Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1973
ECLI:EU:C:1973:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0073
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 20 FEBBRAIO 1973 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] del mercato comune implicava che nella Comunità i lavoratori degli Stati membri potessero fruire di un' assoluta libertà di circolazione. Per mettere in atto questo principio, sancito dall'art. 48 del trattato di Roma, era necessario adottare nel settore previdenziale i provvedimenti che — come prevede l'art. 51 del trattato — permettessero di istituire «un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto … il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri».
A questo scopo è stato emanato il regolamento n. 3 del Consiglio, al quale, dal 1
o
ottobre 1972 è subentrato il regolamento n. 1408/71.
Queste norme comunitarie non hanno però creato un regime di diritto europeo uniforme per tutti i lavoratori migranti, si sono limitate a coordinare i diritti interni. Resta comunque da stabilire quale legge si debba applicare, specie nell'ipotesi in cui il lavoratore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora oppure nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività in più Stati membri.
La questione pregiudiziale deferita dal tribunale di secondo grado del Baden-Wiirttemberg vi consentirà di meglio precisare la vostra giurisprudenza in materia.
[OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, domiciliato a Weil/Rhein, nella Repubblica federale, lavora come ingegnere alle dipendenze di due imprese:
—
la società Hupfer, che gestisce una cava di sabbia e di ghiaia a Weil/ Rhein,
—
e la società [OSCURATO:PERSONA] a Saint-Louis in Alsazia.
L'8 settembre 1970, il [OSCURATO:PERSONA] rimaneva vittima di un incidente sul lavoro nel cantiere dell'impresa francese e perciò si rivolgeva alla Cassa professionale assicurazioni contro gli infortuni nelle cave, ente previdenziale tedesco con sede in Hannover, onde ottenere il rimborso delle spese di assistenza medica.
Il 27 settembre 1971, questo ente eccepiva che i dipendenti occupati sul territorio di uno Stato membro, nel nostro caso in Francia, in virtù dell'art. 12 del regolamento n. 3, sono soggetti alla legislazione di questo Stato anche se risiedono in uno Stato diverso, nella fattispecie la Germania.
Il tribunale sociale di Friburgo in Brisgo-via, adito in primo grado, accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e, con pronuncia del 21 marzo 1972 applicava alla fattispecie le disposizioni dell'art. 13, n. 1, lettera c), del regolamento n. 3, in virtù del quale i lavoratori subordinati che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di
più Stati membri
, salvo eccezioni, sono soggetti alla legge dello Stato sul cui territorio hanno la residenza.
In sede di appello, il tribunale sociale del Baden-Württemberg ha sospeso il procedimento e, con ordinanza 21 settembre 1972, vi ha deferito la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 13, lett. c), del regolamento del Consiglio CEE 25. 9.1958, n. 3 (relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti) presupponga che il lavoratore subordinato abbia svolto la propria attività in più Stati membri per un solo datore di lavoro, oppure valga anche nel caso che i datori di lavoro siano più di uno».
Nel titolo II, il regolamento n. 3 determina quale legislazione nazionale in materia previdenziale debba disciplinare il rapporto del lavoratore migrante, la scelta è stata fatta ispirandosi al principio da voi sancito nella sentenza 5 dicembre 1967 (causa
19-67, Van der Vecht, Race. 1967, pag. 407
), vale a dire nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché degli enti previdenziali, è opportuno evitare ogni cumulo o interferenza inutile tra gli oneri e tra le responsabilità, logica conseguenza di una contemporanea o. alternativa applicazione di più legislazioni.
Il regolamento di base tende a far disciplinare le controversie in base ad un'unica legge, per questo si è preferito il principio dell'applicazione della legge di un solo Stato membro.
Tale orientamento, che costituisce il substrato del regolamento n. 3, è stato chiaramente ribadito nel nuovo regolamento n. 1408/71 (art. 13, n. 1).
Per limitarmi alla disciplina primitiva, la sola che entri in linea di conto per la questione pregiudiziale, constaterò che la legge applicabile è in linea di massima quella del luogo di lavoro. Il principio è chiarito dal tenore dell'art. 12, che recita:
«Fatte salve le disposizioni del presente titolo, i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro».
