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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01917/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27241/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della pena responsabilità dell' imputato per il reato di riciclaggio di un auto rimorchio di provenienza delittuosa deducendo violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità dell' imputato pur in difetto di prova che il mezzo risultato nella disponibilità dell' imputato, asseritamente contraffatto, provenisse effettivamente da furto.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto.

E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Va anche rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Non può, del resto, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per Cassazione l' interpretazione dei fatti salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (ved.

Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282).

Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni formulate avendo la corte territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in questa sede (v. f. 7). le ragioni per le quali le prove assunte erano idonee a comprovare la responsabilità dell'imputato in ordine al contestato riciclaggio in quanto vi era dimostrazione che il mezzo in questione a lui riferibile e che aveva i numeri di telaio alterati risultava rubato.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutte sostanzialmente su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devú-ne essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27241/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della pena responsabilità dell' imputato per il reato di riciclaggio di un auto rimorchio di provenienza delittuosa deducendo violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità dell' imputato pur in difetto di prova che il mezzo risultato nella disponibilità dell' imputato, asseritamente contraffatto, provenisse effettivamente da furto. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va anche rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Non può, del resto, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per Cassazione l' interpretazione dei fatti salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (ved. Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282). Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni formulate avendo la corte territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in questa sede (v. f. 7). le ragioni per le quali le prove assunte erano idonee a comprovare la responsabilità dell'imputato in ordine al contestato riciclaggio in quanto vi era dimostrazione che il mezzo in questione a lui riferibile e che aveva i numeri di telaio alterati risultava rubato. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutte sostanzialmente su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devú-ne essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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