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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13648/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che iI ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 29.01.2020 con cui il Tribunale di Taranto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso il 9.04.2017 e consistito nell'essersi posto alla guida di un motociclo ([OSCURATO:PERSONA] 125) senza essere munito di patente, in periodo in cui l'imputato era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 cod.proc.pen., con riguardo sia alla mancata indicazione degli elementi sui quali era stato fondato il giudizio di condanna, e in particolare alla verifica che il veicolo a due ruote rientrasse tra quelli soggetti al precetto di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 deì 2011 e al dato che l'imputato era stato fermato all'interno di una stazione di servizio, sia all'erroneo diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., alla cui applicazione non erano di ostacolo i risalenti precedenti dello Sportelli per reati di natura diversa (primo motivo); nonché violazione delle norme processuali sancite a pena di nullità ex artt. 178 lett. c) e 179 cod.proc.pen., in relazione alla notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello mediante consegna dell'atto al difensore ex art. 157 comma 8 bis del codice di rito, secondo una forma prevista solo per le notificazioni successive alla prima (secondo motivo).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione.

2. Secondo l'ordine logico delle questioni, deve essere esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, stante la potenziale natura assorbente in caso di accoglimento.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato (non detenuto) mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia (che non abbia dichiarato di non accettarla nei modi tempestivi previsti dalla legge), ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis cod.proc.pen., deve ritenersi senz'altro legittima, in quanto detta notificazione non può riguardare - per definizione - il primo atto del procedimento, postulando il giudizio d'appello la previa ? celebrazione del giudizio di primo grado.Questa Corte, del resto, ha coerentemente affermato che per "prima notificazione", a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio, con conseguente legittimità della notificazione eseguita, con le modalità suddette, della citazione per il giudizio di appello (Sez. 3 n. 26506 del 27/05/2015, Rv. 263817; Sez. 5 n. 13310 del 14/02/2013, Rv. 254982).

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibilmente generico, perché non si confronta con le risultanze e le motivazioni delle sentenze di merito, dalle quali emerge puntualmente sia che il veicolo condotto dall'imputato era un motociclo [OSCURATO:PERSONA] 125, e dunque un veicolo avente una cilindrata (125 cc) in relazione alla quale il codice della strada ha sempre richiesto, per la relativa circolazione, la titolarità della patente di guida, sia che lo Sportelli venne controllato dalla p.g. mentre procedeva alla guida del motociclo in via Taranto del comune di Statte, ponendo così in essere la condotta sanzionata dall'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 in caso di guida da parte di soggetto privo di patente sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, quale era all'epoca ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), pacificamente, il ricorrente.

Nella misura in cui omettono completamente di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rilettura del fatto priva di qualsivoglia elemento di autosufficienza, le censure del ricorrente si rivelano generiche e prospettate in termini meramente ipotetici, con la conseguenza che la natura aspecifica discendente dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893).

Nel medesimo vizio di genericità incorre l'ulteriore doglianza relativa al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., avendo la Corte territoriale congruamente escluso i presupposti della particolare tenuità del fatto sulla scorta della pericolosità sociale dell'imputato, discendente - oltre che dall'accertata soggezione a misura di prevenzione personale - dai numerosi e diversificati precedenti penali, neppure contestati nella loro consistenza dal ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende-.

Così deciso il 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che iI ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 29.01.2020 con cui il Tribunale di Taranto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso il 9.04.2017 e consistito nell'essersi posto alla guida di un motociclo ([OSCURATO:PERSONA] 125) senza essere munito di patente, in periodo in cui l'imputato era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 cod.proc.pen., con riguardo sia alla mancata indicazione degli elementi sui quali era stato fondato il giudizio di condanna, e in particolare alla verifica che il veicolo a due ruote rientrasse tra quelli soggetti al precetto di cui all'art. 73 D.Lgs. n. 159 deì 2011 e al dato che l'imputato era stato fermato all'interno di una stazione di servizio, sia all'erroneo diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., alla cui applicazione non erano di ostacolo i risalenti precedenti dello Sportelli per reati di natura diversa (primo motivo); nonché violazione delle norme processuali sancite a pena di nullità ex artt. 178 lett. c) e 179 cod.proc.pen., in relazione alla notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello mediante consegna dell'atto al difensore ex art. 157 comma 8 bis del codice di rito, secondo una forma prevista solo per le notificazioni successive alla prima (secondo motivo). 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione. 2. Secondo l'ordine logico delle questioni, deve essere esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, stante la potenziale natura assorbente in caso di accoglimento. Il motivo è manifestamente infondato. L'esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato (non detenuto) mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia (che non abbia dichiarato di non accettarla nei modi tempestivi previsti dalla legge), ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis cod.proc.pen., deve ritenersi senz'altro legittima, in quanto detta notificazione non può riguardare - per definizione - il primo atto del procedimento, postulando il giudizio d'appello la previa ? celebrazione del giudizio di primo grado.Questa Corte, del resto, ha coerentemente affermato che per "prima notificazione", a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio, con conseguente legittimità della notificazione eseguita, con le modalità suddette, della citazione per il giudizio di appello (Sez. 3 n. 26506 del 27/05/2015, Rv. 263817; Sez. 5 n. 13310 del 14/02/2013, Rv. 254982). 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibilmente generico, perché non si confronta con le risultanze e le motivazioni delle sentenze di merito, dalle quali emerge puntualmente sia che il veicolo condotto dall'imputato era un motociclo [OSCURATO:PERSONA] 125, e dunque un veicolo avente una cilindrata (125 cc) in relazione alla quale il codice della strada ha sempre richiesto, per la relativa circolazione, la titolarità della patente di guida, sia che lo Sportelli venne controllato dalla p.g. mentre procedeva alla guida del motociclo in via Taranto del comune di Statte, ponendo così in essere la condotta sanzionata dall'art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011 in caso di guida da parte di soggetto privo di patente sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, quale era all'epoca ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), pacificamente, il ricorrente. Nella misura in cui omettono completamente di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rilettura del fatto priva di qualsivoglia elemento di autosufficienza, le censure del ricorrente si rivelano generiche e prospettate in termini meramente ipotetici, con la conseguenza che la natura aspecifica discendente dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893). Nel medesimo vizio di genericità incorre l'ulteriore doglianza relativa al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., avendo la Corte territoriale congruamente escluso i presupposti della particolare tenuità del fatto sulla scorta della pericolosità sociale dell'imputato, discendente - oltre che dall'accertata soggezione a misura di prevenzione personale - dai numerosi e diversificati precedenti penali, neppure contestati nella loro consistenza dal ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende-. Così deciso il 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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