CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 43349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina e alla sussistenza del dolo del reato di lesioni personali, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla ricostruzione dei fatti alla luce del racconto della p.o. e delle altre prove raccolte, sulla corretta qualificazione giuridica della condotta violenta volta a sfilare lo zaino della vittima e a frugargli nelle tasche nonché sull'accettazione del rischio che dall'azione predatoria potessero dei derivare lesioni per la p.o. come quelle verificatesi); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, successiva alla sentenza impugnata, dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede tale attenuante, è manifestamente infondato in quanto si tratta di rapina aggravata, per la quale è esclusa la predetta attenuante e, in ogni caso, la Corte, con corretti argomenti logici e giuridici, a pagina 5, ha già evidenziato la non esiguità del danno patrimoniale arrecato alla vittima e la gravità della condotta alla luce delle modalità operative e della lesione all'integrità fisica della p.o.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1221 ottobre 2024 L