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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2024

ECLI:EU:T:2024:521
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0468_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 agosto 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]/SRB (CRU)

(causa T-468/23) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza»

1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 30)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punti 29, 31) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sono mantenuti fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diviene definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 18.9.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0468_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 agosto 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/SRB (CRU) (causa T-468/23) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza» 1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punto 30) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punti 29, 31) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sono mantenuti fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diviene definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 18.9.2023 .
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