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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28664/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, gli ha concesso le attenuanti generiche e ha rideterminato in mitius, confermandone la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si censura la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - è privo della necessaria specificità in quanto, lungi dal contenere compiute censure di legittimità, contiene allegazioni in fatto (senza neppure dedurre il travisamento della prova: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e reitera le allegazioni disattese dalla Corte di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali è giunta ad affermare la responsabilità dell'imputato per il tramite di un'argomentazione congrua e logica e conforme alla costante giurisprudenza di legittimità (secondo cui «in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario»: Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881 - 01); inoltre, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui muove censure sulla mancata prevedibilità e consapevolezza della distrazione da parte dell'imputato, in quanto - come esposto - gli è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale - è del tutto privo della necessaria specificità, poiché non si confronta con la motivazione (che, come già riportato nella sentenza di primo grado, ha dato conto dell'irregolarità del libro giornale), ma si limita a negare che nella specie sia stata resa una motivazione congrua e a prospettare un diversa ricostruzione del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. peri. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, gli ha concesso le attenuanti generiche e ha rideterminato in mitius, confermandone la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si censura la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - è privo della necessaria specificità in quanto, lungi dal contenere compiute censure di legittimità, contiene allegazioni in fatto (senza neppure dedurre il travisamento della prova: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e reitera le allegazioni disattese dalla Corte di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali è giunta ad affermare la responsabilità dell'imputato per il tramite di un'argomentazione congrua e logica e conforme alla costante giurisprudenza di legittimità (secondo cui «in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario»: Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881 - 01); inoltre, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui muove censure sulla mancata prevedibilità e consapevolezza della distrazione da parte dell'imputato, in quanto - come esposto - gli è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale - è del tutto privo della necessaria specificità, poiché non si confronta con la motivazione (che, come già riportato nella sentenza di primo grado, ha dato conto dell'irregolarità del libro giornale), ma si limita a negare che nella specie sia stata resa una motivazione congrua e a prospettare un diversa ricostruzione del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. peri. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 28664/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris