CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza emessa il 1 febbraio 2022, confermava la sentenza del Tribunale genovese, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannato per le lesioni procurate a [OSCURATO:PERSONA], guaribili in trenta giorni, consistenti nella frattura del complesso zigomatico-mascellare sinistro e dell'orbita omolaterale. Il tutto avveniva all'interno del carcere di Marassi e veniva osservato dal teste Scatena, appartenente alla polizia penitenziaria. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di dell'art. 195, comma 4 cod. pen. Il ricorrente lamenta per un verso che Artusio, pur citato, non sia comparso. All'udienza del 21 gennaio 2022 non compariva né il predetto né tantomeno il teste Scatena, tanto che le parti acconsentivano alla acquisizione della relazione di servizio resa da quest'ultimo, non quale sostituzione della testimonianza di Artusio. Artusio poi veniva dichiarato irreperibile, con ricerche ritenute dal ricorrente inadeguate. A fronte di ciò la Corte di appello per un verso avrebbe errato, quanto alla delibazione di superfluità operata dal primo giudice, mai operata quanto al teste Artusio, e per altro non avrebbe tenuto in conto che non essendo irreperibile Artusio, per un verso l'annotazione di servizio acquisita su consenso non poteva essere utilizzata quanto al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, e per altro incorreva nella violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso è del tutto generico oltre a essere manifestamente infondato. La sentenza impugnata riferiva che la annotazione di servizio redatta da Catena, appartenente alla polizia penitenziaria, riferiva ciò che era caduto sotto la diretta percezione del verbalizzante, oltre a contenere dichiarazioni dell'Artusio (fol. 3). Pertanto, acquisita la annotazione medesima, all'udienza del 21 gennaio 2020, il contenuto della stessa in merito a quanto direttamente percepito da Catena, e riportato nelle sentenze di merito, ove invece mai si riferisce delle dichiarazioni di Artusio, è pienamente utilizzabile, a seguito del consenso ex art. 2 493 cod. proc. pen. La sentenza di appello non fa alcun riferimento alle dichiarazioni di Artusio, ma valorizza esclusivamente quanto direttamente Catena aveva percepito, osservando Quadrella che aveva colpito Artusio. Ne consegue che del tutto irrilevante è la censura relativa alla irreperibilità di Artusio, essendo il quadro probatorio che sostiene la sentenza di conferma della responsabilità penale del Quadrella, fondato solo su quanto osservato dall'agente della polizia penitenziaria, oltre che sul referto medico, tanto che la stessa Corte territoriale giudica irrilevante l'escussione richiesta della persona offesa. Pertanto, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416): proprio tale decisività non è stata dedotta e non si rinviene nel caso in esame. Inoltre, il motivo di ricorso non tiene conto delle argomentazioni espresse dal provvedimento, della fonte di prova sulla quale si fonda la sentenza impugnata, cosicchè il ricorso è inammissibile, anche perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, il che accade nel caso in esame (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in