Risultati per «giudizio di legittimità costituzionale parametri»
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 23881/2026

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della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 ottobre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione peril reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia per vizio di motivazione.Lamenta la ricorrente la valutazione di inammissibilità fatta dalla Corteterritoriale quanto al primo motivo di appello, posto che non vi sono prove dellafunzionalità del campanello né che la donna non dormisse al momento delcontrollo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso, come già quello di gravame, è generico ed aspecifico; siripropone la medesima tesi difensiva senza alcuna specificazione ulteriore epretendendo di operare un ribaltamento dell’onere probatorio : avendodimostrato la pubblica accusa che la ricorrente non aveva risposto agli operantial momento del controllo, e che dunque verosimilmente non era pressol’abitazione, il difensore avrebbe dovuto provare fornire la prova contraria, cioè ilricorrere di una condizione che, ciononostante dimostrasse la presenza in casadell’imputata.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non siconfrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hannoaffrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione deglielementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanzadi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’ 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 ottobre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione peril reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia per vizio di motivazione.Lamenta la ricorrente la valutazione di inammissibilità fatta dalla Corteterritoriale quanto al primo motivo di appello, posto che non vi sono prove dellafunzionalità del campanello né che la donna non dormisse al momento delcontrollo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso, come già quello di gravame, è generico ed aspecifico; siripropone la medesima tesi difensiva senza alcuna specificazione ulteriore epretendendo di operare un ribaltamento dell’onere probatorio : avendodimostrato la pubblica accusa che la ricorrente non aveva risposto agli operantial momento del controllo, e che dunque verosimilmente non era pressol’abitazione, il difensore avrebbe dovuto provare fornire la prova contraria, cioè ilricorrere di una condizione che, ciononostante dimostrasse la presenza in casadell’imputata.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non siconfrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hannoaffrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione deglielementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanzadi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’ 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]