CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 luglio 2024 dal Tribunale di Vercelli, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. in dieci mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, sostituendo la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria pari a 15 mila euro e confermando nel resto la sentenza appellata.Nei giudizi di merito si è accertato che il ricorrente, socio di maggioranza e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] - società che, pur essendo priva di autorizzazioni regionali per lo svolgimento di attività sanitarie e di contratti di collaborazione con la ASL di Vercelli, era stata contattata nel primo periodo della pandemia da vari comuni piemontesi e lombardi per effettuare attività di screening della popolazione mediante l'esecuzione di prelievi sierologici e tamponi, analizzati dall'istituto diagnostico Varelli di Napoli -, aveva effettuato nell'arco di circa un anno, senza essere né medico né infermiere, numerosi prelievi sierologici e tamponi nasofaringei, come da lui stesso ammesso, senza mai smentire coloro che lo ritenevano un medico, a suo dire, per vanità e per necessità dettate da carenze di personale e risorse nelle giornate di screening, così compiendo senza titolo atti riservati alla professione di medico o infermiere nell'ambito di un'attività di servizi, organizzata, continuativa e onerosa. Il ricorso si articola nei motivi di seguito illustrati. 1.1. Con il primo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen. in relazione all'esecuzione dei tamponi rapidi nonché vizi della motivazione in relazione alla rilevanza penale dell'esecuzione dei tamponi alla luce della nota tecnica del Ministero della Salute del 23 ottobre 2020. La Corte di appello ha rigettato la prospettata inoffensività della condotta relativa all'esecuzione dei tamponi rapidi con motivazione apparente, estendendo a tale pratica le considerazioni valide per i tamponi nasofaringei, ritenuti atti sanitari invasivi. Si richiama l'orientamento di questa Corte, che esclude la configurabilità del reato nel caso di attività che non richiedono specifiche nozioni, conoscenze o particolari abilità, evidenziando che nel caso di specie si trattava di meri dispositivi di autodiagnosi, la cui esecuzione non richiede alcuna abilità o competenza, come specificato nella nota tecnica del Ministero della salute del 23 ottobre 2020, che definisce i test antigenici rapidi come strumenti utili specie per le indagini di screening. La Corte ha ritenuto irrilevante che i kit fossero di libera vendita e che la natura di dispositivi di autocontrollo escluda l'offensività della condotta. Si dissente, sottolineando che la scelta di riservare a determinate figure sanitarie la pratica dei tamponi nel primo periodo dell'emergenza Covid dipese da ragioni estranee alla necessità del possesso di competenze specialistiche, quali: la rapidità e gravità di diffusione del virus; la necessità di attestazioni formali in ordine alla positività o meno al Covid, riservate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; ragioni in seguito superate, tanto che alcune regioni, come l'[OSCURATO:PERSONA], ammisero nel gennaio 2023 la validità degli autotest. Si evidenzia la rilevanza del tema posto per le ricadute sulla pena in caso di riconoscimento della inoffensività della condotta, atteso che la contestazione comprende due tipi di attività ovvero i prelievi sierologici, compiuti nella primavera 22020- da marzo a giugno- e i tamponi nasofaringei nell'autunno- inverno 2020- 2021-, sicché escludendo questi ultimi, in considerazione della loro natura di mezzi di autodiagnosi, la condotta sarebbe limitata a una ventina di prelievi sierologici eseguiti nella primavera del 2020. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 56-quater I. 689/81 e 545-bis cod. proc. pen. per avere la Corte di appello individuato un valore giornaliero diverso da quello proposto, fissato in dieci euro al giorno, perché ritenuto non congruo in relazione alle reali condizioni economiche dell'imputato, in realtà, solo presunte. La Corte avrebbe dovuto richiedere ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. l'integrazione della documentazione prodotta, ritenuta insufficiente, o assumere informazioni sul reddito familiare, in particolare, sul reddito della moglie, verificandone l'entità e il regime di comunione o separazione, non essendo ammissibile il ricorso a presunzioni. Una ulteriore violazione di legge riguarda la determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria, che deve essere adeguato alla capacità di adempiere dell'imputato, come previsto dall'art. 56-quater I. n.689/81 mod. che nel determinare il tasso minimo di conversione giornaliero, offre elementi specifici di valutazione al giudice; nel caso di specie il tasso di conversione adottato priva l'imputato del proprio reddito, in quanto il giudice ha considerato il reddito lordo annuale e non il reddito netto, pari a 17.743 euro, cosicché il valore giornaliero della pena sostituita è maggiore del reddito giornaliero del ricorrente, inferiore a 50 euro, e come tale inesigibile. 