CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 16364/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34279/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1095/2019 depositata il07/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. Piccolo di Piccolo C. ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1095 del 2019 della Corte di appello di Firenze, esponendo che: - aveva stipulato, quale utilizzatrice, un contratto di locazione finanziaria immobiliare con la MPS [OSCURATO:PERSONA] per i servizi finanziari delle imprese s.p.a.; - insorta controversia, vi era stata devoluzione della stessa ad arbitri, in base a una clausola compromissoria contestata nel corso di un previo procedimento ex art. 696-bis, cod. proc. civ., in cui, per questo motivo, dichiarato era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; - il Collegio arbitrale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della deducente, per mora nel pagamento dei ratei, condannandola al rilascio del bene, al pagamento dei canoni scaduti e, a titolo d’indennità di occupazione, di un ulteriore importo fino alla riconsegna; - era stato inoltre accertato il superamento della soglia usuraia da parte dei pattuiti interessi di mora, con condanna alla restituzione, con accessori dai versamenti al saldo; - la Corte di appello adita aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, osservando che la clausola compromissoria, di cui mai risultava essere stata eccepita l’invalidità o inefficacia davanti agli arbitri, era stata legittimamente pattuita su diritti disponibili, mentre gli altri motivi di gravame erano parimenti da disattendere perché gli arbitri avevano deciso come previsto secondo equità, e, in ogni caso, non vi era né contraddittorietà delle statuizioni ma solo la prospettazione di una soluzione differente rispetto a quelle adottate, né omessa pronuncia rispetto alle domande quali svolte, laddove, infine, la questione dell’usura originaria degli interessi anche corrispettivi aveva riguardato il merito della controversia decisa equitativamente come indicato; resiste con controricorso, corredato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in nome e per conto di MPS [OSCURATO:PERSONA] per i servizi finanziari delle imprese s.p.a.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 808, 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., 1972, 1341, 1342, cod. civ., 33, comma 2, d.lgs. n. 306 del 2005, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell’ambito del procedimento arbitrale erano state richiamate le eccezioni svolte, in punto di compromettibilità della lite, nel corso del processo promosso ai sensi dell’art. 696-bis, cod. proc. civ., davanti al giudice ordinario, tenuto inoltre conto che la usurarietà degli interessi corrispettivi era oggetto di norme cogenti, inderogabili e rilevabili officiosamente, fermo rimanendo che la clausola compromissoria non risultava prevista compiutamente da tutti i documenti contrattuali, e risultava per converso carente della necessaria approvazione scritta specifica, in mancanza di un’espressa negoziazione sul punto; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 829, primo e terzo comma, nn. 11 e 12, cod. proc. civ., 1815, cod. civ., 644, cod. pen., 1, d.l. n. 394 del 2000, quale convertito, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: le conclusioni dei giudici di merito erano in contraddizione con quelle del consulente giudiziale riguardo al computo delle somme ai fini della verifica del tasso soglia concernente anche gli interessi corrispettivi; il superamento di tale limite, cumulandosi, con scrutinio al momento della pattuizione, anche gli interessi di mora e l’indennità di risoluzione anticipata, erano questioni di rilievo penalistico e, quindi, non suscettibili di decisione secondo equità, oltre che sempre rilevabili giudizialmente; Considerato che il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; parte ricorrente non riporta quando e come avrebbe sollevato nel giudizio arbitrale l’eccezione di difetto radicale di compromettibilità indicata come sollevata precedentemente davanti al giudice ordinario, né si comprende esattamente per quali ragioni ove ulteriori a quelle sollevate in questa sede; il profilo, di evidente aspecificità (pag. 15, terzo capoverso, del ricorso), comporta “parte qua” l’inammissibilità della censura ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); in ogni caso, quanto al merito delle eccezioni sul punto qui articolate, la prima è infondata perché, come chiarito da questa Corte nel precedente richiamato dal Collegio di merito (pag. 8), l’azione per l'accertamento della natura usuraria degli interessi dovuti in base a un contratto di "leasing", con la conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito a tale titolo, è suscettibile di deferimento alla decisione degli arbitri, in quanto ha per oggetto un diritto disponibile, senza che la dedotta nullità del contratto posto a base della domanda, che concerne, invece, il merito della pretesa, sia sufficiente a escludere la competenza arbitrale, essendo illogico far dipendere l'operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia (Cass., 21/01/2016, n. 1119, in cui si sottolinea al continuità, sul punto, tra la disciplina precedente la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, e quella successiva, dalla sentenza in questa sede impugnata dichiarata applicabile essendo anche il contratto e la relativa clausola successivi alla novella); nell’arresto si rimarca che ai fini dell'individuazione dei predetti diritti, non assume un rilievo determinante la circostanza che la disciplina del rapporto sia dettata da norme inderogabili, esistendo una pluralità di materie disciplinate da norme imperative nell'ambito delle quali è riconosciuta alle parti la facoltà di disporre dei propri diritti, anche se a determinate condizioni ovvero nel rispetto delle modalità previste dalla legge; la natura cogente delle disposizioni che disciplinano il rapporto non risulta d'altronde incompatibile con la volontarietà