CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila conf2rrn Ava la pronuncia emessa il 5/11/2018 dal Tribunale di Vasto, con la ual [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di c.ii agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condrinati alle pene di cui al dispositivo. 2. Propongono distinto ma identico ricorso per cassazione i due irnpt.rati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe ribadito la condanna dando rilievo ai soli verbali di sequestro e alle testimonianze degli operanti, senza, invece, valutare lo stato di maturaz ione delle piante; queste, infatti, si trovavano in fase precedente alla fioritura e, cinque, dalle stesse non era possibile estrarre alcuna sostanza drogante, con Esse -iza di offensività. La motivazione della sentenza, inoltre, sarebbe illogica e contraddittoria, per aver riconosciuto una potenzialità lesiva alla condotta, pur poi collocata nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato. Nessuna valutHzione concreta, infine, sarebbe stata compiuta quanto alle prove emerse in dibattirrento, anche a favore, così imponendosi l'assoluzione degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giud ce di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -a12 della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argoneniativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccstruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 2z.32z', 7). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Supre T12 ::orte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al provvecimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una \oicla;:ii: ne di legge o di un vizio motivazionale, gli stessi di fatto tendono ad ottenei -e in c ues:a sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istnittoi e già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La comune doglianza, inoltre, trascura che la Corte di apiy!llo - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimerrali E non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La senten in particolare, ha evidenziato che nell'abitazione in uso ad entrambi gli innot. tad - oggetto di un sospetto andirivieni di giovani - erano state rinvenute ike stecche di hashish come da capo b), oltre a sei piantine di marijuana e una bilancna di precisione. In assenza di censure quanto alle prime, il Collegio di appelID si è luindi concentrato sulle altre, evidenziando che - come da accertamenti - ialle !:tesse era possibile ricavare 264 dosi singole, dato un apprezzabile quaniltat vo di principio attivo psicotropo. Non ricorrevano, peraltro, i presupposti per regare offensività concreta alla condotta, che non si presentava di portata minimale D così trascurabile da rendere irrilevante l'aumento di disponibilità della sostanzi ,.. Con tale considerazione, peraltro, la sentenza ha fatto buon governo del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui irrin terna di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializ2azic ne al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., Clan 'oglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 olobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai va lcri indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali ,ii:rivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondi) il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/5/2019, Castignani, Rv. 275956) Quel che la sentenza ha escluso, con argomento logico e congruo, valorizzando il quantitativo di principio attivo, il viavai di molti consumatori/acquirenti, l dosi medie singole che si potevano ricavare dalle piantine, il rinvenimento di beni strumentali al frazionamento e alla coltivazione. 5.. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia rrooi:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamir ssit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'art. 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cueliD del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equita:ivalleme fissata in euro 3.000,00.t-T ev*I; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamenic delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -e della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 Il P