CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 24356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22527-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza 2856/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/07/2021; Ric. 2021 n. 22527 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] impugna la riprodotta sentenza con la quale la Corte d'Appello di Salerno, adita dal medesimo per far dichiarare l'annullamento dei provvedimenti in forza dei quali il Comune di Campagna aveva disposto l'acquisizione in sanatoria di aree già di proprietà del dante causa del Clemente, oggetto di occupazione acquisitiva e di irreversibile trasformazione e conseguire così l'indennizzo previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha respinto i riuniti ricorsi sul rilievo che, avendo con la propria precedente sentenza 1079/2017 accolto la domanda del detto dante causa intesa a conseguire il risarcimento del danno patito per la perdita della proprietà delle aree in questione in conseguenza della loro irreversibile trasformazione, il giudicato così formatosi faceva stato anche nei confronti dell'odierno ricorrente, di guisa che la pretesa del medesimo risultavareiterativa della pretesa già accolta e dispiegata in violazione del principio del ne bis in idem. Al proposto ricorso fondato su quattro motivi resiste l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 42-bis d.P.R . 327/2001: la Corte d'Appello avrebbe errato nel rilevare l'esistenza del giudicato, posto che l'acquisizione sanante non ha effetto retroattivo, onde non si sarebbe potuto ritenere che la proprietà fosse già passata in capo al Comune prima della sua adozione; il terzo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.: la Corte d'Appello avrebbe errato nel rilevare l'esistenza del giudicato, Ric. 2021 n. 22527 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -3- posto che rispetto al quadro fattuale oggetto del suo pregresso pronunciamento era intervenuto il fatto nuovo del provvedimento con cui il Comune aveva proceduto a sanare l'acquisizione dei fondi. 3. I sopradetti motivi, esa minabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, non hanno fondamento. La Corte d'Appello, richiamando correttamente i precedenti di questa Corte in tema di efficacia della cosa giudicata, ha fatto rilevare che per effetto della sua pregressa pronuncia adottata con sentenza 1079/2017 il dante causa dell'odierno ricorrente era già stato risarcito della perdita della proprietà subita per effetto dell'irreversibile trasformazione a cui erano stati sottoposti i fondi illegittimamente occupati dal Comune e fatti, perciò, oggetto di occupazione acquisitiva. Di conseguenza, poiché l'istituto dell'acquisizione sanante introdotto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è volto a compensare il proprietario che subisca, per effetto di un'attività materiale della [OSCURATO:PERSONA], la perdita del proprio diritto dominicale,la Corte territoriale ha ritenuto che le domande ora proposte dal ricorrente fossero riproduttive della domanda risarcitoria esercitata dal suo dante causa ed accolta con la citata sentenza 1079/2017 e che dunque la loro proposizione dovesse ritenersi inammissibile in quanto intesa a conseguire,in violazione del principio ne bis in idem, il ristoro di un pregiudizio che era già stato ristorato. 4. Le obiezioni che il ricorrente muove all'impugnato pronunciamento trascurano che il giudicato non si forma solo sul bene della vita che è oggetto della domanda e del conseguente accoglimento di essa pronunciato dal giudice (giudicato esplicito), ma anche sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito (giudicato implicito) (Cass., Sez. V, Ric. 2021 n. 22527 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -4- 29/04/2009, n. 10027; Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7667; Cass., Sez. I, 11/02/2000, n. 1512), di modo che non è revocabile in dubbio che, condannando con la citata sentenza 1079/2017 il Comune a ristorare il dante causa dell'odierno ricorrente, la Corte d'Appello abbia implicitamente riconosciuto anche l'intervenuta perdita della proprietà, diversamente non giustificandosi, segnatamente alla luce del principio dispositivo che regola l'attività deduttiva delle parti, le ragioni per la condanna. E dunque, se la perdita della proprietà era già stata valutata giudizialmente in una pronuncia passata in cosa giudicata e se, per di più, era stata anche già risarcita, l'assunto conclusivo sviluppato dal decidente non si presta a revisioni. 5. Il secondo motivo di ricorso, mercè il quale si lamenta la violazione degli artt. 32, 37 e 40 d.P.R. 327/2001 ed il quarto motivo di ricorso, relativo alle spese del giudizio, restano conseguentemente assorbiti. 6. Il ricorso va dunque respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 4800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - qua ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nell