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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23066/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0343LFE ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di FerYariu Viorel avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

L'unico motivo dedotto appare manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il furto per cui si procede è stato commesso in un orto costituente pertinenza di privata dimora, visto che la persona offesa, dalla sua abitazione, ebbe modo di vedere un uomo aggirarsi nel suo orto e prelevare delle verdure, segno evidente che si trattava di un orto contiguo all'abitazione.

Ciò indipendentemente dal dato costituito dalla ricerca su "[OSCURATO:PERSONA]" del detto orto, rilievo ultroneo rispetto a quanto accertato dagli agenti della Questura di Imperia intervenuti sul posto.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 gliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0343LFE ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di FerYariu Viorel avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo dedotto appare manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il furto per cui si procede è stato commesso in un orto costituente pertinenza di privata dimora, visto che la persona offesa, dalla sua abitazione, ebbe modo di vedere un uomo aggirarsi nel suo orto e prelevare delle verdure, segno evidente che si trattava di un orto contiguo all'abitazione. Ciò indipendentemente dal dato costituito dalla ricerca su "[OSCURATO:PERSONA]" del detto orto, rilievo ultroneo rispetto a quanto accertato dagli agenti della Questura di Imperia intervenuti sul posto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 gliere estenso
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