CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso F, l'indirizzo pec del difensore. Ricorrente (r‘n contro r`. [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2019 della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 9. 12. 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3. 12. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 2019 del 9. 12. 2016 la Corte di appello di Catanzaro rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado , R.G. 1\1. 15300/2017. che decidendo sulle sue domande di risarcimento dei danni e restituzioni proposte nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per ritardo nella consegna e per vizi e difetti degli immobili che quest'ultima si era impegnata a costruire ed a trasferirle in forza del contratto del 28.9. 1994, le aveva riconosciuto il risarcimento del danno per il solo ritardo, quantificandolo in euro 7.000,00, rigettando le altre richieste, ed aveva altresì respinto la sua domanda avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare l'inesistenza di qualsiasi servitù a carico del proprio immobile. In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermò che era infondata la richiesta della appellante di restituzione dell'importo di euro 7.850,14 versato a titolo di iva, rilevando che la quietanza a saldo rilasciata dalla venditrice era relativa al prezzo della vendita e non poteva essere riferito anche all'iva, in assenza di qualsiasi patto contrattuale contrario; che, quanto ai danni per ritardata consegna degli immobili, la parte non aveva diritto a vedersi liquidati ulteriori importi, tenuto conto che il pregiudizio lamentato di non aver potuto trarre dai beni un reddito si riferiva alla mera possibilità di percepire un canone di locazione e che i beni, dovendo essere consegnati " allo stato rustico internamente ossia senza tramezzatura, pavimenti, intonaci, impianti, infissi interni ", erano suscettibili di costituire una fonte di reddito ridotta; che il vizio lamentato, relativo alla mancata predisposizioni nelle pareti di isolante termico, non costituiva un vizio costruttivo integrante la fattispecie di cui all'art. 1669 cod. civ., tenuto conto che gran parte dei muri erano dotati di camera d'aria e i difetti, per come riscontrati in una limitata parte della muratura, non erano tali da diminuire in modo apprezzabile la normale utilizzazione dei beni; che la domanda che lamentava l'inadempimento del presunto accordo con cui la venditrice si era impegnata altresì a trasferire un porzione di terreno per la collocazione del bombolone per il gas era inammissibile in quanto nuova, essendosi la parte limitata nel proprio atto di citazione a dolersi che la venditrice non le aveva indicato tale superficie, senza menzione del fatto che essa avrebbe dovuto essergli trasferita.R.G. N. 15300/2017. Per la cassazione di questa decisione, con atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica 1'8. 6. 2017, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensiva, cosi come [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012, n. 288, lamentando che la Corte di appello, a seguito del rigetto del gravame, abbia dato atto dell'esistenza dei presupposti comportanti l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Sostiene la ricorrente che tale statuizione è errata in quanto la disposizione normativa menzionata, per espressa previsione dell'art. 1, comma 18, si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della legge, sicché non era applicabile nel caso di specie, essendo stato l'atto di citazione in appello consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 15. 1. 2013. Il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di decisività degli elementi su cui esso si fonda. Premesso che la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, è stata introdotta dall'art. 1 legge 24. 12. 2012, n. 228, ed è applicabile, a mente del comma 18 del suddetto articolo, a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2013, va evidenziato che il motivo si limita ad indicare, ai fini della introduzione del giudizio di appello, la data del 15. 1. 2013 di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, data che di per sé non è decisiva, atteso che la pendenza del giudizio va determinata al momento in cui l'atto di citazione è notificato alla controparte, cioè quando il procedimento notificatorio è giunto a compimento. Non può infatti nella specie applicarsi il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, che ha rilievo ai fini della tempestività dell'atto e muove dal principio secondo cui i ritardi nell'eseguire il procedimento notificatorio non possono essere posti R.G. N. 15300/2017. a carico della parte, atteso che la pendenza del giudizio è un dato oggettivo e neutro. In tale senso si richiama l'arresto delle Sezioni unite di questa Corte n. 23675 del 2014, sia pure reso per risolvere una questione di continenza tra cause, secondo cui, al fine di determinare la pendenza della lite, deve aversi riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante. Ne discende l'inammissibilità del motivo, non avendo la parte, come era suo onere, indicato la data in cui il proprio atto di appello è stato notificato alla controparte, né risultando l'atto di appello prodotto munito della relata di notifica, mancanza che impedisce di accertare se, al momento dell'entrata in vigore della norma in discorso, il giudizio di appello fosse o meno pendente. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 2033 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censura il capo della decisione che ha rigettato la domanda di restituzione della somma di euro 7.850,14 versata dalla odierna ricorrente a titolo di iva. Si lamenta, in particolare, che, nell'esaminare tale domanda, la Corte di appello abbia ritenuto non conclusiva la quietanza a saldo rilasciata, prima del suddetto pagamento, dalla controparte, che pure manifestava la chiara volontà di certificare l'avvenuta integrale definizione ed estinzione di ogni residua pendenza economica tra le parti, disapplicandone l'efficacia propria che le è riconosciuta dalla giurisprudenza. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha statuito sul punto, affermando che la somma indicata in contratto era determinativa del prezzo della vendita e che nessuna clausola negoziale prevedeva che in essa fosse compreso l'importo dovuto a titolo di iva. Sulla base di tale precisazione ha quindi ritenuto irrilevante, a tal fine, la quietanza a saldo rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA], la quale si riferiva al solo corrispettivo della compravendita.R.G. N. 15300/2017. Il ragionamento seguìto è corretto, atteso che l'art. 18 del d.p.r. n. 633 del 1972, in tema di iva, stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, che è quindi il soggetto passivo dell'imposta. Questa Corte ha poi precisato che non è nullo il patto con cui le parti concordino che l'importo dell'imposta sia compreso nel prezzo globalmente pattuito, purché esso non incida sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento ( Cass. n. 3132 del 2018; Cass. n. 24372 del 2011 ). Alla luce di tali considerazioni, il motivo è infondato in quanto, non risultando dedotta la prova di una specifica pattuizione sull'iva, la sua esistenza non può presumersi dal rilascio della quietanza a saldo, che attesta il ricevimento della prestazione contrattuale, non già degli obblighi fiscali scaturenti dall'operazione, a meno, ovviamente, di una loro espressa menzione. Il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2058 cod. civ., lamenta che la Corte di appello non abbia pienamente riconosciuto alla comparente il danno derivante dal ritardo nella consegna degli immobili, danno da considerarsi in re ipsa, risolvendosi nella mancata possibilità di godimento dei beni e che avrebbe dovuto essere calcolato facendo riferimento al loro valore locatizio. La ricorrente lamenta altresì il mancato accoglimento della propria istanza di disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini del relativo accertamento. Il mezzo è infondato. La Corte territoriale ha motivato il rigetto dell'appello sul punto affermando che, nel caso di specie, non era applicabile, quale parametro di quantificazione del danno, quello, suggerito, del valore locativo del bene, da intendersi ad uso abitativo, atteso che gli immobili, come da contratto, non era finiti, ma erano stati consegnati " allo stato rustico internamente ossia senza tramezzatura, pavimenti, intonaci, impianti, infissi interni", ritenendo per l'effetto congrua la liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado in un importo inferiore a quello preteso dalla appellante.R.G. N. 15300/2017. La conclusione così accolta appare giuridicamente corretta, facendo applicazione del principio generale che l'entità del danno da lucro cessante va commisurata alla perdita del guadagno effettivamente realizzabile dal danneggiato, e si configura altresì come un apprezzamento e valutazione di fatto non censurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità. Infondata appare altresì la censura avverso la mancata assunzione da parte del giudice della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, come questa Corte ha avuto modo di precisare, è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, essendo sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui motivazione, in caso di diniego, può, come nel caso di specie, desumersi per implicito delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato ( Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 15219 del 2007 ). Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1495 e 1669 cod. civ. e della legge n. 10 del 1991, per avere la sentenza impugnata escluso che i vizi riscontrati sull'immobile, per essere le pareti prive di isolante termico, senza camera d'aria e senza doppia parete di mattoni, non integrassero gravi difetti costruttivi tali da incidere, ai sensi dell'art.1669 cod. civ., negativamente ed in modo considerevole sul godimento del bene. Il mezzo è infondato. La Corte di appello, dopo avere precisato che il Tribunale aveva dichiarato la decadenza del diritto di garanzia della acquirente in relazione ai suddetti vizi, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., per tardività della denunzia e che tale capo della decisione non era stato investito dall'appello, ha affermato che il difetto costruttivo denunziato interessava solo in limitata parte della muratura e che le deficienze registrate non riducevano in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. La conclusione accolta appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. possono riguardare anche una sola parte del L- " R.G. N. 15300/2017. bene, ma debbono incidere sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile ( Cass. n. 24130 del 2018; Cass. n. 27315 del 2017 ). Le ulteriori censure in ordine alla valutazione della gravità dei difetti riscontrati ed alla loro incidenza sulla utilizzabilità dell'immobile compiuta dalla Corte di appello sono inammissibili, in quanto investono apprezzamenti di fatto, non censurabili, come tali, in sede di giudizio di legittimità. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile, per novità, il motivo di appello che lamentava l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di cessione della porzione di terreno sulla quale l'acquirente avrebbe potuto collocare il bombolone di gas, assumendo che detto motivo è stato erroneamente interpretato, avendo la parte appellante inteso, con la deduzione di tale obbligo di cessione, contestare la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'attrice, in relazione alla omessa disposizione da parte della venditrice della suddetta area, decaduta ai sensi dell'art.1495 cod. civ. Il motivo appare inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto la censura nuova, rilevando che essa era fondata su un presupposto di fatti, vale a dire l'assunzione da parte della venditrice dell'obbligo di cedere una porzione di terreno esterno per la collocazione del bombolone del gas e del suo successivo inadempimento, mai rappresentati nel giudizio di primo grado, ravvisando in tale circostanza un mutamento della causa petendi e del petitum. Ciò precisato, la censura appare inammissibile, atteso che non investe con specifici critiche la suddetta motivazione né, soprattutto, confuta l'argomento decisivo in ordine alla novità delle circostanze di fatto introdotte con il suddetto motivo di appello a sostegno della domanda proposta. In conclusione, il ricorso è respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. i / 1 * R.G. N. 15300/2017. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q. M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a