CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38573/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Edmond ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del GUP del Tribunale di Asti di condanna del predetto per più cessioni di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (tra il 2019 e il 2021 in Bra e Cherasco), è stata dichiarata la nullità della sentenza appellata quanto al capo 11), con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Asti; è stato assolto l'imputato dai capi 8) e 9) della rubrica per non aver commesso il fatto; conseguentemente è stata ridotta la pena e sostituita quella accessoria; sono stati dissequestrati e restituiti il denaro e tutti i veicoli in sequestro; con conferma nel resto; ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge limitatamente alla denegata riqualificazione dei reati quali ipotesi di cui all'art. 73, cOmma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che; oltre a costituire riprdposizione di motivo di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), è intesa ad una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie, rispetto alle quali consta una valutazione complessiva dei giudici del gravame, i quali hanno valorizzato la pluralità e sistematicità delle condotte di spaccio, la tipologia della sostanza, la stabile dedizione dell'imputato a quel commercio, la circostanza che egli rappresentava un punto di riferimento della zona per la vendita di vari tipi di stupefacente (sulla natura del sindacato, sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente/l [OSCURATO:PERSONA] • -(7Th 2 DEPO