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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 34873/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, richiesto dalla Procura della Repubblica di procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 183 del 2021, irrevocabile dal 7.7.2021, accoglieva l'istanza formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. avente a oggetto l'invalidità della sentenza del Tribunale di Perugia n. 353 del 18.2.2019 e, per l'effetto, rimetteva il Bolletta nel termine per proporre appello avverso detta decisione.

A ragione riteneva che la documentazione prodotta dal difensore induceva a ritenere che nel giudizio di primo grado si fosse verificata una nullità assoluta non sanabile e rilevabile d'ufficio in quanto l'imputato non aveva partecipato al dibattimento e non vi era prova che il 17.2.2017 egli avesse ricevuto la notifica dell'ordinanza del Tribunale che differiva l'udienza di trattazione del processo e anche il decreto di citazione a giudizio; aggiungeva che anche il successivo giudizio di appello, che sul punto non aveva argomentato, fosse viziato, con la conseguenza che il titolo esecutivo che avrebbe impedito al Bolletta di beneficiare della sospensione condizionale della pena, in precedenza concessa, non era stato validamente formato.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe stata emessa in violazione del disposto di cui all'art. 670 cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto possibile la dedotta nullità assoluta (nell'ordinanza si legge, infatti, che "la documentazione prodotta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] induce a ritenere [...]") e trascurando del tutto le vicende processuali evidenziate dal pubblico ministero nella memoria depositata all'udienza di trattazione dell'incidente di esecuzione, per le quali appariva evidente che nessuna compromissione del diritto di difesa era apprezzabile; durante tutto il dibattimento di primo e secondo grado il Bolletta era stato assistito da un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio dopo la prima notifica "a mani"; non era stata mai posta alcuna questione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio; in ogni caso, mancava qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta formulata dall'Ufficio di Procura di acquisire tutti gli atti del procedimento al fine di "accertare esistenza, natura ed eventuale sanatoria della nullità dedotta".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, don. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, non essendo stato allegato allo stesso l'atto di citazione del 1702.2017, asseritamente notificato "a mani proprie".[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, il giudice dell'esecuzione, non solo non ha proceduto ad acquisire gli atti del giudizio di merito, fondando la sua decisone sulla scorta della limitata documentazione prodotta dalla difesa del condannato, ma soprattutto non ha verificato se, come tutto lascia credere, il procedimento a cui si riferiva la deduzione della difesa riguardasse il periodo governato dalle regole processuali successive alla legge n. 67 del 2014, con l'istituto dell'assenza.

Con la conseguenza che, se tale verifica avesse dato esito positivo, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prendere in considerazione il principio di diritto, secondo cui 'le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse" (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280931 - 01, Lovric; conformi: n. 16958 del 2018 Rv. 272604 - 01; n. 37979 del 2004 Rv. 229580 - 01; n. 19134 del 2006 Rv. 234224 - 01; n. 5880 del 2014 Rv. 258765 - 01; n. 8776 del 2008 Rv. 239509 - 01; n. 4554 del 2009 Rv. 242791 - 01).

Inoltre, il suddetto giudice, se avesse riscontrato l'applicazione al procedimentò per cui ha applicato l'art. 175 cod. proc. pen. delle regole dell'assenza, avrebbe dovuto considerare anche l'ulteriore principio di diritto, secondo cui "la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez.

U. n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280931 - 02).

2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, che dovrà procedere alla verifica dell'applicabilità al procedimento di cui alla sentenza in questione dell'istituto della rescissione del giudicato e, ove positiva, esaminare la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al Bolletta con sentenza n. 183 del 2021.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.

Così deciso, il 30 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, richiesto dalla Procura della Repubblica di procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 183 del 2021, irrevocabile dal 7.7.2021, accoglieva l'istanza formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. avente a oggetto l'invalidità della sentenza del Tribunale di Perugia n. 353 del 18.2.2019 e, per l'effetto, rimetteva il Bolletta nel termine per proporre appello avverso detta decisione. A ragione riteneva che la documentazione prodotta dal difensore induceva a ritenere che nel giudizio di primo grado si fosse verificata una nullità assoluta non sanabile e rilevabile d'ufficio in quanto l'imputato non aveva partecipato al dibattimento e non vi era prova che il 17.2.2017 egli avesse ricevuto la notifica dell'ordinanza del Tribunale che differiva l'udienza di trattazione del processo e anche il decreto di citazione a giudizio; aggiungeva che anche il successivo giudizio di appello, che sul punto non aveva argomentato, fosse viziato, con la conseguenza che il titolo esecutivo che avrebbe impedito al Bolletta di beneficiare della sospensione condizionale della pena, in precedenza concessa, non era stato validamente formato. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe stata emessa in violazione del disposto di cui all'art. 670 cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto possibile la dedotta nullità assoluta (nell'ordinanza si legge, infatti, che "la documentazione prodotta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] induce a ritenere [...]") e trascurando del tutto le vicende processuali evidenziate dal pubblico ministero nella memoria depositata all'udienza di trattazione dell'incidente di esecuzione, per le quali appariva evidente che nessuna compromissione del diritto di difesa era apprezzabile; durante tutto il dibattimento di primo e secondo grado il Bolletta era stato assistito da un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio dopo la prima notifica "a mani"; non era stata mai posta alcuna questione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio; in ogni caso, mancava qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta formulata dall'Ufficio di Procura di acquisire tutti gli atti del procedimento al fine di "accertare esistenza, natura ed eventuale sanatoria della nullità dedotta". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, don. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, non essendo stato allegato allo stesso l'atto di citazione del 1702.2017, asseritamente notificato "a mani proprie".[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, il giudice dell'esecuzione, non solo non ha proceduto ad acquisire gli atti del giudizio di merito, fondando la sua decisone sulla scorta della limitata documentazione prodotta dalla difesa del condannato, ma soprattutto non ha verificato se, come tutto lascia credere, il procedimento a cui si riferiva la deduzione della difesa riguardasse il periodo governato dalle regole processuali successive alla legge n. 67 del 2014, con l'istituto dell'assenza. Con la conseguenza che, se tale verifica avesse dato esito positivo, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prendere in considerazione il principio di diritto, secondo cui 'le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse" (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280931 - 01, Lovric; conformi: n. 16958 del 2018 Rv. 272604 - 01; n. 37979 del 2004 Rv. 229580 - 01; n. 19134 del 2006 Rv. 234224 - 01; n. 5880 del 2014 Rv. 258765 - 01; n. 8776 del 2008 Rv. 239509 - 01; n. 4554 del 2009 Rv. 242791 - 01). Inoltre, il suddetto giudice, se avesse riscontrato l'applicazione al procedimentò per cui ha applicato l'art. 175 cod. proc. pen. delle regole dell'assenza, avrebbe dovuto considerare anche l'ulteriore principio di diritto, secondo cui "la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280931 - 02). 2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, che dovrà procedere alla verifica dell'applicabilità al procedimento di cui alla sentenza in questione dell'istituto della rescissione del giudicato e, ove positiva, esaminare la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al Bolletta con sentenza n. 183 del 2021. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro. Così deciso, il 30 giugno
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