CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i, - [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice di Pace in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando invece la condotta tenuta nei riguardi del di lui fratello nella fattispecie di cui all'art. 594 c.p. e, quindi, assolvendola dalla stessa, nonché rideterminando la pena infittale e la somma dovuta a titolo di risarcimento verso l'unica parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Considerato preliminarmente che entrambi i motivi di ricorso, che denunziano vizi di motivazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Considerato, ad ogni buon conto, che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'assenza di adeguato giudizio in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), obbligo invero rispettato, sulla base di non illogica motivazione, da parte del Tribunale giudicante, il quale ha invero valutato le dichiarazioni della parte anche alla stregua di quanto sostenuto dagli ulteriori testimoni. Considerato, comunque, che anche il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quale, nel caso di specie, la gravità della condotta avuto riguardo al generale contesto nel quale si inserisce, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa