni). 85. Aderendo a questa impostazione, si potrebbe inoltre affermare che, per quanto riguarda i criteri di minore «informazione e potere negoziale» invocati nel contesto della direttiva 93/13, le vittime di incidenti stradali si trovano, di fatto, in una situazione ancora più difficile rispetto ai consumatori. Infatti, quando le vittime sono effettivamente terzi rispetto al veicolo coinvolto nell’incidente (il che è, a mio avviso, lo scenario tipico), esse non conoscono di norma l’identità dell’assicuratore (e ancor meno il contenuto della polizza assicurativa) ( 69 ). Ciò potrebbe anche indurre a suggerire che, in assenza di un esame giurisdizionale d’ufficio dell’opponibilità delle clausole di detta polizza, la tutela cui tali persone hanno diritto sarebbe «incompleta e insufficiente» ( 70 ) (per analogia con le constatazioni effettuate su questioni disciplinate, in particolare, nella direttiva 93/13). 86. Ciò premesso, per i motivi che seguono, sconsiglierei di abbracciare tale posizione. 87. A tal riguardo, in primo luogo , non vi è alcun dubbio che le vittime di incidenti stradali possono trovarsi di fronte a situazioni difficili e tragiche sulle quali esse, in linea di principio, non hanno alcun controllo ( 71 ). Tale situazione di vulnerabilità è proprio la ragione per cui il legislatore dell’Unione ha progressivamente rafforzato diversi aspetti della loro tutela. Tuttavia, la necessità individuata di tutelare una persona in situazione di vulnerabilità non è di per sé sufficiente a far sorgere l’obbligo per i giudici nazionali di sollevare d’ufficio una questione di diritto. Ciò, a mio avviso, risulta chiaramente dalla sentenza K.B. e F.S., esaminata supra , che, in sintesi, riguardava una persona sospettata di un’attività criminosa i cui diritti procedurali erano stati violati dalle autorità preposte all’applicazione della legge. Non vi è dubbio che una persona che si trovi di fronte a tali autorità si troverà in una situazione di debolezza relativa, mentre le conseguenze subite da tale persona in ragione del comportamento illecito delle autorità statali possono essere particolarmente gravose. Tuttavia, l’obbligo di procedere a un esame d’ufficio del vizio procedurale di cui trattasi non potrebbe essere imposto sulla base dei principi derivanti dalla direttiva 93/13, essenzialmente a causa della specificità del contesto in cui tali principi sono stati sviluppati, come osservato supra . 88. A tal riguardo, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 93/13 e come sostenuto, in sostanza, dal governo italiano in udienza, le norme in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli non mirano a mantenere un equilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti e ad impedire l’utilizzo delle clausole contrattuali, laddove queste ultime comportino, «malgrado il requisito della buona fede (…) a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto» ( 72 ). 89. Infatti, sebbene l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva imponga la nullità relativa (inopponibilità nei confronti delle vittime) di determinate clausole incluse in una polizza assicurativa, ciò ha come obiettivo non la correzione di uno squilibrio contrattuale tra l’assicuratore e una terza parte lesa (poiché, in uno scenario tipico, semplicemente non esiste alcun contratto tra tali due parti) ( 73 ), bensì la tutela della vittima dagli effetti giuridici di tali clausole (che impedirebbero alla vittima di essere risarcita per i danni subiti) indipendentemente da qualsiasi rapporto contrattuale tra le due parti stesse. Detta logica di tutela specifica è particolarmente evidente se si considera la parte dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva che prescrive la nullità relativa (inopponibilità) delle disposizioni di legge congiuntamente agli effetti di esclusione descritti in tale disposizione (e al paragrafo 52 delle presenti conclusioni) – disposizioni legali che esistono, per loro stessa natura, indipendentemente dalla volontà delle parti. 90. Alla luce di quanto precede, la tutela dei terzi vittime non significa che le clausole (o disposizioni di legge) che escludono, in particolare, il trasporto irregolare dalla copertura assicurativa debbano essere considerate di per sé illecite. Al contrario, la circostanza che un incidente derivi da un trasporto irregolare rimane, a mio avviso, un elemento rilevante nel rapporto tra l’assicuratore e il contraente dell’assicurazione (in quanto gli effetti giuridici devono essere esclusi solo nei confronti della vittima) ( 74 ). 91. In tale prospettiva, la logica sottesa alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, da un lato, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva, dall’altro, è piuttosto diversa per quanto riguarda la «sanzione» che esse impongono per le clausole contrattuali «problematiche». Sebbene la prima disposizione imponga la nullità della clausola contrattuale abusiva, ed eventualmente (quando necessario) dell’intero contratto (a causa della sua intrinseca illegittimità), ciò non è il risultato perseguito dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva, il quale richiede soltanto che a determinate clausole sia impedito di produrre effetti giuridici nei confronti delle vittime di incidenti stradali. 92. Ancora una volta, tale differente logica sottesa all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non è, in termini assoluti, incompatibile con la tesi secondo cui, per garantire un’adeguata protezione della vittima, dovrebbe essere prescritto un esame giurisdizionale d’ufficio. Come ho già osservato, l’asimmetria informativa nei rapporti tra la vittima e l’assicuratore è identica (se non peggiore) rispetto a quella che esiste nei rapporti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. Tuttavia, tale differenza è, a mio avviso, sufficiente a suffragare l’argomento secondo cui la logica di tutela specifica di cui alla direttiva 93/13, con le sue particolari implicazioni giuridiche, semplicemente non esiste nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 93. In secondo luogo , indipendentemente da quanto precede, ricordo che l’obbligo di inosservanza degli effetti dell’autorità di cosa giudicata è stato collegato dalla Corte all’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (il corsivo è mio). Un obbligo siffatto non è prescritto per quanto riguarda le clausole di esclusione come quella di cui trattasi nel caso di specie, come hanno osservato i governi italiano e finlandese e come è stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 94. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva richiede che siano adottate «le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione» che escluda dalla copertura assicurativa in particolare il trasporto illegale «sia considerata (…) senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro» (il corsivo è mio). Tale formulazione è chiaramente più vicina a quella dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 75 ), in quanto entrambi mirano a garantire che la clausola in questione non produca effetti vincolanti (quanto meno) nei confronti della parte vulnerabile interessata (in un determinato caso). 95. Per contro, l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva non presenta la dimensione più sistemica e dissuasiva di cui è corredato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che invita gli [OSCURATO:PERSONA] membri a far cessare l’inserzione di clausole abusive (in via generale). Da questo punto di vista, l’eccezione all’autorità di cosa giudicata può essere interpretata nel senso che essa assolve la funzione di dissuadere i professionisti dall’inserire clausole abusive nei contratti negando loro il beneficio della certezza del diritto che altrimenti deriverebbe dal carattere definitivo di una decisione giudiziaria a loro favore (pronuncia adottata senza esame del carattere abusivo della clausola di cui trattasi ai sensi della direttiva 93/13). Tale dimensione non è presente nell’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva, in quanto, come ho già osservato, l’obiettivo da esso perseguito è quello di garantire che il terzo vittima, che non ha (solitamente) alcun rapporto contrattuale con l’assicuratore, sia risarcito da quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi clausola di esclusione. Per contro, tale disposizione non mira a vietare del tutto le clausole di esclusione. 96. Atteso che la giurisprudenza della Corte relativa alla necessità di revocazione del giudicato si ricollega al suddetto aspetto preventivo e sistemico specifico del regime della direttiva 93/13 (garantire che le clausole abusive non siano utilizzate in generale, oltre all’esclusione dei loro effetti giuridici in una determinata causa) e che tale posizione costituisce un’eccezione alla regola principale in forza della quale deve essere rispettato il carattere definitivo di una decisione giudiziaria, ritengo che non possa essere richiesta una revocazione del giudicato nelle circostanze di cui al procedimento principale, nel quale non è perseguito alcun obiettivo sistemico analogo ( 76 ). 97. In terzo e ultimo luogo , mi sembra che, quando la Corte ha richiesto un provvedimento di così ampia portata come un esame d’ufficio (e, in mancanza di ciò, la revocazione del giudicato) in una situazione che, in linea di principio, rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (in assenza di qualsiasi disposizione legislativa in materia), essa si sia necessariamente basata sul ruolo specifico dei consumatori nel funzionamento del mercato interno (al momento dell’acquisto di beni e servizi) ( 77 ) nonché sulla premessa secondo cui l’ignoranza da parte degli stessi delle norme applicabili può distoglierli dall’acquistare beni o servizi in un altro Stato membro ( 78 ). Allo stesso tempo, l’esistenza di norme armonizzate sulle clausole abusive è stata individuata come uno strumento importante per mantenere una concorrenza non falsata ( 79 ) e rafforzare la concorrenza tra i fornitori, aumentando in tal modo la possibilità di scelta per i consumatori ( 80 ). 98. La legislazione nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ovviamente è anche uno strumento che contribuisce al funzionamento del mercato interno e, più in particolare, alla libera circolazione degli autoveicoli e delle persone, come riconosciuto dalle rispettive direttive ( 81 ). Tuttavia, è stato altresì riconosciuto che tale armonizzazione, pur perseguendo il duplice obiettivo ricordato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni (assicurare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone che vi viaggiano e garantire un trattamento comparabile alle vittime di incidenti), si concentra principalmente sulla tutela delle vittime di incidenti stradali, il che è anche l’obiettivo dichiarato dei controlli alle frontiere (esistenti in passato) della copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 82 ). Nello stesso ordine di idee, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato in udienza che l’obbligo di copertura obbligatoria (garanzia che tutti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un determinato Stato membro siano coperti da assicurazione della responsabilità civile) ( 83 ) e il diritto di azione diretta delle vittime nei confronti dell’assicuratore del responsabile (requisito che è stato aggiunto successivamente ai fatti di cui al procedimento principale) ( 84 ) costituiscono gli elementi centrali della normativa di cui trattasi. 99. Fatta salva l’importanza di tale obiettivo e le difficoltà personali che gli incidenti stradali provocano per le vittime, mi sembra che tale logica, benché pur sempre collegata al mercato interno, non sia profondamente integrata nella realizzazione dell’obiettivo del mercato interno come nel caso dell’armonizzazione voluta dalla direttiva 93/13 (che, come ho spiegato, migliora direttamente e immediatamente le operazioni commerciali). Tale logica è, in ogni caso e pur sempre, semplicemente diversa nei suoi obiettivi. Ciò, unitamente alla deroga eccezionale di cui sopra – rappresentata dall’obbligo di un esame d’ufficio nonché dalla revocazione del giudicato rispetto al regolare funzionamento del diritto – fornisce un’ulteriore giustificazione della ragione per cui le deroghe elaborate, in particolare, ai sensi della direttiva 93/13 non dovrebbero essere estese all’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 100. Per tutte queste ragioni, e atteso che il legislatore non ha scelto di includere, in quest’ultimo quadro legislativo, una disposizione relativa alla portata del controllo giurisdizionale, ritengo che sia preferibile affrontare la questione dell’eventuale esistenza di un obbligo di esame d’ufficio alla luce del principio di effettività (e di equivalenza), quale tradizionalmente concepito e come ricordato al paragrafo 58 delle presenti conclusioni. In linea con tale approccio, l’obbligo del giudice di sollevare d’ufficio il problema sorgerebbe solo qualora l’esame della norma procedurale applicabile conducesse alla conclusione che la vittima interessata non ha avuto la possibilità effettiva di sollevare un siffatto motivo dinanzi a un giudice nazionale. Le stesse considerazioni dovrebbero quindi applicarsi, mutatis mutandis , alla questione se non si debba tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata qualora la nullità di una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale non sia stata oggetto di controllo, giacché, come già spiegato supra , i due aspetti sono strettamente connessi. 101. Alla luce delle considerazioni che precedono, e in risposta alla prima questione pregiudiziale, ritengo che l’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza, impedisce a una parte di sollevare per la prima volta, in una fase successiva del medesimo procedimento giurisdizionale, un’eccezione di nullità (inopponibilità) di una clausola contenuta in una polizza di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ai sensi di detta disposizione, purché nessuna norma di diritto processuale nazionale abbia reso eccessivamente difficile o impossibile per tale parte sollevare detta eccezione in una fase precedente del procedimento, in cui tale questione avrebbe potuto essere esaminata dai giudici nazionali. c) Scenario della «completa passività» di una parte 102. Per completezza, e qualora la Corte non condividesse la mia analisi di cui sopra, passerò ora alla seconda questione, con la quale il giudice del rinvio chiede se la valutazione dell’obbligo di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata ai sensi del diritto nazionale – qualora tale obbligo fosse accertato – sia influenzata dalla circostanza che, secondo il giudice del rinvio, i ricorrenti nella causa principale «abbia[no] tenuto una condotta completamente passiva» non contestando l’applicabilità della clausola di esclusione in una fase precedente del procedimento giurisdizionale. 103. La risposta a tale questione è, a mio parere, alquanto chiara. 