CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28321/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16979-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10167/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 16979 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta , con sentenza n. 566/10 ,sez 6 ,accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento RE 801000615/2008 per Irpef 2002 Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 3344/18/2018, rigettava l'impugnazione . L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza 27043/17, accoglieva il ricorso con rinvio per nuovo giudizio alla CTR Campania. Il giudizio veniva riassunto e la Commissione regionale rigettava l'appello dell'Agenzia compensando le spese dell'intero giudizio. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della avvenuta compensazione delle spese che si adduce in violazione dell'art 92 cpc in quanto sprovvista di adeguata motivazione. Il motivo è fondato. Invero la Commissione regionale ha motivato la compensazione delle spese sulla affermazione che "la complessità delle questioni e l'esito del giudizio di cassazione, giustificano le spese di tutti i gradi di giudizio compreso quello di cassazione". Tale motivazione non appare corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente. Come è noto, a norma dell'art15, II comma, d.lgs. n.546/1992 la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art.92, secondo comma, del codice di procedura civile; norma quest'ultima da prima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, che richiedeva per la compensazione delle spese, la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione", ulteriormente modificata dall'alt 45, II comma della legge di riforma del 2009, il quale richiede la concorrenza di ft gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione" ed infine, dall'art.13, comma I, d.I.12 settembre 2014 n.132 il quale ammette la deroga al principio di soccombenza solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alla luce della predetta normativa, non può ritenersi che la generica formula usata (complessità delle tesi prospettate ) costituisca idonea motivazione per derogare al principio di soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe infatti dovuto illustrare la asserita sussistenza della complessità delle questioni correlandola, ove del caso, ai dati normativi ed alle pronunce giurisprudenziali. La mancanza di tutto ciò comporta l'inidoneità della affermazione in esame a fornire adeguata giustificazione della compensazione .( vedi in fattispecie analoga Cass 17816/19 che ha cassato la sentenza motivata per "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione" ;nonché con motivazione simile Cass 13767/18 oltre a ex plurimis Cass 11217/16,Cass 2206/19.) Va infine rammentato che la liquidazione finale delle spese viene determinata in base all'esito finale dell'intero giudizio onde a tal fine non rileva il fatto che il soccombente sia risultato vincitore in un grado del giudizio se l'esito conclusivo lo vede comunque soccombente. i e In conclusione, quindi, il capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle spese processuali va cassato con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania , in diversa composizione la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] anche per il regolamento delle spese processuali di questo giudizio. Roma 25.5.21 Il resi ente [OSCURATO:PERSONA]