CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/12/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Ancona 85:151W1 applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la sentenza di patteggíamento è stata resa sulla base di un'istanza scritta non firmata dall'imputato; il giudice ha individuato ex officio nel reato di furto in abitazione sub C), il reato più grave, tra quelli ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione, mentre errata deve ritenersi la qualificazione giuridica dei fatti con riferimento alle ritenute circostanze aggravanti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Nel caso in esame, peraltro, l'imputato era presente all'udienza e ha avanzato la richiesta di patteggiamento poi accolta, a mezzo del suo difensore, mentre del tutto irrilevante, ai fini della legittimità della decisione sulla pena, conforme all'accordo delle partì, appare la circostanza che il giudice di merito abbia individuato nel reato sub C) quello più grave. Nel resto le censure prospettate dal ricorrente si fondano su rilievi fattuali del tutto generici e non si confrontano con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle amm