104. In primo luogo , la nozione di «completa passività» è stata sviluppata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e nella giurisprudenza successiva nell’ambito dell’obbligo eccezionale di non tenere conto degli effetti nazionali dell’autorità di cosa giudicata ( 85 ). Come rilevato dal giudice del rinvio, essa designa, più precisamente, «un’eccezione a tale eccezione». A titolo esplicativo, qualora sorga in linea di principio l’obbligo eccezionale per un giudice di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata al fine di tutelare un consumatore, ma tale consumatore sia rimasto, nel procedimento in questione, completamente inattivo, l’obbligo di inosservanza degli effetti dell’autorità di cosa giudicata non sussiste e la situazione ritorna alla situazione comune in cui gli effetti dell’autorità di cosa giudicata rimangono intatti. 105. Tuttavia, e in secondo luogo , non mi è del tutto chiaro quali circostanze potrebbero portare a un effettivo «ripristino» di tale situazione comune, dato che l’obbligo di sollevare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali sembra applicarsi in qualsiasi fase del procedimento giurisdizionale, il che rende la «passività» del consumatore irrilevante in linea di principio, almeno nei procedimenti giurisdizionali ancora in corso (come nel procedimento principale di cui trattasi). 106. Tuttavia, tale questione non necessita di ulteriori approfondimenti nelle circostanze attuali poiché, in terzo luogo , ai sensi della giurisprudenza pertinente, non si è chiaramente verificata una situazione di «completa passività». 107. Infatti, tale nozione riguarda un consumatore che sia letteralmente assente dal procedimento e che non prenda le proprie difese. Essa non riguarda un consumatore che partecipa attivamente al procedimento, sebbene senza sollevare la questione di diritto controversa. In altri termini, detta nozione non riguarda il caso in cui la parte interessata ometta di sollevare un motivo specifico nell’ambito del procedimento, ma piuttosto il caso in cui detta parte non compaia nel procedimento stesso. Del resto, se tale nozione riguardasse la mancata invocazione di un motivo specifico, risulterebbe superfluo l’obbligo dei giudici nazionali di sollevare d’ufficio tale motivo ( 86 ). 108. A tal riguardo, dall’ordinanza di rinvio risulta che i ricorrenti nel procedimento principale hanno partecipato attivamente alle fasi precedenti di tale procedimento, sebbene non abbiano eccepito l’asserita illegittimità della clausola di esclusione. In tali circostanze, non si può ritenere che essi siano rimasti «completamente passivi» nel senso sopra esposto. d) Post-scriptum : possibile sovrapposizione tra i due ambiti interessati 109. Prima di concludere la mia analisi, vi è un ultimo aspetto sistemico o contestuale da affrontare che riguarda, come indicato supra , la possibile correlazione tra la normativa in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e la direttiva 93/13. 110. A mio avviso, non vi è dubbio che le polizze assicurative in detto settore possano, in generale, essere qualificate come contratti conclusi con i consumatori ai sensi della direttiva 93/13, qualora siano soddisfatte le condizioni applicabili per tale qualificazione, come in linea di principio osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie scritte nonché dal governo italiano in udienza. 111. Inoltre, dai fatti del procedimento principale risulta che possono verificarsi situazioni in cui il terzo vittima sia anche parte del contratto assicurativo di cui trattasi, il che, se sono soddisfatte le condizioni applicabili, rende tale contratto «idoneo» a rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ( 87 ). 112. In tale contesto, può sorgere una certa discrepanza in termini di opzioni procedurali a disposizione di tale parte, rispetto ad altre vittime di incidenti stradali. Infatti, una vittima che sia anche il contraente della polizza assicurativa avrà automaticamente il diritto di avvalersi degli sviluppi in ambito processuale inerenti all’esame d’ufficio o alla revocazione del giudicato, elaborati ai sensi della direttiva 93/13, a condizione, ancora una volta, che la polizza assicurativa in questione abbia i requisiti per essere qualificata come contratto tra un consumatore e un professionista (ai sensi di tale direttiva). Per contro, tale opzione non sarà disponibile per le altre vittime qualora tali requisiti non siano soddisfatti o qualora la vittima non sia il contraente dell’assicurazione ( 88 ). 113. Non ritengo che ciò incida sul risultato dell’analisi che precede. 114. Anzitutto, qualsiasi motivo che possa eventualmente essere sollevato ai sensi della direttiva 93/13 dovrebbe essere formulato, per ovvie ragioni, in termini di carattere abusivo ai sensi di tale direttiva. Tale aspetto dell’esame della specifica clausola contrattuale è inoltre chiaramente diverso da quelli disciplinati, in particolare, dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva ( 89 ). 115. Ciononostante, il fatto che una vittima di un incidente stradale, che sia il titolare della polizza assicurativa e un consumatore ai sensi della direttiva 93/13, può in teoria avvalersi della suddetta direttiva per determinare le specifiche conseguenze processuali che ne derivano (al fine di ottenere un nuovo esame di una determinata clausola in una polizza assicurativa) – laddove tale opzione processuale non sia aperta ad altre vittime – non costituisce di per sé un motivo per «esportare» l’eccezione all’autorità di cosa giudicata dall’ambito disciplinato dalla direttiva 93/13 all’ambito di cui trattasi nel caso di specie (al fine di prevenire una possibile disparità nel trattamento processuale delle vittime di incidenti stradali). Tale discrepanza processuale costituisce piuttosto una contingenza derivante dalla sovrapposizione di due regimi normativi nelle circostanze particolari di un determinato caso. Per contro, ciò non costituisce un motivo per estendere principi che sono stati sviluppati in un settore del diritto, con riferimento alle sue caratteristiche specifiche, a un altro settore del diritto in cui tali caratteristiche non sussistono. V. Conclusione 116. Propongo alla Corte di rispondere alla Corte suprema di cassazione (Italia) nei seguenti termini: L’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza, impedisce a una parte di sollevare, per la prima volta in una fase successiva del medesimo procedimento giurisdizionale, un’eccezione di nullità (inopponibilità) di una clausola contenuta in una polizza di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ai sensi di detta disposizione, purché nessuna norma di diritto processuale nazionale abbia reso eccessivamente difficile o impossibile per tale parte sollevare detta eccezione in una fase precedente del procedimento, in cui tale questione avrebbe potuto essere esaminata dai giudici nazionali. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Seconda direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17) (in prosieguo: la «seconda direttiva»). 3 La versione in lingua inglese di tale disposizione fa riferimento all’obbligo di garantire che le clausole in questione siano «considerate nulle per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro» (« deemed to be void in respect of claims by third parties who have been victims of an accident »); la versione in lingua francese fa riferimento a eventuali disposizioni o clausole che debbano essere «considerate inefficaci per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro» (« réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre »). Come spiegherò più avanti, tale obbligo non mira quindi ad ottenere la nullità (in termini assoluti) della disposizione o della clausola di cui trattasi, ma piuttosto a garantire che essa non produca effetti giuridici nei confronti di una determinata categoria di soggetti. Mi sembra che, in taluni ordinamenti giuridici, tale situazione possa essere qualificata come «nullità relativa» o «inopponibilità». 4 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), in particolare articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della stessa. 5 La direttiva 2009/103 ha codificato una disciplina frammentaria che si era progressivamente instaurata attraverso numerose direttive, elencate al suo considerando 1. Tali direttive precedenti disciplinavano diversi aspetti del regime di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e, a seconda della data del sinistro, potevano applicarsi parallelamente a un determinato caso. V., ad esempio, sentenza del 14 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑503/16, EU:C:2017:681, punto 31). 6 Aggiungerei che, in considerazione della data del sinistro, la seconda direttiva si applica parallelamente alla prima e alla terza direttiva, menzionate ai paragrafi 5 e 12 infra . 7 V. sentenze del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) [C‑582/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva)», EU:C:2024:282], e del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24; in prosieguo: la «sentenza Soledil», EU:C:2025:993). 8 Direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1) (in prosieguo: la «prima direttiva»). 9 Terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990, L 129, pag. 33) (in prosieguo: la «terza direttiva»). 10 A mio avviso, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] riguarda quindi il rimborso, da parte dei congiunti di PA, delle somme che sono state loro effettivamente versate, nonché una decisione in cui si dichiari che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a versare loro le somme ancora dovute. La qualificazione concreta di questi due aspetti del ricorso appare in ogni caso irrilevante ai fini della valutazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. 11 Ordinanza del Presidente della Corte dell’8 aprile 2025, [OSCURATO:SOCIETA], (C‑17/25 P, EU:C:2025:276, punti 6 e 7). 12 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 13 Sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 61 e giurisprudenza citata), e del 29 luglio 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653, punto 39 e giurisprudenza citata). 14 V., ad esempio, sentenza del 18 dicembre 2025, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (C‑325/24, EU:C:2025:989, punto 36 e giurisprudenza citata). 15 Oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile; v., ad esempio, ibidem , punto 37 e giurisprudenza citata. 16 V. conclusioni da me presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:674, paragrafi da 85 a 87 nonché giurisprudenza citata). 17 Sentenza del 7 agosto 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, punto 44 e giurisprudenza citata), riguardante la terza direttiva. 18 Sentenze del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 50 a 53), e del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05; in prosieguo: la «sentenza Farrell», EU:C:2007:229, punti da 40 a 43); v. altresì conclusioni da me presentate nelle cause Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:469, paragrafo 83) e [OSCURATO:PERSONA] – II (C‑386/24, EU:C:2025:775, paragrafi da 44 a 48). 19 V. paragrafo 39 e nota 17 supra . 20 V. sezione 3, lettera d), di questa sottosezione delle presenti conclusioni. 21 V., ad esempio, sentenza del 30 aprile 2025, Nastolo (C‑370/24; in prosieguo: la «sentenza Nastolo», EU:C:2025:300, punto 37 e giurisprudenza citata). 22 Sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (C‑490/24, EU:C:2026:89, punti 33 e 36, nonché giurisprudenza citata). V. articolo 1 della terza direttiva (divenuto articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103). 23 V., ad esempio, sentenza del 19 settembre 2024, Matmut (C‑236/23; in prosieguo: la «sentenza Matmut», EU:C:2024:761, punto 37 e giurisprudenza citata). V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑442/10; in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2011:548, paragrafo 23). 24 V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Szpunar nella causa Matmut (C‑236/23, EU:C:2024:560, paragrafi da 47 a 53). 25 Sentenza del 1º dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (C‑442/10; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»; EU:C:2011:799, punto 33 e giurisprudenza citata). 26 Ibidem , punto 34 e giurisprudenza citata. 27 V., ad esempio, sentenza Matmut, punto 34. 28 [OSCURATO:PERSONA], punto 35 e giurisprudenza citata, nonché sentenza Matmut, punti 36 e 46 e giurisprudenza citata. 29 Ai fini della presente causa, non occorre soffermarsi sulle difficoltà che tale distinzione comporta, come rilevato, ad esempio, nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Biondi nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑490/24; in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2025:735, paragrafi da 14 a 16), nonché nelle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 15 a 17. 30 V., ad esempio, sentenza Matmut, punto 64 e giurisprudenza citata, e sentenza del 23 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑300/10, EU:C:2012:656, punti 32 e 33, nonché giurisprudenza citata). 31 Sentenza Farrell, punto 36. Tale causa riguardava un passeggero che era un effettivo terzo vittima (ma non l’assicurato). 32 Sentenza del 30 giugno 2005, Candolin e a. (C‑537/03, EU:C:2005:417, punto 35, in combinato disposto con i punti 11 e 12). La Corte non ha chiarito se il proprietario (vittima e passeggero) fosse anche l’assicurato, ma tale circostanza non sembrava rilevante ai fini della conclusione raggiunta in tale sentenza. 33 [OSCURATO:PERSONA], punti da 32 a 36 e 44. 34 In base a ciò, qualora detta nullità non possa essere invocata, l’assicuratore può ottenere il rimborso della totalità delle somme versate a tale passeggero vittima di un incidente stradale. Tale risposta è stata subordinata all’individuazione di un eventuale abuso di diritto. V. sentenza Matmut, in particolare punti 61 e 66. 35 [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), punto 38 e giurisprudenza citata. 36 V., ad esempio, sentenza Soledil, punto 32, e sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑233/17, EU:C:2018:853, punto 52 e giurisprudenza citata). 37 [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), punto 39 e giurisprudenza citata, e sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑376/23, EU:C:2025:20, punto 73 e giurisprudenza citata). 38 Per le eccezioni sviluppate sulla base del principio di equivalenza, v. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), paragrafi da 42 a 50. 39 Sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 63). La Corte ha sottolineato il carattere eccezionale di tale constatazione nella sentenza del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 61). 40 V., in materia di imposta sul valore aggiunto, sentenza del 16 luglio 2020, UR (Assoggettamento degli avvocati all’IVA) (C‑424/19, EU:C:2020:581, punti da 32 a 34 e giurisprudenza citata); nel settore degli aiuti di Stato, sentenza dell’11 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑505/14, EU:C:2015:742, punti da 43 a 46); e, nel settore della politica agricola comune, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑116/20, EU:C:2022:273, punti da 102 a 105). 41 Sentenza Soledil, punto 22 e giurisprudenza citata. 