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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 31236/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FabiolaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 10 novembre 2025, il Tribunale di Palermo, in composizionemonocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri, del reato di cui agliartt. 633 e 639-bis cod. pen., commesso il 28 aprile 2017, e, riconosciute le circostanzeseicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la predetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge, lamentando la mancata revoca deldecreto penale di condanna emesso nel medesimo procedimento.2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e inosservanza di norme processuali,sostenendo che, a seguito della rinuncia alla sospensione del procedimento con messa alla prova,il giudizio avrebbe dovuto proseguire nelle forme ordinarie e non essere definito mediantegiudizio abbreviato.2.3.

Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione al computo del termine diprescrizione, contestando la legittimità delle sospensioni del relativo corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Trattandosi di ricorso avverso una sentenza appellabile, con esso, proposto per salutm, èpossibile dedurre esclusivamente a motivi di violazione di legge.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la mancata revoca espressadel decreto penale di condanna non determina alcuna nullità del giudizio conseguenteall'opposizione, poiché la revoca costituisce un antecedente indefettibile del giudizio diopposizione che si verifica ope legis, mentre l'omissione del relativo provvedimento non èassistita da alcuna sanzione processuale (Sez. 3, n. 41592 del 03/05/2017, Bellini, Rv. 270892-01; Sez. 3, n. 22013 del 13/04/2010, Dainese, Rv. 247277-01; Sez. 3, n. 18753 del 16/03/2010,Cardinale, Rv. 247155-01).3.

Il secondo motivo è proposto in carenza di interesse.Il ricorrente lamenta che, a seguito della rinuncia alla sospensione del procedimento conmessa alla prova, il giudizio avrebbe dovuto proseguire nelle forme ordinarie e non esseredefinito mediante giudizio abbreviato.La censura non è assistita da un interesse giuridicamente rilevante, posto che – come sievince dalla sentenza impugnata – il giudizio abbreviato è stato celebrato su espressa richiestadel difensore dell'imputato, munito di procura speciale, formulata all'udienza del 17 ottobre2025, dopo la rinuncia alla sospensione del procedimento con messa alla prova.Difetta, pertanto, un interesse concreto e attuale all'impugnazione, richiesto dagli artt.568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendo il gravame essere idoneo adeterminare una situazione pratica più favorevole per l'impugnante e non il mero conseguimentodi una decisione teoricamente corretta, ma sfavorevole (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019,Panarese, Rv. 278669-02; Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-02; Sez.

U,n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238-01).4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente contesta il computo del termine di prescrizione, assumendo l'illegittimità dellesospensioni del relativo corso disposte nel procedimento.La censura muove, però, da un erroneo presupposto, omettendo di considerare la naturapermanente del delitto di invasione di terreni o edifici.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, qualora l'occupazione siprotragga nel tempo, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione,coincidente con il rilascio, spontaneo o coattivo, dell'immobile (Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025,Gargiulo, Rv. 288849-01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01).Ne deriva che la mera indicazione, nel capo d'imputazione, della data di accertamento delfatto non vale a individuare il dies a quo della prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019,Guazzolini, Rv. 275837-01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato che «non è emerso che il Valentiabbia lasciato l'immobile o che fosse sua intenzione ivi fermarsi per un tempo limitato ecircoscritto».Il motivo, fondato sull'erroneo presupposto della decorrenza del termine di prescrizionedalla data di accertamento del fatto, è pertanto manifestamente infondato.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendoelementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 30 giugno 2026La Cons. est.

Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FabiolaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 10 novembre 2025, il Tribunale di Palermo, in composizionemonocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altri, del reato di cui agliartt. 633 e 639-bis cod. pen., commesso il 28 aprile 2017, e, riconosciute le circostanzeseicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la predetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, lamentando la mancata revoca deldecreto penale di condanna emesso nel medesimo procedimento.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e inosservanza di norme processuali,sostenendo che, a seguito della rinuncia alla sospensione del procedimento con messa alla prova,il giudizio avrebbe dovuto proseguire nelle forme ordinarie e non essere definito mediantegiudizio abbreviato.2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione al computo del termine diprescrizione, contestando la legittimità delle sospensioni del relativo corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Trattandosi di ricorso avverso una sentenza appellabile, con esso, proposto per salutm, èpossibile dedurre esclusivamente a motivi di violazione di legge.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la mancata revoca espressadel decreto penale di condanna non determina alcuna nullità del giudizio conseguenteall'opposizione, poiché la revoca costituisce un antecedente indefettibile del giudizio diopposizione che si verifica ope legis, mentre l'omissione del relativo provvedimento non èassistita da alcuna sanzione processuale (Sez. 3, n. 41592 del 03/05/2017, Bellini, Rv. 270892-01; Sez. 3, n. 22013 del 13/04/2010, Dainese, Rv. 247277-01; Sez. 3, n. 18753 del 16/03/2010,Cardinale, Rv. 247155-01).3. Il secondo motivo è proposto in carenza di interesse.Il ricorrente lamenta che, a seguito della rinuncia alla sospensione del procedimento conmessa alla prova, il giudizio avrebbe dovuto proseguire nelle forme ordinarie e non esseredefinito mediante giudizio abbreviato.La censura non è assistita da un interesse giuridicamente rilevante, posto che – come sievince dalla sentenza impugnata – il giudizio abbreviato è stato celebrato su espressa richiestadel difensore dell'imputato, munito di procura speciale, formulata all'udienza del 17 ottobre2025, dopo la rinuncia alla sospensione del procedimento con messa alla prova.Difetta, pertanto, un interesse concreto e attuale all'impugnazione, richiesto dagli artt.568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendo il gravame essere idoneo adeterminare una situazione pratica più favorevole per l'impugnante e non il mero conseguimentodi una decisione teoricamente corretta, ma sfavorevole (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019,Panarese, Rv. 278669-02; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-02; Sez. U,n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238-01).4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente contesta il computo del termine di prescrizione, assumendo l'illegittimità dellesospensioni del relativo corso disposte nel procedimento.La censura muove, però, da un erroneo presupposto, omettendo di considerare la naturapermanente del delitto di invasione di terreni o edifici.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, qualora l'occupazione siprotragga nel tempo, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione,coincidente con il rilascio, spontaneo o coattivo, dell'immobile (Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025,Gargiulo, Rv. 288849-01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01).Ne deriva che la mera indicazione, nel capo d'imputazione, della data di accertamento delfatto non vale a individuare il dies a quo della prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019,Guazzolini, Rv. 275837-01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato che «non è emerso che il Valentiabbia lasciato l'immobile o che fosse sua intenzione ivi fermarsi per un tempo limitato ecircoscritto».Il motivo, fondato sull'erroneo presupposto della decorrenza del termine di prescrizionedalla data di accertamento del fatto, è pertanto manifestamente infondato.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendoelementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 30 giugno 2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
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