CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BARI il 19/07/2000 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 \letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con una unica censura contesta la misura della pena irrogata, punto della decisione non devoluto alla Corte del merito avendo la difesa, con memoria del 21 maggio 2025, in forza di procura speciale, rinunziato al motivo sulla pena proposto con l'appello come evidenziato nella stessa sentenza impugnata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M