CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 46294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Catania in data 28 giugno 2016, assolvendo da alcuni reati a lui originariamente contestati e confermando, per quello che interessa in questa sede, l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di un "IPad" (capo E). t>. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione, in quanto del tutto mancante, in relazione ai motivi di appello relativi alla richiesta assoluzione dell'imputato dall'addebito e, in subordine, alla diversa qualificazione del fatto quale ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. e al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, pur avendo dato atto dei motivi di appello che riguardavano l'imputazione di cui al capo E), ha omesso di indicare qualsivoglia argomentazione a fondamento della decisione assunta, ossia quella di confermare la sentenza impugnata nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per quel reato. L'omissione integra un'evidente ipotesi di vizio di motivazione, per assoluta carenza della stessa, che impone l'annullamento limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo E), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo E), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio