CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ex art.671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse rispettivamente dal Tribunale di Monza in data 15 maggio 2017; dal Tribunale di Udine in data 8 luglio 2016; dal Tribunale di Monza in data 31 ottobre 2018. La pena complessiva per i predetti reati veniva quindi rideterminata in 2 anni e 10 mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, con il seguente calcolo: pena base per il reato ritenuto più grave, di cui alla sentenza del 31 ottobre 2018, 2 anni di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata di 6 mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui alla sentenza del 15 maggio 2017 e di 4 mesi di reclusione ed euro 50,00 di multa per il reato di cui alla sentenza in data 8 luglio 2016. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia violazione di legge sia vizi di motivazione con riguardo agli aumenti di pena operati per i reati satellite. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di rendere motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena disposto per ciascun reato satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di reato continuato, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. È stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché le indicazioni complessivamente contenute nell'ordinanza impugnata rendono evidente che è stato mantenuto il rapporto di gravità dei reati, mentre la limitata entità degli aumenti di pena, sopra riportati, non richiedeva uno sforzo motivazionale ulteriore, avuto riguardo soprattutto al fatto che i confronti fra le pene originariamente inflitte dai giudici della cognizione, riportate nell'ordinanza, e quelle rideterminate dal giudice dell'esecuzione, rivelano ictu °culi la congruità del miglioramento del trattamento sanzionatorio complessivo conseguente al riconoscimento della continuazione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec