CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 47381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte d'appello di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria — anticipata per iscritto - del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dell'imputato del 18 ottobre 2022; sentiti il difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, ed il difensore dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 1 ottobre 2021, la Corte d'appello di Messina ha, per quanto di rilievo in questa sede, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 22 settembre 2020, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia aggravata al medesimo contestato al capo 2), lett. C e rideterminato - in relazione ai residui reati di cui agli artt. 612, comma secondo, e 660 cod. pen. - la pena detentiva, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria, concedendo, altresì, il beneficio della non menzione. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, anche sub specie di assoluta mancanza, in riferimento all'affermazione di responsabilità, essendo rimasti non confutati i rilievi difensivi svolti per ciascuno degli episodi in contestazione attraverso l'esame del consulente tecnico della difesa, che ha escluso - per la conformazione dei luoghi - la plausibilità della ricostruzione resa dalla persona in relazione ad un volontario tentativo di investimento, con conseguente apodittica affermazione dell'elemento oggettivo e del dolo del delitto di minaccia. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione del principio di correlazione per avere la Corte d'appello rigettato la relativa eccezione, senza considerare come il giudice di primo grado abbia posto a carico dell'imputato episodi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contestati, riferiti dalla persona offesa e dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente reputando la mancata violazione del diritto di difesa per avere il consulente tecnico riferito anche al riguardo, mente il medesimo era stato addotto solo sugli episodi contestati. 2.3. Con il terzo motivo, svolto in via sussidiaria rispetto alla precedente censura, si contesta vizio della motivazione in riferimento alla valutazione delle citate fonti di prova, tra loro contraddittorie e, comunque, inconciliabili con lo stato dei luoghi ricostruito dalla consulenza di parte.Il difensore dell'imputato ha trasmesso - 1'8 ottobre 2022 - memoria ed ha controdedotto - il 18 ottobre 2022 - alle conclusioni anticipate per iscritto dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. lriter giustificativo reso nella sentenza impugnata non si sottrae ai rilievi svolti - sotto plurimi versanti - nel ricorso. 1.1. Già la narrativa dei fatti riportata dalla Corte d'appello rivela - prima ancora dell'addebito al ricorrente di fatti ontologicamente diversi ed ulteriori rispetto a quelli riportati al capo 2), lett. a), b) e d), come contestato nel terzo motivo di ricorso - l'esplicazione di condotte non sussumibili nel paradigma normativo di cui all'art. 612 cod. pen.. Se è vero che la fattispecie di pericolo di cui all'art. 612 cod. pen. è integrata anche in presenza di un mero comportamento che, considerate complessivamente le circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima (Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925 in fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il delitto nel comportamento del soggetto che, a seguito di un diverbio per motivi di viabilità, ero uscito dall'autovettura ed aveva ingiuriato la persona offesa, impugnando un piccone), nondimeno la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819). Ora, nella sentenza impugnata vengono indicati fatti che non risultano sottoposti a siffatta specifica valutazione d'idoneità, nella misura in cui si è reputata tout court minacciosa la condotta dell'imputato che avrebbe "tentato di farsi investire dall'autovettura guidata dalla parte civile", senza spiegare non solo perché un contegno, per come descritto foriero di rischi per l'incolumità dello stesso imputato, avrebbe dovuto determinare efficacia intimidatoria, ma anche quale indice inequivoco dimostrasse - nella comparazione tra accettazione del pericolo di investimento e vantaggio - il dolo di minaccia. Con l'atto d'appello, inoltre, l'imputato aveva contestato anche la volontarietà dell'episodio sub 2) lett. a), ponendo in evidenza - oltre alla conformazione dei luoghi, tale da non agevolare ex ante con certezza l'identificazione dei veicoli se non nella fase di impegno dell'incrocio - anche in tal caso il rischio personale al quale si sarebbe esposto l'imputato nel tagliare la strada all'auto delle parti civili; e, anche in tal caso, alcuna valutazione risulta resa nella sentenza impugnata sul punto della prevalenza dell'intenzionalità minatoria sulla stessa tutela dell'incolumità dell'imputato che, pur di vessare le persone offese, avrebbe volontariamente assunto il rischio di un impatto e dei prevedibili danni, personali e materiali, che ne sarebbero derivati nella propria sfera soggettiva. 1.2. Siffatto deficit giustificativo introduce un vulnus nella motivazione che trascura, inoltre, le stesse dichiarazioni delle parti civili che, in riferimento allo stesso dell'episodio descritto al capo 2) lett. a), hanno affermato - come evidenziato nel primo punto del motivo di ricorso - che l'imputato non avesse visto le persone offese e che si fosse trattato di "una casualità". Ne consegue che il predetto dato probatorio, rilevante e decisivo, non risulta esattamente trasposto nel ragionamento del giudice di merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370) e, comunque, non compiutamente analizzato e contestualizzato. Siffatti profili di criticità, rimasti irrisolti pur in presenza di specifici motivi di gravame, impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame sui punti evidenziati. 2. Il secondo motivo - che assorbe il terzo - è, del pari, fondato. 2.1. Come risulta dalla sentenza di primo grado, l'istruttoria dibattimentale è stata estesa ad episodi storici che non si sono sostituiti ai fatti contestati, ma che vi si sono aggiunti (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938), ampliando il thema della prova bel oltre la latitudine tracciata dalla contestazione, senza che a tanto sia seguita la necessaria puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. 2.2. Sul punto, oltre a ritenere salvaguardato il diritto di difesa dell'imputato attraverso l'esame del consulente a discarico, invece addotto sui fatti contestati, la Corte d'appello ha affermato trattarsi di episodi non posti dal Tribunale a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ignorando, tuttavia, l'ampia motivazione resa sui fatti nuovi nella sentenza di primo grado e senza effettuare la necessaria "prova di resistenza" degli elementi probatori acquisiti, al netto di quelli relativi ai fatti nuovi introdotti - in assenza di contestazione - nel giudizio e valutati in primo grado. 3. Alla luce di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice del merito perché - in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi richiamati - proceda a nuovo esame. 4. La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata senza rinvio limitatamente al capo 1) perché estinto per prescrizione. 4.1. Il termine di estinzione di anni cinque relativo alla contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. è - in assenza di sospensione - decorso il 4 novembre 2020 e, in presenza di censure ut supra fondate, deve essere emessa la relativa declaratoria. 4.2. Non s'appalesano, invece, elementi deponenti per l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen., che è consentita soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ed invero il nuovo esame necessario sul capo 2), che ha determina - ut supra - l'annullamento con rinvio del relativo capo, impedisce di applicare, con la necessaria evidenza, il principio dell'assorbimento della contravvenzione nel più grave delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (V. Sez. 1, n. 31265 del 27/06/2014, Terzi, Rv. 261234). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato di cui all'articolo 660 c.p. è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nel resto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Co