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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:418
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0433_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2020 – Bax / BCE (Causa T‑433/18) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Sostegno alla transizione professionale – Ammissibilità – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Dovere di sollecitudine – Discriminazione fondata sul sesso – Proporzionalità – Responsabilità»

1. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Disimpegno – Necessità di un fondamento giuridico specifico – Obbligo della Banca di accogliere una domanda di concessione di una misura di disimpegno – Insussistenza (Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea) (v. punti 34, 35)

2. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla parità tra uomo e donna – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 23, primo comma) (v. punto 46)

3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Discriminazione indiretta – Criteri di valutazione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 2, § 1, lett. b)] (v. punti 54-61)

4. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Discriminazione indiretta – Onere della prova – Necessità di istituire un nesso diretto con l’evento generatore dell’asserita discriminazione – Assenza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 19, § 1) (v. punti 69-73)

5. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Sostegno alla transizione professionale – Requisiti di ammissibilità – Carattere asseritamente discriminatorio – Onere della prova incombente alla Banca quanto all’assenza di discriminazione (v. punto 74)

6. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Sostegno alla transizione professionale – Requisiti di ammissibilità – Requisito di un numero minimo di anni di servizio nella stessa fascia salariale – Inapplicabilità al personale che occupa i livelli superiori della gerarchia – Trattamento differenziato degli agenti di sesso femminile dovuto al maggior numero di uomini nei livelli superiori della gerarchia – Giustificazione oggettiva – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza (Artt. 2 e 3, § 3, secondo comma, TUE; artt. 8 e 157 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21 e 51, § 1; norme applicabili al personale della Banca centrale europea) (v. punti 75-79, 84-97)

7. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Sostegno alla transizione professionale – Requisiti di ammissibilità – Facoltà del comitato esecutivo della Banca di derogarvi nell’interesse del servizio – Violazione dei principi di trasparenza e apertura – Assenza (Norme applicabili al personale della Banca centrale europea) (v. punti 112-121) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE del 14 dicembre 2017 che respinge la candidatura della ricorrente al programma di sostegno alla transizione professionale e, nei limiti del necessario, della decisione della BCE dell’8 maggio 2018 che rigetta il ricorso speciale della ricorrente contro la suddetta decisione del 14 dicembre 2017 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce di aver sofferto.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0433_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2020 – Bax / BCE (Causa T‑433/18) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Sostegno alla transizione professionale – Ammissibilità – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Dovere di sollecitudine – Discriminazione fondata sul sesso – Proporzionalità – Responsabilità» 1. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Disimpegno – Necessità di un fondamento giuridico specifico – Obbligo della Banca di accogliere una domanda di concessione di una misura di disimpegno – Insussistenza (Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea) (v. punti 34, 35) 2. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla parità tra uomo e donna – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 23, primo comma) (v. punto 46) 3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Discriminazione indiretta – Criteri di valutazione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 2, § 1, lett. b)] (v. punti 54-61) 4. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Discriminazione indiretta – Onere della prova – Necessità di istituire un nesso diretto con l’evento generatore dell’asserita discriminazione – Assenza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 19, § 1) (v. punti 69-73) 5. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Sostegno alla transizione professionale – Requisiti di ammissibilità – Carattere asseritamente discriminatorio – Onere della prova incombente alla Banca quanto all’assenza di discriminazione (v. punto 74) 6. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Sostegno alla transizione professionale – Requisiti di ammissibilità – Requisito di un numero minimo di anni di servizio nella stessa fascia salariale – Inapplicabilità al personale che occupa i livelli superiori della gerarchia – Trattamento differenziato degli agenti di sesso femminile dovuto al maggior numero di uomini nei livelli superiori della gerarchia – Giustificazione oggettiva – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza (Artt. 2 e 3, § 3, secondo comma, TUE; artt. 8 e 157 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21 e 51, § 1; norme applicabili al personale della Banca centrale europea) (v. punti 75-79, 84-97) 7. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Cessazione definitiva dal servizio – Sostegno alla transizione professionale – Requisiti di ammissibilità – Facoltà del comitato esecutivo della Banca di derogarvi nell’interesse del servizio – Violazione dei principi di trasparenza e apertura – Assenza (Norme applicabili al personale della Banca centrale europea) (v. punti 112-121) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE del 14 dicembre 2017 che respinge la candidatura della ricorrente al programma di sostegno alla transizione professionale e, nei limiti del necessario, della decisione della BCE dell’8 maggio 2018 che rigetta il ricorso speciale della ricorrente contro la suddetta decisione del 14 dicembre 2017 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce di aver sofferto. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie spese.
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