CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIArdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 28 aprile 2014 del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e ha ridotto la pena principale e le pene accessorie, escludendo la pena dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiannento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso