CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 1995
Cassazione n. 38279/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1995 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riportano aì motivi del ricorso e insistono per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza dell'11/1/2023, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli in data 21/10/2022 ha respinto l'istanza con la quale lo stesso aveva chiesto, applicata la disciplina di cui all'art.297, comma 3 cod. proc. pen., dichiararsi l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta con provvedimento emesso il 26/3/2020 ed eseguito il 9/6/2020. 2. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state emesse ed eseguite due diverse ordinanze applicative della misura della custodia cautelare in carcere.I due provvedimenti emessi in date diverse sono stati eseguiti in tempi tali per i quali l'ordinanza emessa per seconda è stata applicata per prima. Nello specifico, la prima ordinanza, quella oggetto dell'attuale richiesta, è stata emessa il 26 marzo 2020 ed eseguita il 9 giugno 2020, la seconda ordinanza, nelle more oggetto di annullamento, è stata emessa il 24 aprile 2020 ed eseguita il 30 aprile 2020. Il primo provvedimento si riferisce al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il secondo al reato di estorsione aggravata dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 3. La difesa decorso il termine di fase, ha proposto istanza con la quale ha chiesto che la decorrenza della prima ordinanza, quella ancora in esecuzione, venisse retrodatata al 30 aprile 2020, data di esecuzione della seconda eseguita per prima, e che conseguentemente sia dichiarata l'inefficacia della misura. Il Tribunale di Napoli, il cui provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale del riesame, ha respinto l'istanza ritenendo che l'istituto dei cui all'art.297 comma 3 cod. proc. pen. non sia applicabile in quanto i procedimenti sono distinti. Ciò in quanto gli elementi relativi alla seconda ordinanza, pure volendo considerare come seconda quella emessa per prima, non erano desumibili dagli atti allorché la seconda, cioè la prima a essere applicata, è stata in concreto eseguita. Sotto altro profilo, poi, i giudici di merito hanno escluso che i procedimenti, pure pendenti presso la stessa autorità giudiziaria, fossero separati a causa di una scelta discrezionale dell'organo dell'accusa. Gli stessi giudici hanno inoltre evidenziato che non può ritenersi che il reato associativo, quello oggetto del provvedimento del quale si chiede la retrodatazione, sia stato commesso prima dell'emissione dell'ordinanza eseguita il 30 aprile 2020. Il Tribunale del riesame, nello specifico, ha anche dato atto che la medesima questione era stata già decisa da questa Corte che ha rigettato il ricorso. proposto dalla difesa. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo di due difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. Nei due atti di ricorso, entrambi affidati a un unico sovrapponibile motivo, la difesa, premessa la cronologia dell'emissione e dell'esecuzione dei provvedimenti, ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di applicare la disciplina delle c.d. contestazioni a catena in quanto non avrebbe fatto corretto riferimento ai criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Nello specifico, infatti, il giudice del riesame avrebbe omesso di considerare che alla data alla data di esecuzione della seconda ordinanza, il 30 aprile 2020, dagli atti era già desumibile quanto utilizzato per emettere l'ordinanza emessa il 26 marzo 2020, poi eseguita il 9 giugno 2020. Sotto altro profilo, poi, il reato associativo oggetto di tale ultima ordinanza, quella di cui si chiede ora la retrodatazione, sarebbe stato commesso fino all'anno 2018, così come emergerebbe anche dagli atti, a nulla rilevando l'affermazione che la contestazione sarebbe c.d. "aperta", così che la motivazione sul punto del Tribunale del riesame sarebbe carente. Del pari carente sarebbe la giustificazione resa in ordine alla legittimità della scelta strategica di tenere separati i procedimenti, pure pendenti avanti lo stesso ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini in due distinti procedimenti, sono stati emessi due diversi provvedimenti con i quali è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Il primo, emesso il 26 marzo 2020 ed eseguito il 9 giugno 2020, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Il secondo, emesso il 24 aprile 2020 ed eseguito il 30 aprile 2020, per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. A fronte delle diverse date di emissione e di esecuzione delle ordinanze si è determinata la peculiare situazione per la quale l'ordinanza emessa per prima è stata eseguita per seconda. L'ordinanza relativa al reato di estorsione aggravata, quella emessa il 24 aprile e applicata il 30 aprile, nel frattempo è stata annullata. La difesa, nel corso delle indagini e prima che venisse disposto il rinvio a giudizio, ha proposto istanza al giudice per le indagini preliminari con la quale ha chiesto di dichiarare l'inefficacia della misura applicata con l'ordinanza emessa il 26 marzo 2020, eseguita il 9 giugno 2020. Secondo la difesa, infatti, il decorso dei termini di fase previsti per tale ordinanza, in applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere retrodatato all'esecuzione della seconda ordinanza, il 30 aprile 2020, ciò in quanto alla data di emissione della stessa, il 24 aprile 2020, gli elementi posti a fondamento del primo provvedimento sarebbero stati già noti. Il giudice ha respinto l'istanza e la fase incidentale cautelare si è completamente conclusa con la sentenza n. 10274, pronunciata da questa Corte il 24 novembre 2021.fr Nella citata pronuncia (alla quale integralmente si rimanda) la Corte ha evidenziato che in una corretta prospettiva interpretativa, al fine di individuare quale sia il primo e quale sia il secondo provvedimento, si deve fare riferimento alla data di esecuzione e non a quella di emissione e, considerata la natura permanente del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. oggetto della seconda ordinanza, ha escluso che la consumazione dello stesso fosse cessata in data 30 aprile 2020, circostanza questa che esclude l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. 2. Con successiva istanza, quella oggetto dell'attuale ricorso, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa ha nuovamente richiesto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. chiedendo la retrodatazione dell'ordinanza eseguita per seconda, l'unica ancora in atto, e, conseguentemente, che venisse dichiarata l'inefficacia della misura. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza e il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello presentato sul punto. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso la difesa per i motivi in precedenza indicati. Le doglianze sono manifestamente infondate. 3. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., è stato oggetto di numerose sèntenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911, Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.; Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347. A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta. 3.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa. 3.2. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria.3.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento. 3.4. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero. 4. Nel caso specifico in cui uno dei due provvedimenti abbia ad oggetto un reato associativo assume rilievo la data di consumazione dello stesso, rectius la data in cui il soggetto ha iniziato a partecipare al sodalizio ovvero, più frequentemente, quella nella quale la partecipazione è cessata, ciò al fine di verificare in concreto se il reato oggetto del secondo provvedimento sia o meno anteriore all'emissione del primo provvedimento. Il giudizio circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, corna 3, cod. proc. pen., nel caso in cui- il secondo provvedimento abbia a oggetto il reato associativo con formula c.d. aperta (cioè che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare) ovvero qualora la data di termine della permanenza indicata nella seconda contestazione sia successiva, quindi, deve prendere le mosse dalla verifica della sussistenza di elementi che evidenzino se la permanenza si sia protratta ovvero se questa sia cessata in data precedente all'emissione della prima ordinanza (Sez. Un, n. 48109 del 19/7/2018, Giorgi, n.m.; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Qualora la questione della cd. retrodatazione sia oggetto di specifica doglianza, d'altro canto, il giudice della cautela non può limitarsi a un generico riferimento agli atti ma è tenuto a indicare -considerate ovviamente le caratteristiche tipiche dello specifico reato associativo contestato- gli elementi concreti sui quali fonda il proprio giudizio e a motivare in ordine alla persistenza dell'associazione e alla permanenza del vincolo tra l'imputato e il sodalizio stesso.5. Ai fini del giudizio circa la sussistenza della connessione qualificata tra il reato associativo e uno o più reati fine, inoltre, si deve verificare se questi erano o meno stati già programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dall'inizio della costituzione del sodalizio criminoso (cfr. Sez. 6, 15/9/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, 37638 del 3/9/2021, Genovese, n.m.; Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477 - 01). Solo in tale caso, infatti, può ritenersi che i reati siano legati dal vincolo della continuazione e che operi l'istituto della retrodatazione. 6. La verifica della "desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare di elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, poi, deve essere effettuata in ordine alla sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 01; Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). Ai fini di tale valutazione, infatti, anche la rilevanza in termini c.d. "quantitativi" del complesso di indizi emersi a carico del medesimo indagato, deve essere intesa nei termini di una specifica e diretta riferibilità degli elementi emersi al soggetto attinto dagli stessi e non dalla semplice e astratta presenza di elementi allo stato ancora inidonei e insufficienti a fondare una richiesta cautelare (cfr. Sez. 2; n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230) 7. Nel caso di specie i giudici di merito, facendo corretto e coerente riferimento alla precedente pronuncia resa da questa Corte, si sono conformati ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra evidenziati. Sul punto, d'altro canto, al di là della diversa impostazione seguita dalla difesa -che uniformandosi a quanto indicato dalla Corte ha ora nell'istanza e nel ricorso indicato come secondo provvedimento quello emesso per primo- non risulta essere emerso alcun elemento nuovo e tale da consentire di modificare il giudizio già espresso in ordine all'insussistenza del presupposto preliminare previsto per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. costituito dal fatto che la consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza deve essere cessata prima dell'emissione del primo provvedimento.Nel caso oggetto del ricorso, infatti, come già indicato da questa Corte e ora ribadito dai giudici di merito, il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggetto della seconda ordinanza eseguita, non era "consumato" "prima" dell'emissione della prima ordinanza, il 24 aprile 2020, né prima della data di esecuzione della stessa, il 30 aprile 2020. Sullo specifico punto, d'altro canto, il provvedimento impugnato, ha dato conto di essersi confrontato con gli specifici elementi indicati dalla difesa (il rapporto di lavoro che avrebbe allontanato il ricorrente dal contesto associativo già dall'anno 2018 e la circostanza che per il coindagato Verde la contestazione sia stata "chiusa" al 2018) così che la motivazione sul punto, con i riferimenti agli episodi avvenuti nell'anno 2019 e alla natura permanente del reato, risulta coerente e logica e non è pertanto sindacabile in questa sede. Del pari puntuali, sebbene superflue, infine, sono le ulteriori considerazioni contenute nel provvedimento impugnato circa la carenza degli altri presupposti di applicazione della disciplina della c.d. retrodatazione, costituiti dall'essere la separazione dei procedimenti il frutto di una scelta indebita dell'organo dell'accusa e dalla necessità che i fatti oggetto del secondo titolo custodiale risultino desumibili dagli atti alla data di emissione del primo provvedimento (cfr. pagine 6, 7 e 8 dell'ordinanza impugnata). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e