del deferimento delle relative controversie al giudizio degli arbitri, i quali sono tenuti a fame applicazione ai fini della decisione; l'inderogabilità delle disposizioni che disciplinano la determinazione del tasso d'interesse, stabilendo condizioni e limiti per la pattuizione d'interessi extralegali e comminando sanzioni penali per l'imposizione d'interessi usurari, pur comportando la nullità dei patti stipulati in violazione delle stesse, non è dunque sufficiente a escludere la deferibilità agli arbitri delle controversie riguardanti il pagamento di somme dovute a tale titolo, ovvero la restituzione di quelle al medesimo titolo corrisposte; nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la relativa pronuncia presupponga un apprezzamento in ordine alla validità delle predette pattuizioni, da condursi alla stregua della disciplina legale del rapporto, e in particolare delle norme che limitano l'autonomia negoziale delle parti, dal momento che l'art. 1972, secondo comma, cod. civ., prevedendo che la nullità del titolo è causa d'invalidità della transazione soltanto se non era conosciuta da colui che ha transatto, esclude la possibilità d'invocarla nel caso in cui le parti abbiano inteso, attraverso la transazione, porre fine a una controversia avente ad oggetto proprio l'eccepita nullità del titolo: se alle parti è consentito di prevenire o risolvere le contestazioni riguardanti la nullità attraverso la definizione in via transattiva delle pretese reciprocamente vantate sulla base del titolo nullo, non vi è ragione di negare alle stesse la facoltà di rimettere agli arbitri ogni determinazione in ordine alle rispettive spettanze, previo accertamento dell'effettiva sussistenza della causa di nullità; la parte invoca il dettato dell'art. 1972, primo comma, cod. civ., sottolineando che la pattuizione d'interessi usurari, sanzionata penalmente, deve ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto, ed evidenziando che tale disposizione dichiara nulla la transazione relativa a un contratto illecito, anche nel caso in cui le parti abbiano avuto conoscenza di tale illiceità; nel precedente del 2016 è stato puntualmente replicato, richiamando la dottrina sul punto, che la predetta nullità trova giustificazione non già nell'intento d'impedire la definizione in via transattiva di rapporti derivanti da titoli in ordine ai quali sia stata sollevata una questione di nullità per illiceità, ma nella volontà dell'ordinamento di escludere, in presenza di un'effettiva illiceità del contratto, la possibilità di ricollegarvi qualsiasi effetto, compresi quelli che potrebbero eventualmente derivare dalle concessioni reciprocamente effettuate dalle parti nell'ambito di una transazione; in quest'ottica, l'illiceità del contratto dal quale deriva la controversia deferita al giudizio degli arbitri non è necessariamente destinata a ripercuotersi sulla validità del lodo, il cui contenuto può anche esaurirsi nella dichiarazione di nullità del contratto e nella rimozione degli effetti dallo stesso prodotti “contra legem”; per converso, l'eventuale attribuzione di effetti al contratto illecito da parte degli arbitri non si pone senz'altro in contrasto con l'art. 1972, primo comma, citato, in quanto, comportando la violazione di una norma di ordine pubblico, si traduce in un vizio del lodo che può essere comunque fatto valere come motivo d'impugnazione ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. in questo senso, ad esempio, Cass., 31/07/2020, n. 16553); in definitiva, la nullità (per illiceità o per altra causa) del contratto posto a fondamento della domanda attiene effettivamente al merito della pretesa avanzata in giudizio, e la sua allegazione non può quindi considerarsi sufficiente a escludere la competenza degli arbitri in ordine alla controversia loro deferita; quanto poi all’eccepita inefficacia per mancanza di specifica approvazione scritta o negoziazione singola della clausola, si tratta di questione che la parte non dimostra essere stata specificatamente e tempestivamente sollevata davanti agli arbitri, che avrebbero dovuto svolgere per primi il relativo accertamento, come osservato espressamente dalla Corte territoriale (pag. 8 della decisione); il secondo motivo dev’essere dichiarato infondato, previa correzione integrativa della motivazione; effettivamente la Corte territoriale ha negato, pronunciandosi, che la questione della soglia usuraia degli interessi corrispettivi, e qui, aggiunge la parte, dell’indennizzo per risoluzione anticipata, oggetto di pattuizione, potessero aver incidenza; questa Corte ha ribadito l’importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente a ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori parimenti oggetto di pattuizione contrattuale, ma distinta da quella degli interessi corrispettivi, e non cumulata (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto è stata ribadita, anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro incidenza (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principî, ne deriva ulteriormente l’impossibilità di cumulare, ai fini in esame, l’indennizzo per risoluzione anticipata (come la commissione bancaria di estinzione anticipata del rapporto di mutuo) con gli interessi moratori; la prima costituisce, infatti, una clausola penale legata a una risoluzione imputabile; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi (arg., in termini, ex Cass., 07/03/2022, n. 7352, e succ. conf.); di qui l’infondatezza della censura; ne consegue che non vi era alcun controcredito in rilievo; infine, deve negarsi ogni fondatezza anche alla reclamata contraddittorietà delle statuizioni arbitrali, posto che essa, evidentemente, non sussiste rispetto alle posizioni del consulente giudiziale (peraltro relative come descritto all’individuazione in diritto delle modalità di superamento del tasso soglia), bensì all’interno della stessa motivazione decisionale, da vagliare come visto “in iure”; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 7.600,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, c