42 Ibidem , punto 23 e giurisprudenza citata. 43 V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 54 e 55 e giurisprudenza citata). 44 Sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:394, punto 50). 45 «[L]addove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine»; sentenza Soledil, punto 24 e giurisprudenza citata. Per le situazioni in cui i giudici nazionali non dispongono di tali elementi pertinenti, v. sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 77). 46 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], punti da 57 a 59, e [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), punto 83. 47 Sentenza Soledil, punto 29, e sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑869/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:397, punto 29). La Corte ha fatto spesso riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando di tale direttiva, che enuncia la stessa idea. 48 Sentenze del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98); del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑421/14, EU:C:2017:60); del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. (C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395); [OSCURATO:PERSONA]; del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole) (C‑531/22, EU:C:2024:58); e del 29 febbraio 2024, Investcapital (C‑724/22, EU:C:2024:182). A differenza di dette cause, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non riguardava l’esecuzione forzata di obbligazioni dei consumatori, bensì l’azione di un consumatore diretta a far dichiarare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario e ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in forza di quest’ultimo. 49 Sentenza Soledil, in particolare punti da 36 a 39, in combinato disposto con i punti da 11 a 17 della stessa. 50 Sentenza Soledil, punto 33 e giurisprudenza citata. 51 V. quinto considerando della terza direttiva. 52 Allo stesso modo, come già rilevato, nessun elemento del fascicolo indica che la necessità di non tenere conto degli effetti dell’autorità di cosa giudicata possa essere giustificata dal principio di equivalenza. 53 Ricordo che non tutte le forme di controllo giurisdizionale possono ostare a un controllo giurisdizionale successivo, ma solo quelle che soddisfano determinate condizioni, come spiegato, in particolare, nella sentenza del 29 febbraio 2024, Investcapital (C‑724/22, EU:C:2024:182, punto 45), e richiamato nella sentenza Soledil, punto 35. 54 Come è stato chiarito in particolare nella sentenza Soledil; v. altresì sentenza [OSCURATO:PERSONA] (su quest’ultimo aspetto v. nota 48 supra ). 55 V. note 43 e 44 supra nonché conclusioni presentate dall’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, paragrafo 44). 56 Sentenza del 3 luglio 2025, C. e a. (C‑582/23, EU:C:2025:518, punto 55 e giurisprudenza citata). 57 Il governo italiano ha osservato in udienza che, in forza del diritto nazionale applicabile, i giudici nazionali sono tenuti a sollevare d’ufficio la questione della nullità (o ancora, a mio avviso, dell’inopponibilità) della clausola di esclusione di cui trattasi e che tale obbligo è stato violato nelle fasi precedenti del procedimento principale. 58 V., in particolare, sentenze del 14 dicembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] e van Veen (C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punti da 16 a 22); del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 41); del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una violazione in ambito penale) (C‑660/21; in prosieguo: la «sentenza K.B. e F.S.», EU:C:2023:498, punto 53). 59 V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:413, paragrafo 44). 60 Per quanto riguarda la direttiva [2008/48/CE] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), v. sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, punti da 62 a 74), e del 5 marzo 2020, OPR‑Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, punti da 17 a 24). 61 Sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 50). 62 Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punti da 85 a 90 e 94). 63 Sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841, punti da 93 a 98). 64 Sentenza K.B. e F.S., punti da 44 a 53 e, in particolare, punto 19. 65 Ibidem , punto 52. 66 V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] z siedzibą (C‑383/19, EU:C:2020:1003, paragrafo 41). 67 V., ad esempio, sentenza Nastolo, punto 39 e giurisprudenza citata. 68 V., ad esempio, sentenza Farrell, punto 24, e conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 35. 69 Rilevo che, ai sensi dell’articolo 5 della terza direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano l’obbligo di «prend[ere] le misure necessarie per garantire che le persone coinvolte in un incidente stradale possano accertare rapidamente l’identità della società assicuratrice che copre la responsabilità civile risultante dall’uso di ogni autoveicolo coinvolto nell’incidente». V. altresì articolo 23 della direttiva 2009/103. 