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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40225/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 590-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 893/16/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 13/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di rettifica emesso con riferimento all'anno d'imposta 1995 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché tardivamente proposto; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui non replica l'intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, 327 cod. proc. civ. e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, censura la statuizione di inammissibilità dell'appello perché erroneamente ritenuto tardivo dalla Commissione tributaria regionale che aveva applicato il termine lungo di sei mesi anziché quello di un anno previsto per i giudizi instaurati antecedentemente al 4 luglio 2009.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Dalla sentenza della CTP di Latina, riprodotta per autosufficienza nel ricorso nella parte in questa sede rilevante, emerge che nel caso di specie il giudizio di primo grado, per come risultante dalla sentenza della CTP di Latina riprodotta in parte qua nel ricorso, era stato introdotto con ricorso del 27 luglio 2000, ovvero in epoca precedente all'entrata in vigore della disposizione che nel 2009 ha modificato, riducendoli da un anno a sei mesi, i termini di impugnazione di cui all'art. :327 cod. proc. civ.

4. Al riguardo va ricordato che «In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio» (Cass. n. 15741 del 21/06/2013; conf.

Cass. n. 19969 del 06/10/2015; n. 20102 del 06/10/2016; n. 19979 del 27/07/2018).

5. Pertanto, ha errato la CTR nel ritenere che all'appello dell'ufficio si applicasse il termine lungo di sei mesi anziché quello di un anno.

Ne consegue che nella specie, applicato il predetto termine con decorrenza dalla data del 16 settembre 2014, di cessazione della sospensione del termine feriale (che all'epoca era di 45 giorni) ed applicata la sospensione per il periodo feriale, l'appello dell'Agenzia delle entrate, proposto in data 15 ottobre 2015 avverso la sentenza della CTP pubblicata in data 10 settembre 2014 (come ammette la stessa CTR), deve ritenersi tempestivo.

6. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all'esame delle questioni di merito ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 03/11/2021 DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 590-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 893/16/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 13/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di rettifica emesso con riferimento all'anno d'imposta 1995 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché tardivamente proposto; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui non replica l'intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, 327 cod. proc. civ. e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, censura la statuizione di inammissibilità dell'appello perché erroneamente ritenuto tardivo dalla Commissione tributaria regionale che aveva applicato il termine lungo di sei mesi anziché quello di un anno previsto per i giudizi instaurati antecedentemente al 4 luglio 2009. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Dalla sentenza della CTP di Latina, riprodotta per autosufficienza nel ricorso nella parte in questa sede rilevante, emerge che nel caso di specie il giudizio di primo grado, per come risultante dalla sentenza della CTP di Latina riprodotta in parte qua nel ricorso, era stato introdotto con ricorso del 27 luglio 2000, ovvero in epoca precedente all'entrata in vigore della disposizione che nel 2009 ha modificato, riducendoli da un anno a sei mesi, i termini di impugnazione di cui all'art. :327 cod. proc. civ. 4. Al riguardo va ricordato che «In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio» (Cass. n. 15741 del 21/06/2013; conf. Cass. n. 19969 del 06/10/2015; n. 20102 del 06/10/2016; n. 19979 del 27/07/2018). 5. Pertanto, ha errato la CTR nel ritenere che all'appello dell'ufficio si applicasse il termine lungo di sei mesi anziché quello di un anno. Ne consegue che nella specie, applicato il predetto termine con decorrenza dalla data del 16 settembre 2014, di cessazione della sospensione del termine feriale (che all'epoca era di 45 giorni) ed applicata la sospensione per il periodo feriale, l'appello dell'Agenzia delle entrate, proposto in data 15 ottobre 2015 avverso la sentenza della CTP pubblicata in data 10 settembre 2014 (come ammette la stessa CTR), deve ritenersi tempestivo. 6. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all'esame delle questioni di merito ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 03/11/2021 DEPOSITA
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