CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in ordine all'elemento psicologico del reato sub b (primo motivo) ed alla inidoneità minatoria della condotta (secondo motivo) sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( v. pg. 5, punti 1, 2 e 3 della sentenza); Ritenuto che le censure in ordine alla pena ed alla esclusione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati rispetto al k generica proposizione del correlato motivo di appello (v. pg. 5 punto 4, dell'atto di appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.202