L'art. 13 però contempla alcune ipotesi nelle quali non si può applicare la legge del luogo di lavoro senza derogare al principio dell'applicabilità di una sola legislazione.
Questo articolo contempla quattro tipi di eccezioni:
—
la prima (lettera a) riguarda i lavoratori trasferiti provvisoriamente, cioè il caso in cui un lavoratore, al servizio di un'impresa che possiede nel territorio di uno Stato membro uno stabilimento da cui il lavoratore di pende normalmente, sia inviato da questa impresa a lavorare per qualche tempo sul territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione del primo Stato, come se continuasse a svolgere la sua attività su questo territorio. Tuttavia la norma vale soltanto se la durata prevedibile della missione non supera i 12 mesi.
—
La seconda eccezione (lettera b) riguarda i lavoratori al servizio di imprese di trasporti, che si spostano normalmente sul territorio di più Stati. Nel loro caso si applica la legge vigente nel luogo ove ha sede l'impresa o, eventualmente, la legge dello Stato sul cui territorio l'impresa ha stabilito una succursale o una rappresentanza permanente dalla quale dipende il lavoratore.
—
La terza questione (lettera c) riguarda i lavoratori che non sono occupati nel ramo dei trasporti, ma comunque esercitano normalmente la loro attività sul territorio di più Stati membri. Questi lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato nel cui territorio hanno la loro residenza.
Qualora i lavoratori non risiedano sul territorio di uno Stato membro, pur se vi esercitano un'attività, si applica loro la legge vigente nel luogo ove ha sede l'impresa da cui dipendono.
—
Infine, l'ultima eccezione (lettera d) riguarda la situazione specifica dei lavoratori che dipendono da un'impresa che abbia la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che sia attraversata dalla frontiera comune agli altri Stati membri in questione. In questo caso la sede dell'impresa è situata sul territorio di uno Stato, però la società ha uno stabilimento sul territorio contiguo di un altro Stato: in questo caso prevale la legge vigente nel territorio della sede principale, anche se il dipendente è occupato nello stabilimento situato dall' altra parte della frontiera. La situazione su cui verte la controversia di merito rientra nella casistica prevista alla lettera c).
II [OSCURATO:PERSONA], che risiede in Germania, svolge la sua attività parte in Germania e parte in Francia: la difficoltà sorge dal fatto che egli dipende da due imprese diverse, una tedesca e una francese.
In questo caso si deve applicare il comma relativo ai lavoratori non occupati nel ramo dei trasporti che svolgono normalmente la loro attività sul territorio di più Stati membri, però in questo comma sono contemplate due possibilità diverse quanto alla residenza:
—
Il lavoratore può risiedere sul territorio di uno degli Stati in cui esercita in parte, la sua attività;
—
il lavoratore può risiedere in uno Stato membro diverso dagli Stati membri in cui lavora.
Solo nel secondo caso è prevista la possibilità che il lavoratore dipenda da più datori di lavoro, mentre nel primo caso non è prevista questa possibilità. Se ne dovrebbe concludere che il primo capoverso si applica unicamente se il lavoratore è alle dipendenze di una sola impresa? Oppure che invece la legge del luogo di residenza deve piegarsi alla norma generale dell'art. 12, che conferisce la preminenza alla legge del luogo di lavoro?
Il tenore della norma non obbliga affatto ad adottare la seconda soluzione, che per di più sarebbe contraria al principio di applicare una legislazione unica cui si ispira il regolamento n. 3.
Una simile tendenza implicherebbe difficoltà d'ordine pratico nell'applicazione della legge, con conseguenze negative per l'interesse dei lavoratori.
Infine, la soluzione è manifestamente in contrasto con le esplicite disposizioni del regolamento n. 1408/71.
1.
Quanto al tenore della norma, è opportuno notare che il 1
o
comma della lettera c) non menziona il datore di lavoro, né al singolare, né al plurale. Gli unici due criteri cui si richiama sono:
—
l'esercizio di un'attività professionale sul territorio di più Stati membri;
—
la residenza del lavoratore sul territorio di uno di questi Stati.
Se interpretassimo la norma affermando che si applica solo al lavoratore dipendente da un unico datore di lavoro, porremmo arbitrariamente una condizione che la legge ignora.
2.
Poiché lo spirito della disciplina comunitaria tende ad evitare che una fattispecie sia disciplinata da più norme, l'eccezione di cui all'art. 13, n. 1, lettera c), mira a sostituire alla legge del luogo di lavoro la legge del luogo di residenza del dipendente, sempreché tale residenza sia stabilita sul territorio di uno Stato membro in cui il dipendente svolge in parte la sua attività professionale. In altri termini, gli autori del regolamento hanno ritenuto, a ragione, che il centro in cui convergono gli interessi del lavoratore che svolge la sua attività sul territorio di più Stati, coincida con il luogo in cui egli risiede.
Il fatto che il lavoratore dipenda da uno o più datori di lavoro non ha alcuna rilevanza per la scelta della soluzione.
3.
In pratica questa soluzione è dettata anche dal buon senso: la scelta di un' unica disciplina previdenziale implica infatti che i lavoratori hanno diritto ad ogni prestazione prevista da questa legislazione.
In materia d'incidenti sul lavoro stricto sensu, vi è un nesso immediato tra il luogo di lavoro ed il rischio che si è verificato, nesso da cui si può arguire quale sia il regime di prestazioni applicabile, tuttavia non si può seguire la stessa logica per altre prestazioni conseguenti ad altri rischi, come la malattia non professionale o l'invalidità, che a priori non possono venire connesse con un determinato luogo di lavoro.
Facendo astrazione dal criterio della residenza, come è possibile determinare quale legge vada applicata? Si naufragherebbe proprio Sullo scoglio che il legislatore comunitario ha voluto evitare, cioè l'applicazione simultanea di più legislazioni.
4.
Infine, il regime instaurato dopo il 1
o
ottobre 1972 dal regolamento n. 1408/71 lascia chiaramente intravedere una propensione per l'applicazione della legge del luogo di residenza allorché si presenta un caso come il nostro.
L'art. 14, lettera c), della nuova disciplina assoggetta il lavoratore che svolge normalmente la sua attività sul territorio di due o più Stati membri alla legislazione del territorio sul quale risiede, se su questo territorio egli esercita anche una parte della propria attività oppure se dipende da più datori di lavoro o da più imprese aventi la loro sede sul territorio di vari Stati membri.
L'infortunio di cui è stato vittima il [OSCURATO:PERSONA] risale al 1970 e l'ordinanza di rinvio del tribunale del Baden-Württemberg risale al 20 settembre 1972. Essendo precedente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, essa va esaminata soltanto alla luce del regolamento n. 3.
Per questo motivo, almeno nel dispositivo della vostra sentenza, potrete esimervi dall'interpretare l'art. 14, lettera c), del regolamento n. 1408/71.
Tuttavia, mi pare opportuno ricordare che l'art. 94, n. 1, di questa norma dispone che «il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore», però il n. 3 dello stesso articolo contempla una deroga a questo principio, in quanto, fatte salve le disposizioni del n. 1, il nuovo regolamento conferisce un diritto, anche se questo conferimento è connesso ad un'eventualità — cioè ad un rischio coperto dal sistema previdenziale —
verificatasi anteriormente
alla data d'entrata in vigore della norma.
A mio parere la disposizione va intesa nel senso che le nuove norme si applicano se il fatto generatore del diritto a prestazioni risale ad una data anteriore al 1
o
ottobre 1972, però nessuna decisione amministrativa o giurisdizionale, anteriormente a questa data, ha definitivamente risolto il problema del diritto dell' interessato.
Tale disposizione dovrebbe consentire al [OSCURATO:PERSONA] di poter fruire delle disposizioni del regolamento n. 1478.
Anche in questo caso però, la soluzione non sarebbe diversa da quella risultante dalla mia interpretazione dell'art. 13, n. 1, lettera c), del regolamento n. 3.
Propongo quindi di affermare per diritto che, in virtù di detta disposizione, i lavoratori dipendenti o assimilati che svolgono normalmente la loro attività sul territorio di più Stati membri, sono soggetti alla legislazione dello Stato sul cui territorio hanno la loro residenza, indipendentemente dal fatto che essi prestino la loro attività per uno o più datori di lavoro.
(
1
) Traduzione dal francese.