1.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n.1 cod. pen. in relazione all'esecuzione dei prelievi sierologici per avere la Corte di appello considerato che il numero limitato di prelievi -tra i 15 e 20- su persone che presentavano sintomi di contagio o volontari altamente esposti a rischio di contagio nella primavera del 2020 fu effettuato dall'imputato per soddisfare la sua vanità, il che non è, sia perché furono effettuati in contesti privati per i quali non c'era visibilità, sia perché il ricorrente si assunse il rischio di contagio, recandosi presso il domicilio di soggetti sintomatici. Illogica è l'argomentazione che sottolinea il risparmio sui costi del personale, che nella primavera del 2020 era prevalentemente costituito da volontari, sicché non vi era un problema di costi; inoltre, il primo evento fu gratuito, mentre per i successivi, i prelievi vennero effettuati a prezzi calmierati, offrendo un servizio alla cittadinanza delle aree più colpite dal virus, anche incaricando una dipendente di raccogliere i dati per uno dei primi studi sul Covid. 1.4. Con il quarto motivo si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. con riferimento ai soli prelievi sierologici, al rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale e il travisamento della prova. 3La Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo con il quale si censurava la valutazione del Tribunale che aveva reputato non pertinenti le domande dirette ad accertare i presupposti dello stato di necessità. Con motivazione manifestamente illogica e valutazione astratta è stata respinta la richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo i temi di prova diretti a dimostrare l'esistenza della scriminante o fatti notori o non pertinenti, per poi escludere la configurabilità della scriminante perché la difesa non aveva provato gli elementi idonei ad integrarla e trascurando del tutto la paura del contagio nei primi mesi di sviluppo della pandemia, quando erano ignoti i meccanismi di diffusione del virus. Illogicamente la Corte riconosce la difficoltà di reperire personale nella primavera 2020, ma sostiene che non sia stata fornita la prova dell'impossibilità di una migliore organizzazione. Sono state travisate le dichiarazioni del ricorrente relative alla giornata dello screening, riguardanti solo due casi, estendendole a tutti i casi di contestati. 1.5. Con il quinto motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione alla scriminante putativa di cui agli artt. 54 e 59 cod. pen. per l'esecuzione dei prelievi sierologici, sussistente per le ragioni già esposte, ma esclusa con motivazione illogica e contraddittoria, emergendo dalle dichiarazioni del ricorrente la convinzione di operare per la salvaguardia delle persone e dalle dichiarazioni della teste Taibi che il ricorrente non effettuò tamponi presso la sede della sua società, ma presso le postazioni drive in. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Con il primo motivo la difesa prospetta un ridimensionamento dell'accusa, limitandola solo ai prelievi sierologici effettuati dal ricorrente nel primo periodo della pandemia e circoscritti ad una ventina di prelievi, a differenza dei test rapidi, effettuati nell'autunno 2020 in misura più massiccia, ma la cui diffusione era incentivata dal Ministero della Salute, trattandosi di test che non richiedevano particolari competenze secondo le indicazioni dello stesso Ministero contenute nella nota tecnica del 23 ottobre 2020, sicché mancherebbe l'offensività della condotta. 2.1. In realtà, il motivo formulato in appello affrontava il tema sotto profili diversi, in quanto, da un lato, si contestava che non potessero essere considerati penalmente rilevanti i casi in cui l'imputato aveva effettuato tamponi prima che la legge, in particolare, l'art. 18 del d.l. del 28 ottobre 2020, riservasse l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi alla competenza di medici di medicina generale e 4pediatri di libera scelta, dall'altro, si valorizzavano le valutazioni espresse dal Ministero della Salute e dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Sanità nella nota tecnica del 23 ottobre 2020 in ordine ai nuovi test antigenici, in grado di offrire risultati più rapidi, a minor costo e senza necessità di personale specializzato, sottolineandone la natura di strumenti di autodiagnostica rapida, somministrabili autonomamente, come confermato da successive fonti normative, e, pertanto, non integranti il reato di esercizio abusivo della professione. Si sostiene che poiché il risultato degli accertamenti deriva in via automatica e senza alcun intervento umano dall'uso dei kit posti a disposizione del pubblico, il loro utilizzo non necessita di alcuna abilitazione professionale, potendo l'utente stesso somministrare il test per ottenere una diagnosi immediata. Entrambi i profili di censura sono infondati. 