CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2010
Cassazione n. 19044/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'Assise d'Appello di Milanovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper la inammissibilità del ricorso ;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2025 la Corte di Assise d’Appello di Milanoha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere ilriconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.In motivazione si evidenzia, in sintesi, che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso il delittodi omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (per cui è stato condannato in via definitiva) il 22novembre del 2022 (quanto alla condotta). Il giorno successivo, mentre era in procinto direcarsi a prendere la fidanzata, ha commesso (in concorso, come nel primo episodio) ildelitto di tentata rapina impropria di un dispositivo elettronico in un centro commerciale.Dopo aver ricordato le coordinate interpretative dell’istituto, la Corte milanese evidenziache il secondo episodio (tentato furto di un sistema di ricarica elettronica, degenerato inrapina impropria) è del tutto estemporaneo ed occasionale. Non risulta alcuna previaprogrammazione, sia pure di massima, dei due episodi delittuosi.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -[OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.Secondo la difesa la Corte di merito avrebbe sottovalutato l’indicatore della contiguitàtemporale tra le due azioni delittuose, azioni da ritenersi strettamente correlate in forza delfatto che l’oggetto del tentato furto era un apparecchio per la ricarica degli smartphone,funzionale a mantenere attivi i dispositivi durante la fuga. Simile aspetto sarebbe statoillogicamente escluso nella decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito -violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali daconsentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diversecondotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì dapotersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modogiustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamentosanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del22/10/2010, Rv 248862).Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura –indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lostesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diversecondotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una generica adesione ad unsistema di vita. Rilevano a tal fine la contiguità temporale, la medesimezza del bene giuridicoleso e qualunque altro indicatore della comune ideazione.Va riaffermato peraltro che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81,secondo comma, cod. pen., non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza acommettere reati.Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singolireati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro gradualesvolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati dacompiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alleeventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento,prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso v. Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Rv246838).3. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazioneda compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074, che si èespressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.Ora, nel caso in esame la esistenza della contiguità temporale – così come si èlogicamente ritenuto in sede di merito – non appare realmente indicativa della ideazionecomune.Ciò in ragione della marcata estemporaneità del secondo episodio che, seppure sivolesse ritenere collegato alla necessità di ‘mantenere i contatti’ durante la fuga, sarebbecomunque il portato di una esigenza contingente e non di una programmazione razionale, ilche non fa altro che ricondursi alla capacità criminale del soggetto agente.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]