70 V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni. 71 V. altresì conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 35 e 42. 72 Ricordo che, in base all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, «[u]na clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». 73 Quando tale situazione si verifica, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, essa costituisce un’eventualità, come ha rilevato il governo italiano in udienza. 74 Ricordo che il settimo considerando della seconda direttiva afferma che «è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l’assicuratore ed il responsabile del sinistro». 75 Ricordo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 76 La circostanza che la decisione giudiziaria passata in giudicato nel procedimento principale sia stata emessa nonostante la pendenza del giudizio è irrilevante. Come ho rilevato altrove, è ben noto che la nozione di decisione definitiva (a cui si ricollega l’autorità di cosa giudicata) non si limita alla singola decisione formale con cui un qualsivoglia procedimento si conclude di fatto (perché le parti hanno deciso di non proseguirlo o perché hanno esaurito tutti i mezzi di ricorso disponibili). Gli effetti dell’autorità di cosa giudicata possono emergere nell’ambito del procedimento in corso, in diverse fasi e relativamente a diversi aspetti della controversia, a motivo del fatto che le parti non hanno sollevato la questione di cui trattasi, o non ne hanno contestato la valutazione. V. conclusioni da me presentate nella causa Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:469, paragrafo 77). 77 Ai sensi del sesto considerando della direttiva 93/13: «(…) per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti». 78 Ai sensi del quinto considerando della direttiva 93/13 «tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro». 79 V. secondo considerando della direttiva 93/13, che così recita: «considerando che le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle clausole nei contratti stipulati tra il venditore di beni o il prestatario di servizi, da un lato, ed il consumatore, dall’altro, presentano notevoli disparità, con il risultato che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni ed all’offerta di servizi ai consumatori differiscono l’uno dall’altro e possono manifestarsi distorsioni di concorrenza tra i venditori di beni e i prestatari di servizi soprattutto in caso di commercializzazione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri». 80 Ai sensi del settimo considerando della direttiva 93/13, «i venditori di beni e i prestatari di servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori». 81 V., in particolare, terzo, quinto e sesto considerando della prima direttiva, terzo considerando della seconda direttiva e tredicesimo considerando della terza direttiva. 82 V. secondo considerando della prima direttiva. 83 Come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e, successivamente, dall’articolo 3 della direttiva 2009/103. 84 Articolo 3 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU 2000, L 181, pag. 65). V. articolo 18 della direttiva 2009/103. 85 V. sentenze del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 47); sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 28 e giurisprudenza citata; del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio delle clausole abusive contenute in un contratto) (C‑531/22, EU:C:2024:58, punto 45 e giurisprudenza citata); nonché sentenza Soledil, punto 41. 86 V. altresì sentenza Soledil, punto 41, in cui la Corte ha risposto a una questione pregiudiziale simile in circostanze analoghe in cui, come già rilevato, i consumatori interessati sono comparsi nel procedimento, ma non hanno sollevato, in tempo utile, un motivo vertente sul carattere abusivo della clausola contrattuale interessata. 87 Nei limiti in cui la direttiva 93/13 si applica ratione temporis al caso di specie. 88 Tale scenario richiederebbe di stabilire se un terzo vittima (effettiva) possa beneficiare della tutela dei consumatori ai sensi della direttiva 93/13 qualora si accerti che il contraente dell’assicurazione ha agito in qualità di consumatore al momento della conclusione della polizza assicurativa. 89 Ricordo nuovamente che, in forza della direttiva 93/13, per considerare «abusivo» il carattere di una clausola, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, essa deve determinare, «malgrado il requisito della buona fede, (...) a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Non è chiaro in che modo una clausola che esclude il trasporto irregolare dalla copertura assicurativa possa causare un tale «squilibrio». Possono sorgere ulteriori dubbi circa il modo in cui i due tipi di nullità richiesti, rispettivamente, dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e dall’articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva siano conciliabili, dato che il primo sembra essere «assoluto», mentre il secondo è solo «relativo», come discusso in udienza.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris