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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 34985/2022

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2746-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Medaglie d'Oro, 384, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 12484/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 12484/2021 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la pronuncia n. 13669/18 resa dal Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alla impugnativa della cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di rette di asili nido, atteso il sopravvenuto provvedimento di sgravio del credito iscritto a ruolo.

2. Il giudice di appello osservava che la parte dispositiva della sentenza di primo grado risulta “affetta dalla mancata indicazione del quantum (esatto) di spese riconosciute alla parte appellante per il tardivo sgravio del credito portato dalla cartella”, nella parte motivazionale della decisione, relativamente a quel giudizio e secondo soccombenza, donde la necessità di provvedere alla integrazione della sentenza con la liquidazione delle spese processuali di primo grado.

3. Nel merito, il Tribunale osservava che l’errata indicazione, “a pag. 6/11” della cartella di pagamento impugnata, dell’organo competente per l’impugnazione (TAR per il Lazio), “ha prodotto un danno senz’altro in nesso causale con l’evento lamentato (errata iscrizione della causa al TAR)” e che si è verificato “il prospettato danno (processo inutile) tuttavia (…) col prevalente concorso colpevole dell’avvocato (art. 1227 c.c.)” il quale, “prima di iscrivere a ruolo, avrebbe dovuto verificare, con la dovuta ed esigibile necessaria diligenza, la natura del credito (retta da asilo nido) chiaramente indicata a pagina 3/11” della cartella, di qui la proporzionale riduzione del risarcimento del danno “equitativamente quantificato” e posto a carico solidale dell’Ente impositore e dell’Agente della riscossione, condannati anche al pagamento delle spese processuali del grado.

4. Per quanto d’interesse in questa sede, occorre ricordare che lo Giaquinto aveva inizialmente impugnato il predetto atto riscossivo davanti al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio che, con sentenza n. 8515/2016, preso atto della sopravvenuta carenza d’interesse a una pronuncia di merito e della “richiesta di refusione delle spese e del contributo unificato” avanzata dal ricorrente, dichiarava inammissibile il ricorso, “in quanto le controversie afferenti al pagamento del corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio di asilo nido presso il Comune non rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva, sicché trattandosi di posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario” e riteneva sussistenti “giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti”.

5. [OSCURATO:PERSONA], allora, aveva riproposto il giudizio, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 104 del 2010, davanti al Giudice di Pace di Roma che, con sentenza n. 13669/18, pubblicata il 18/4/2018, dichiarava cessata la materia del contendere sul rilievo che era intervenuto il provvedimento di sgravio del credito iscritto a ruolo, giusta nota prot. n. 13213 del 23/2/2016 di [OSCURATO:PERSONA], e che non v’erano le condizioni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della responsabilità aggravata.

6. Avverso la decisione pronunciata, come giudice d’appello, dal Tribunale di Roma, propone ricorso per cassazione lo Giaquinto, affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso, altresì proponendo ricorso incidentale, mentre ADER -Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 3 e 4, l. n. 241 del 1990, 7, l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), 2, 3, 11, 24, 25, 113 Cost., 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo del 1950, 47 della Carta di Nizza, manifesta ingiustizia della decisione, motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica, in quanto il Tribunale di Roma non ha considerato che la cartella di pagamento reca l’indicazione “Quando e come proporre ricorso.

Il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio può essere proposto, con il patrocinio di un avvocato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento” e che da tale incontestabile circostanza discende in re ipsa la scusabilità dell’errore in cui è incorso il destinatario dell’atto, dovendo garantirsi la massima effettività al diritto di difesa nei confronti della pubblica amministrazione.

Aggiunge il ricorrente che la decisione di appello contrasta anche con l’istituto della traslatio iudicii voltoa tutelare l’economia processuale.

2. Con il secondo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 91 c.p.c., e del d.m. n. 55 del 2014, motivazione contraddittoria e illogica, in quanto il Tribunale di Roma non ha considerato che il Giudice di Pace, con la sentenza n. 13669/18, “definitivamente pronunciando”, ha condannato entrambe le parti convenute in giudizio a rifondere le spese processuali allo Giaquinto, ancorché neldispositivo sia scritto soltanto “Condanna i convenuti alle [OSCURATO:PERSONA]”, per cui, se avesse correttamente applicato il principio della soccombenza, avrebbe dovuto riconoscere le spese e gli onorari di difesa secondo i criteri della tariffa media prevista per scaglione nei giudizi innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale ordinario.

3. Con il motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denunzia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2043 c.c. e dei principi in tema di responsabilità civile, nonché contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale di Roma ha considerato che l’errata indicazione nella cartella di pagamento dell’autorità competente per l’impugnazione “ha prodotto undanno senz’altro in nesso causale con l’evento lamentato (errata iscrizione della causa al TAR)”, avendo essa generato un “processo inutile”, con il prevalente concorso colpevole dell’avvocato (art. 122 c.c.)”.

Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA] non sussiste alcun nesso causale tra l’errata indicazione, nella cartella di pagamento, della giurisdizione amministrativa ed il danno riconosciuto, seppure parzialmente, alla parte privata atteso che la giurisdizione non dipende da una scelta dell’Amministrazione ma direttamente dalla legge, avuto riguardo alla prospettata lesione di una posizione qualificabile di diritto soggettivo.

4. Osserva ilcollegio che la controversia non rientra tra i casi, individuati dall’art. 374 cod. proc.civ., nei quali la Corte Suprema di Cassazione pronuncia a sezioni unite per cui, ai sensi del comma 4 della predetta norma, la causa va rimessa, per la decisione, ad una delle Sezioni semplici.

P.Q.M.

