CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11408-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, VIA G. PASCOLI, N.39, rappresentato e dife so in proprio ; -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il decreto n. 1363/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositatoil 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’Appello di Bari per il riconoscimento del proprio diritto all’equa riparazione, ex lege 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. «legge Pinto»), per l’irragionevole durata del procedimento esecutivo, introdotto in proprio innanzi al T.A.R. per il Lazio con ricorso notificato in data 22.09.2014, finalizzato al pagamento delle sue spettanze in qualità di difensore antistatarioliquidategli da questa Corte con sentenza n. 11391/2010, a chiusura di un’azione di equa riparazione patrocinata dal ricorrente nella qualità di difensore Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -2- antistatario; fase di ottemperanza ancora pendente innanzi al T.A.R. alla data di proposizione del ricorso per equo indennizzo (26.06.2020). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d’Appello di Bari rigettavala domanda di equa riparazione, dichiarando la propria incompetenza territoriale a conoscere della domanda e indicando, quale giudice competente, la Corte d’Appello di Roma. 2. A vverso il decreto del procedimento monitorio i l professionista spiegava opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Bariche, con decreto n. 1363/2020 qui impugnato , rigettava l’opposizione,così decidendo: - non avendo assunto il difensore antistatario la qualità di parte nel giudizio «Pinto» presupposto, intentato nell’interesse del clientein qualità di difensore antistatario , egli non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata di quel procedimento, come pure richiesto nel motivo di opposizione; -relativamente al giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il Lojodice haassunto la posizione di parte a séguito della proposizione del ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. 11391 del 2010 della Cassazione, la domanda di equa riparazione andava proposta al giudice competente per territorio, ossia la Corte d’Appello di Romae nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), secondo la chiara previsione dell’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001. 3. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il Lojodice, affidandolo ad un unico motivo. Il Ministero della Giustiziarestava intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -3- 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ. –omesso esame del thema decidendum e omessa decisione sulla domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio – erronea motivazione e violazione degli art. 1 bis, 3, comma 1, legge n. 89/2001 e dell’art. 6, para. 1, della CEDU –sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 19833/2019. 1.1. La doglianza si articola in tre censure. Con la prima il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello di Bariavrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il ricorrentenon avrebbe chiesto al giudice del merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un diritto proprio e autonomo nell’ambito di un unico giudizio presupposto (v. Cass. Sez. U, n. 19883 del 23.07.2019), la cui fase di cognizione avrebbe dovuto essere valutata unitariamente al procedimento di esecuzione. 1.2. Con la seconda censura, il ricorrente rileva che la sua qualità di parte nell’affermare il diritto all’equa riparazione non avrebbe dovuto essere riconosciuta nel la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma nello speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., al fine diottenere la distrazione delle spese.Nel negargli la qualità di parte in un procedimento che dovrebbe essere considerato unitario nelle due fasi di cognizione ed esecuzione del giudizio presupposto, la Corte distrettuale avrebbe disatteso l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (espresso con sentenza n. 19833 del 2019), secondo cui allorquando sia fatta valere dinanzi al giudice, nel processo civile o amministrativo, una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta con decisione definitiva e Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -4- obbligatoria –come quella attribuita al Lojodice ex art. 93 cod. proc. civ. - e tale decisione non sia stata spontaneamente ottemperata dall’obbligato, ove il titolare di detta situazione giuridica soggettiva abbia scelto di promuovere l’esecuzione del titolo si impone di considerare l’articolato procedimento come unico. Così decidendo, la Corte distrettuale avrebbe anche disatteso l’interpretazione «convenzionalmente» orientata dell’art. 6, par. 1 CEDU (come interpretato dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite n. 193883/2019, e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo ivi richiamata), in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. 1.3. Infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, avendo la Corte territoriale erroneamente escluso l’unitarietà delle due fasi del procedimento,nonché la sua qualità di parte anche nella fase di cognizione conclusasi con la sentenza n. 11391/2010 della Corte di Cassazione, avrebbe confermato la decisione del giudice monocratico in merito all’incompetenza territoriale della corte d’Appello adìta, indicando la Corte d’Appello di Roma quale giudice territorialmentecompetente, e il MEF quale parte pubblica avente legittimazionepassiva. 2.Il motivo è inammissibil e in tutte le sue articolazioni, per le ragioni che seguono. 2.1. Le doglianze sono inammissibili ex art. 360 - bis , n. 1) cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, né l'esame delle censure offre elementi per mutare l'orientamento della stessa. 2.2.Il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha escluso che l’avvocato antistatario possa averediritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -5- processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’anche nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa «principale» (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023 - Rv. 667764 – 01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089), e pertanto quella del difensore antistatario non può essere equiparata ad una situazione giuridica soggettiva autonoma (come si deduce chiaramente da Cass. n. 16037/2010). 2.2.1. Tale conclusione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, «… sebbene l’art. 86 cod. proc. civ. abiliti l’avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente. L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il «suo» processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto» (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022). 2.2.2. Alla luce di quanto sopra riferito, non può, pertanto, trovare applicazione ilprincipio affermat o da questa Corte ( Cass. Sez. U, n. 19883 del 23.07.2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -6- 18577 del 09.06.2022, pronunce peraltro richiamat e dal ricorrente),in virtù del qual e la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato,in quanto detto principio si riferisce all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione avente come parte processuale il cliente del difensore antistatario e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto. Diversamente nel caso di specie, il credito fatto valere dal Lojodice nella fase di cognizione non aveva ad oggetto l’indennizzo per equa riparazione, bensì le spese di lite, liquidate con distrazione, per il pagamento delle quali egli ha introdotto il giudizio di ottemperanza, solo rispetto al quale il giudice del merito dovrà accertare la definizione nei termini di ragionevole durata. 2.2.3. Deve essere, pertanto, confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Bari nella parte in cui ha correttamente rigettato la domanda di equa riparazione proposta dal Lojodice contro il Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata della fase cognitiva del giudizio presupposto, nella quale egli non ha assunto la veste di parte. 3. Non può, inoltre, trovare accoglimento la tesi del ricorrente secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 cod. proc. civ., nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe, pertanto, legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -7- sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884). Si è chiarito, altresì, che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale. Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa. Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021). In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -8- della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16037 del 07/07/2010). 4. Infine,occorre precisare che la Corte d’Appello di Bari ha correttamente riconosciuto al Lojodice l’assunzione della posizione di parte nel procedimento di ottemperanza. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la il MEF, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006, conf. da Cass. Sez. 2, n. 33764 del 16.11.2022). 4.1. Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria deve essere limitata, per le ragioni sopra esposte, alla legittimazione del MEF, rivestendo il difensore antistatario la qualità di parte nel solo giudizio di ottemperanza. Ritiene, dunque, il Collegio che la Corte d’Appello di Bari abbia fatto corretta applicazionedell’art. 3, commi 1 e 2 legge n. 89 del 2001, laddove ha ritenuto competente la Corte d’Appello di Roma e ha attribuitolegittimazione passiva al MEF. Ric. 2021 n. 11408 sez. S2 -ud. 04-05-2023 -9- 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parteintimata svolto attività difensiva . Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.