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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21681/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/11/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAtte -ersrviso-a~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 24 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen. l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, commi 1 e 1-bis

I. n. 354 del 1975, essendo la pena residua superiore ad anni due di reclusione.

2. Avverso detto provvedimento, l'Anemolo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAtte -ersrviso-a~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 24 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen. l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, commi 1 e 1-bis I. n. 354 del 1975, essendo la pena residua superiore ad anni due di reclusione. 2. Avverso detto provvedimento, l'Anemolo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO
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