La Corte, a S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2746-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Medaglie d'Oro, 384, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 12484/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 12484/2021 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la pronuncia n. 13669/18 resa dal Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alla impugnativa della cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di rette di asili nido, atteso il sopravvenuto provvedimento di sgravio del credito iscritto a ruolo. 2. Il giudice di appello osservava che la parte dispositiva della sentenza di primo grado risulta “affetta dalla mancata indicazione del quantum (esatto) di spese riconosciute alla parte appellante per il tardivo sgravio del credito portato dalla cartella”, nella parte motivazionale della decisione, relativamente a quel giudizio e secondo soccombenza, donde la necessità di provvedere alla integrazione della sentenza con la liquidazione delle spese processuali di primo grado. 3. Nel merito, il Tribunale osservava che l’errata indicazione, “a pag. 6/11” della cartella di pagamento impugnata, dell’organo competente per l’impugnazione (TAR per il Lazio), “ha prodotto un danno senz’altro in nesso causale con l’evento lamentato (errata iscrizione della causa al TAR)” e che si è verificato “il prospettato danno (processo inutile) tuttavia (…) col prevalente concorso colpevole dell’avvocato (art. 1227 c.c.)” il quale, “prima di iscrivere a ruolo, avrebbe dovuto verificare, con la dovuta ed esigibile necessaria diligenza, la natura del credito (retta da asilo nido) chiaramente indicata a pagina 3/11” della cartella, di qui la proporzionale riduzione del risarcimento del danno “equitativamente quantificato” e posto a carico solidale dell’Ente impositore e dell’Agente della riscossione, condannati anche al pagamento delle spese processuali del grado. 4. Per quanto d’interesse in questa sede, occorre ricordare che lo Giaquinto aveva inizialmente impugnato il predetto atto riscossivo davanti al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio che, con sentenza n. 8515/2016, preso atto della sopravvenuta carenza d’interesse a una pronuncia di merito e della “richiesta di refusione delle spese e del contributo unificato” avanzata dal ricorrente, dichiarava inammissibile il ricorso, “in quanto le controversie afferenti al pagamento del corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio di asilo nido presso il Comune non rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva, sicché trattandosi di posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario” e riteneva sussistenti “giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti”. 5. [OSCURATO:PERSONA], allora, aveva riproposto il giudizio, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 104 del 2010, davanti al Giudice di Pace di Roma che, con sentenza n. 13669/18, pubblicata il 18/4/2018, dichiarava cessata la materia del contendere sul rilievo che era intervenuto il provvedimento di sgravio del credito iscritto a ruolo, giusta nota prot. n. 13213 del 23/2/2016 di [OSCURATO:PERSONA], e che non v’erano le condizioni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della responsabilità aggravata. 6. Avverso la decisione pronunciata, come giudice d’appello, dal Tribunale di Roma, propone ricorso per cassazione lo Giaquinto, affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] controricorso, altresì proponendo ricorso incidentale, mentre ADER -Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 3 e 4, l. n. 241 del 1990, 7, l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), 2, 3, 11, 24, 25, 113 Cost., 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo del 1950, 47 della Carta di Nizza, manifesta ingiustizia della decisione, motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica, in quanto il Tribunale di Roma non ha considerato che la cartella di pagamento reca l’indicazione “Quando e come proporre ricorso. Il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio può essere proposto, con il patrocinio di un avvocato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento” e che da tale incontestabile circostanza discende in re ipsa la scusabilità dell’errore in cui è incorso il destinatario dell’atto, dovendo garantirsi la massima effettività al diritto di difesa nei confronti della pubblica amministrazione. Aggiunge il ricorrente che la decisione di appello contrasta anche con l’istituto della traslatio iudicii voltoa tutelare l’economia processuale. 2. Con il secondo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 91 c.p.c., e del d.m. n. 55 del 2014, motivazione contraddittoria e illogica, in quanto il Tribunale di Roma non ha considerato che il Giudice di Pace, con la sentenza n. 13669/18, “definitivamente pronunciando”, ha condannato entrambe le parti convenute in giudizio a rifondere le spese processuali allo Giaquinto, ancorché neldispositivo sia scritto soltanto “Condanna i convenuti alle [OSCURATO:PERSONA]”, per cui, se avesse correttamente applicato il principio della soccombenza, avrebbe dovuto riconoscere le spese e gli onorari di difesa secondo i criteri della tariffa media prevista per scaglione nei giudizi innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale ordinario. 3. Con il motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denunzia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2043 c.c. e dei principi in tema di responsabilità civile, nonché contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale di Roma ha considerato che l’errata indicazione nella cartella di pagamento dell’autorità competente per l’impugnazione “ha prodotto undanno senz’altro in nesso causale con l’evento lamentato (errata iscrizione della causa al TAR)”, avendo essa generato un “processo inutile”, con il prevalente concorso colpevole dell’avvocato (art. 122 c.c.)”. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA] non sussiste alcun nesso causale tra l’errata indicazione, nella cartella di pagamento, della giurisdizione amministrativa ed il danno riconosciuto, seppure parzialmente, alla parte privata atteso che la giurisdizione non dipende da una scelta dell’Amministrazione ma direttamente dalla legge, avuto riguardo alla prospettata lesione di una posizione qualificabile di diritto soggettivo. 4. Osserva ilcollegio che la controversia non rientra tra i casi, individuati dall’art. 374 cod. proc.civ., nei quali la Corte Suprema di Cassazione pronuncia a sezioni unite per cui, ai sensi del comma 4 della predetta norma, la causa va rimessa, per la decisione, ad una delle Sezioni semplici. P.Q.M. La Corte, a S
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