2.1.1. Quanto al primo punto la Corte di appello ha precisato che la contestazione è circoscritta a due sole tipologie di prelievi, sierologici e nasofaringei, e che le condotte di prelievo mediante tampone nasofaringeo provate in giudizio sono solo quelle successive all'ottobre 2020 (pag. 12-13), sicché il riferimento a condotte di tale natura tenute dall'imputato nel primo periodo della pandemia non ha alcun rilievo né incidenza sulla pena. 2.1.2. Quanto al secondo profilo la Corte di appello ha affermato che entrambe le tipologie di prelievi sono atti sanitari riservati a categorie professionali, cui non apparteneva il ricorrente, che, infatti, non muove alcuna contestazione per i primi, ma solo per i tamponi nasofaringei, invece ritenuti dai giudici di merito, al pari dei primi, atti sanitari invasivi, eseguibili su terzi solo da personale sanitario abilitato, come si ricava da una fonte normativa primaria ovvero l'art. 18 del d.l. del 28 ottobre 2020, citata dallo stesso ricorrente, che riservava l'esecuzione di tamponi cd rapidi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Pertanto, il ricorrente non solo non tiene conto della prevalenza di detta disposizione sulle indicazioni della circolare ministeriale citata, peraltro, emanata in data precedente, ma trascura che l'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità aveva dettato raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino- orofaringeo per la diagnosi del Covid, precisando che: a) il tampone rino-faringeo richiede da parte degli operatori sanitari una basilare conoscenza anatomica di questo distretto e della procedura che deve essere seguita; b) la semplicità del prelievo, non significa che possa essere eseguita da chiunque, ma da personale addestrato e specializzato, che deve garantire la corretta esecuzione della procedura, evitando sia la contaminazione del campione, sia la raccolta del tratto più esterno delle fosse nasali, in quanto inficerebbe il risultato del test molecolare. A fronte di tali precise disposizioni cede la prospettazione difensiva che, all'evidenza, fa riferimento ai kit per l'autocontrollo, disponibili in commercio, di 5agevole e autonoma esecuzione, quali strumenti di autodiagnostica rapida, trascurando che sono divenuti prodotti sicuri, scientificamente testati e affidabili solo nel periodo di gran lunga successivo all'epoca in cui si collocano le condotte del ricorrente. Come già detto, le condotte del ricorrente vanno, invece, collocate nel periodo iniziale della pandemia e in quello successivo all'ottobre 2020, quando non si conosceva nulla del virus, della carica batterica, dei modi di trasmissione e dei metodi di diagnosi, progressivamente allineati alle conoscenze scientifiche e alla necessità di monitorare i contagi e contenerne la diffusione, promuovendo a tal fine campagne di screening. In questo contesto di implementazione del sistema diagnostico ha operato il ricorrente, eseguendo su terzi, senza averne titolo, prelievi antigenici rapidi con rischi di contaminazione del campione, di contagio per il soggetto controllato e per lo stesso operatore, in tal modo finendo per frustare le finalità delle iniziative di monitoraggio incentivate per contrastare la diffusione del virus. Al pari della normativa nazionale, anche quella regionale incentivava l'uso dei test antigenici rapidi per il monitoraggio della diffusione del virus, che, si ricorda, ebbe un'impennata dopo l'estate 2020, prevedendo il coinvolgimento di altre categorie professionali- farmacisti, oltre ai medici di medicina generale e pediatri- in contesti organizzati con misure di prevenzione e protezione adeguate per la condivisione dei dati a livello locale/regionale/nazionale delle validazioni su vari tipi di test antigenici rapidi, inclusi quelli salivari, in commercio per ottimizzare le strategie del loro uso. Si trattava, comunque, di test rapidi che sia la legislazione nazionale (art. 18 d.l. 28/10/2020 attribuiva a medici, infermieri e pediatri l'esecuzione dei tamponi antigenici; l'art.1, comma 418, della I. n. 178 del 30/12/2020 la estese ai farmacisti), sia quella regionale (v. sentenza di primo grado, pag. 15-16) riservava a personale sanitario formato o a soggetti appositamente abilitati per garantire la validità del risultato, specialmente ai fini del tracciamento e dell'emissione della certificazione verde. In particolare, la regione Piemonte con delibera del 20 ottobre 2020 stabilì che il prelievo mediante tampone oro-rino-faringeo poteva essere effettuato presso strutture autorizzate per l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie da personale sanitario con la qualifica di medico o infermiere in possesso di adeguata competenza; attività estesa con delibera del 3 novembre successivo ad ambulatori, farmacie e parafarmacie, sempre affidandola a personale sanitario con qualifica di medico o infermiere o altre figure espressamente autorizzate in possesso di adeguata competenza, fermo restando la necessità di garantire misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate. 6A smentire ulteriormente la tesi difensiva è la circolare del Ministero della salute n. 705 dell'8 gennaio 2021 che, pur dando il via libera parziale all'uso dei test rapidi, espressamente stabiliva che il test non sostituisce la valutazione medica né è destinato all'autodiagnosi se non previsto dal produttore o dalla normativa, in tal modo ribadendo che i kit sono acquistabili dai privati, ma se eseguiti autonomamente, non hanno la stessa valenza del test effettuato da personale abilitato. Anche la legislazione successiva ha mantenuto ferma la riserva in favore degli operatori sanitari per l'esecuzione dei test antigenici: in tal senso è la previsione del d.l. n. 52/2021, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021; analogamente il d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 prevedeva nell'ambito del protocollo di intesa tra Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Ministero della salute e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate dalle Regioni, che la somministrazione dei test antigenici rapidi da effettuare presso dette strutture doveva essere eseguita da personale sanitario abilitato (medico, infermiere, biologo), individuato dal titolare o direttore tecnico della struttura, assicurando l'adeguata applicazione di misure di prevenzione e controllo del Covid. Alla luce di tale ricostruzione normativa risulta, quindi, infondata la tesi difensiva, che non contestualizza le condotte del ricorrente e suggestivamente sposta il fuoco delle censure in un ambito diverso, quale quello dell'autodiagnosi, logicamente incompatibile con le risultanze processuali e le numerose testimonianze che dimostrano, secondo la conforme valutazione dei giudici di merito, che l'imputato fu impegnato in attività di screening in vari comuni ed in tale contesto eseguì direttamente tamponi e prelievi sierologici, senza avere la necessaria qualifica e competenza, comportandosi da medico e lasciando credere non solo ai pazienti, ma persino ad altri sanitari, di esserlo. Ed è dirimente l'ammissione dell'imputato di aver effettuato tamponi nasali e prelievi sierologici pur essendo consapevole di non avere, secondo la normativa vigente, alcun titolo che lo abilitasse ad eseguirli (pag. 17 sentenza di primo grado). Tanto basta per ritenere sussistente l'offensività delle condotte in ragione dei rischi per la salute pubblica connessi a tale improvvida attività e la conseguente configurabilità del reato, diretto a tutelare l'interesse generale a che l'esercizio di determinate professioni sia consentito unicamente a chi è in possesso della prescritta abilitazione, sicché la sua lesione riguarda in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, che detta le norme che regolano le professioni, e solo di riflesso gli interessi professionali, particolari. E', peraltro, risalente e insuperato il principio secondo il quale il reato di esercizio abusivo della professione è integrato dal compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in viaesclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, come nel caso di specie, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv, 251819). 2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa, che calibra il tasso di conversione giornaliero della pena detentiva in pecuniaria avendo riguardo sia alla matrice economica della condotta del ricorrente, ispirata alla promozione della sua società con ritorno economico, sia al reddito personale documentato, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. Peraltro, la Corte di appello ha fissato il tasso giornaliero in misura più vicina al minimo che al massimo edittale di 2.500 euro, ritenendo congrua ed esigibile, a fronte di un reddito mensile lordo di 2 mila euro, la quota di 50 euro giornaliera. La richiesta di determinarla nella misura di 10 mila euro al giorno si risolve in una censura non consentita, che destina il motivo all'inammissibilità, in quanto sollecita una nuova valutazione della congruità del tasso di conversione, pur a fronte di una determinazione non arbitraria né frutto di ragionamento illogico, specie perché il ricorrente non ha dimostrato di essere impossidente o di non poter contare sul reddito familiare. In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031). 3. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il terzo il terzo motivo. Con argomentazione logica i giudici hanno escluso di poter riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.1, cod. pen. in quanto l'attività abusivamente svolta dal ricorrente non era ispirata da finalità morali o di solidarietà sociale, ma da motivi personali ed inserita nell'ambito di un'attività imprenditoriale, sicché la sua partecipazione personale ad attività di screening risultava funzionale a 8 ..j/promuovere e ad accreditare la sua società con evidente attesa di ritorno economico e, al contempo, destinata a soddisfare la sua vanità, per espressa ammissione dell'[OSCURATO:PERSONA], selezionando i pazienti e lasciando credere, senza mai smentire il convincimento generato dai suoi comportamenti, anche in persone qualificate e persino operanti nello stesso settore, di non essere medico. Né può risultare trascurabile la situazione di rischio cui erano esposti gli ignari pazienti che si affidavano al ricorrente, credendo, anzi, essendo indotti dai suoi atteggiamenti a credere, nella sua competenza e qualificazione professionale: elemento, questo, che non può risultare subvalente - nella nota situazione emergenziale in cui vi era estrema difficoltà di accesso alle strutture e ai servizi sanitari- rispetto alla dedotta volontà del ricorrente di contribuire all'attività di monitoraggio e diagnosi del virus nell'interesse della collettività. Posto che è insufficiente ai fini del riconoscimento della attenuante il convincimento personale dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali, effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività, non meno decisivo è il rilievo attribuito in sentenza alla circostanza che sin dal 2019, presentandosi come collega, il ricorrente si era proposto di eseguire presso lo studio del dr. Pantano prelievi di sangue per test di DNA fetale, effettivamente eseguiti fino al 2020, con invio dei campioni all'istituto Varelli (v. pag. 17 sentenza primo grado, pag. 14 sentenza impugnata), trattandosi di comportamento altamente indicativo della risalente e abituale attitudine del ricorrente a compiere atti tipici della professione medica o infermieristica senza averne titolo, incurante delle regole, anche al di fuori di contesti emergenziali. 4. Manifestamente infondati sono anche il quarto e il quinto motivo a fronte della completa motivazione resa dai giudici di merito, che hanno correttamente dato atto: a) della eccezionale situazione emergenziale verificatasi nel marzo 2020 e del panico generato dalla inattesa e gravissima situazione di pericolo determinata dalla rapidissima diffusione del virus con esiti letali, specie nel primo periodo; b) della difficoltà delle istituzioni di governare un fenomeno sconosciuto di portata devastante; c) delle direttive, quasi quotidiane, emanate dai vertici sanitari nazionali e dalle regioni, specie quelle del nord ove vi erano focolai e recrudescenza dei contagi. Hanno conseguentemente ritenuto superflua l'integrazione istruttoria richiesta dalla difesa, non essendo discutibile che in tale contesto si collocavano le iniziative della [OSCURATO:SOCIETA], che organizzava giornate di screening nel corso delle quali si inseriscono le condotte illecite del ricorrente, ma hanno coerentemente escluso che tali condotte potessero ritenersi imposte dall'urgenza o giustificate dalla necessità di salvare da un pericolo imminente le 9persone da lui sottoposte ai prelievi, non emergendo che ciò fosse dovuto a carenza di risorse, di personale o a situazioni non altrimenti risolvibili senza il suo personale intervento. Infatti, anche nelle giornate di screening volontario le ASL avevano richiesto l'utilizzo di personale sanitario con la qualifica di medico o infermiere, disciplinando le procedure (pag. 19 sentenza di rimo grado) e lo stesso imputato aveva ammesso di essere consapevole dì non avere le abilitazioni necessarie per l'esecuzione dei test rapidi; né é emerso che l'azione del ricorrente fosse stata necessitata da condizioni di urgenza e di pericolo per la salute dei pazienti, non altrimenti evitabili, dovendo attribuirsi il suo intervento e l'esecuzione diretta dei tamponi piuttosto all'esigenza, ammessa, di soddisfare la propria vanità, effettuando prelievi a persone selezionate - professionisti, giornalisti, sindaci-, tanto da farsi fotografare durante l'esecuzione dei prelievi. Nella stessa linea si collocano i prelievi eseguiti anche in contesti non connessi alla pandemia, di cui si è detto al punto precedente. Pertanto, del tutto correttamente è stata esclusa la sussistenza della scriminante invocata per la mancanza di una situazione di assoluta urgenza e di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare al ricorrente altra alternativa che quella di violare la legge. Per le stesse ragioni non è prospettabile la configurabilità della scriminante putativa dello stato di necessità, specie a fronte della dichiarata consapevolezza del ricorrente di non essere abilitato ad eseguire prelievi e tamponi e dell'ammissione di aver ceduto alla vanità, stante la pubblicità derivata dalle giornate di screening organizzate dalla sua società. 5. Il ricorso va, quindi, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rige P.Q.M