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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26425/2026

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rte d'appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSTEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto ditrattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto.udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi di ricordo e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 13giugno 2025 della Corte di appello di Brescia che, rigettando la suaimpugnazione, ha confermato la condanna alla pena di un anno e otto mesi direclusione irrogata con sentenza del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Bresciaper il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, qualeamministratore unico della “[OSCURATO:SOCIETA].”, al fine di evadere le imposte suiredditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistentiemesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., indicava nella dichiarazione annuale relativaall’anno di imposta 2015, elementi passivi fittizi.

Il fatto è contestato comecommesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2016.1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordinealla contestazione dell’utilizzo, da parte del Tribunale, del contenuto del PVCelevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sua natura di documento,questione dedotta con il secondo motivo di appello con cui si lamentava che ilTribunale, benché avesse formalmente acquisito il PVC nella sua veste didocumento con esclusione delle parti valutative e dichiarative, aveva inveceutilizzato anche le parti valutative e dichiarative di tale atto onde sostenerel’oggettiva sussistenza del reato.

La Corte di appello - afferma - non ha affattoaffrontato, nel merito, le questioni dedotte.

La riqualificazione delle operazionicome soggettivamente inesistenti (avuto riguardo alla natura di cartiera dellaItaltex e delle altre società fornitrici) è operazione che non soddisfa perché lacondanna si fonda comunque su dati attinti a piene mani dal PVC aventicarattere rivalutativo.

Inoltre, prosegue, né il Tribunale, né la Corte di appellohanno affrontato il tema dell’utilizzo in dichiarazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] Srldelle fatture in contestazione e ciò si spiega, appunto, con la circostanza che ilPVC è stato elevato nei confronti della sola società emittente.1.2.Con il secondo motivo lamenta l’utilizzazione, ai fini del decidere, dielementi contenuti nel PVC redatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazionirese dal teste Lgt di GdF [OSCURATO:PERSONA] (sentito il 6 febbraio 2023) aventicarattere esclusivamente valutativo ovvero di atti di indagine illegittimamenteintrodotti nel dibattimento con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.,191, 194, 234, 270, 256 c.p.p., 6 CEDU.

Ribadite le doglianze oggetto del primomotivo, quanto alla inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate lamentache: (i) le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla esistenza di unsistema fraudolento e alla natura di società filtro della [OSCURATO:PERSONA], sono frutto divalutazioni del testimone stesso che fanno a loro volta riferimento ad atti diindagine, riscontri documentali, sopralluoghi, intercettazioni assenti nelprocedimento e mai introdotti nel processo; nessuna fattura dei fornitori diItaltex è stata acquisita al dibattimento, la stessa riconciliazione tra fatture attivee passive di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di valutazione; (ii) il PVC è stato redatto all’esito difiscale hanno dato conto della regolarità della documentazione contabile dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]; la natura penale del PVC osta alla surrettizia introduzione in unprocedimento diverso di intercettazioni, accertamenti tecnici, copie forensi einterrogatori mai acquisiti in dibattimento, men che meno di parti valutative edichiarative.1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità e mancanza dimotivazione, travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato.

Si fa riferimento alla analisi della vicenda relativa allaconsegna di una somma di denaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dedotta dalla lettura diuna intercettazione ambientale trascritta e depositata, consegna che il ricorrenteaveva ricondotto ad una “regalia” fatta al [OSCURATO:PERSONA] per garantire il proseguimentodel rapporto con le società del [OSCURATO:PERSONA].

Orbene - sostiene il ricorrente - la Cortesupera l’argomento dando per assodato che le forniture di [OSCURATO:PERSONA] sono frutto diinterposizione fittizia, ipotizzando una mai provata retrocessione del denaro,escludendo consegne di merce che invece ben poteva essere stata consegnatagiorni prima.

Il dato da provare (natura di società filtro di [OSCURATO:PERSONA] pacificamentecentro propulsore di rapporti illeciti e comunque fittizi) si trasforma in datoacquisito per affermare in modo apodittico che l’imputato ne era consapevole:poiché tutte le società fornitrici di [OSCURATO:PERSONA] sono cartiere ergo [OSCURATO:PERSONA] è una societàfiltro e lo è per tutte le operazioni svolte.

Il materiale dibattimentale restituisceuna realtà diversa: non solo le operazioni sono materialmente esistenti, maanche [OSCURATO:PERSONA] ha una sua consistenza commerciale effettiva con conseguenteriflesso sul dolo del ricorrente sotto il profilo della propria (in)consapevolezzadella inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate (a tal fine il ricorsotrascrive alcune conversazioni intercettate per sostenere la verità dellacontrattazioni con il [OSCURATO:PERSONA], il coordinamento tra i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], iltrasportatore ed esponenti di Sipi, tutti elementi che sono stati negletti dallaCorte di appello).1.4.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionemanifestamente illogica e mancante in relazione al diniego della rinnovazioneistruttoria (audizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso parte allaredazione del PVC) ingiustamente rigettata sull’errato profilo della tardività dellarichiesta e della inconferenza della testimonianza con le ragioni della condanna(che però si fondano proprio sul PVC cui fa riferimento il teste [OSCURATO:PERSONA]).1.5.Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazionedella pena.2.Con memoria depositata l’11 febbraio 2026, il difensore del ricorrente,Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle richieste del PG di accoglimento del ricorsolimitatamente al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:2.1.l’attività di indagine aveva tratto origine da investigazioni relative ad ungruppo di società utilizzate da una organizzazione criminale radicata sul territoriopadovano, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata allacommissione di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale edinternazionale;2.2.il sistema di frode consisteva nella realizzazione di fraudolenteoperazioni di commercializzazione di beni e servizi per il tramite di una serie diimprese compiacenti per un importo complessivo pari ad oltre 750 milioni di euronell'arco temporale compreso tra il 2011 e il 2015;2.3.la [OSCURATO:PERSONA], società emittente le fatture, era utilizzata come “società filtro”per gli illeciti trasferimenti di merce in favore dei clienti finali; si trattava disocietà priva di una sede operativa dove depositare la merce, pur a fronte diacquisiti da fornitori per importi considerevoli;2.4. all’esito della perquisizione della sede legale venivano rivenuti (esequestrati) numerosi dispositivi elettronici, documentazione contabile/bancariae timbri relativi anche ad altre imprese coinvolte nell’ipotizzato meccanismoillecito;2.5.dall’analisi di tali documenti e dei supporti informatici erano state trattediverse fatture di vendita attestanti, anche nell’anno di imposta 2015, passaggidi merce presso plurime società, sino all’arrivo al cliente finale;2.6.la figura dell’odierno ricorrente era altresì emersa dalle intercettazionitelefoniche e ambientali;2.7.il testimone di accusa, il Lgt della GdF [OSCURATO:PERSONA], avevaeffettuato accertamenti su ciascuna delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella società legalmente rappresentata dal ricorrente indicando per ciascuna diesse le criticità già riferite dal primo Giudice e consistenti, in ultima analisi e pergran parte di esse, nel fatto che per operare le forniture la [OSCURATO:PERSONA] si era a suavolta approvvigionata da imprese cartiere, intestate a prestanome e prive distrutture, sì da ritenere l’oggettiva insussistenza delle prestazioni, fattaeccezione per quelle oggetto di tre fatture per le quali già il Tribunale avevaritenuto la inesistenza soggettiva delle prestazioni siccome poste in essere nondalla società emittente (la [OSCURATO:PERSONA]), bensì da altra società ([OSCURATO:SOCIETA].);2.8.altro elemento di criticità era costituito dai DDT che documentavanol’attività di trasporto posta in essere da una società compiacente utilizzata peroperazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti;2.9.veniva altresì valorizzata, a fini accusatori, la conversazione intercorsa il4 dicembre 2024 tra l’odierno ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale questiaveva consegnato 52.400,00 euro in contanti al [OSCURATO:PERSONA] (in numerosi pezzi da500, precisa la Corte di appello) a titolo di retrocessione delle somme corrispostea fronte delle false fatturazioni, non essendo stata ritenuta verosimile la tesidifensiva della “regalia” promessa dal [OSCURATO:PERSONA] per assicurarsi la prosecuzione deirapporti commerciali a fronte della considerazione che: a) per il mantenimentodelle relazioni commerciali sarebbe stato più logico applicare sconti in fattura ocomunque prezzi più convenienti; b) il ricorrente coltivava rapporti protrattisinegli anni relativi anche ad altre società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA].);2.10.il Tribunale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse una società “filtro” in basea numerose criticità quali: a) l’esser priva di struttura aziendale che non avevamai avuto la disponibilità fisica della merce e la cui sede legale era pacificamenteutilizzata come base operativa per la predisposizione di fatture per operazioniinesistenti; b) l’essere amministrata da un prestanome, essendo gestita di fattoda [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a risultare l’unico interlocutore dei clienti, sioccupava anche di retribuire le “teste di legno”; c) l’aver acquistato prodottitessili da molti fornitori gravati da numerosi e gravi indici di anomalia in ordinealla loro effettiva operatività; d) l’aver ceduto i prodotti tessili a pochi giorni dalloro acquisto, vendendoli sottoprezzo e senza essersi occupata della lorolavorazione e del loro trasporto; e) l’aver emesso, nel solo 2015, fatture percomplessivi 26 milioni di euro in favore anche di società estere sconosciute allestesse autorità estere; f) l’aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali perl’anno 2015 e di pagare le imposte.3.Il primo motivo è inammissibile perché generico.3.1.Non è chiaro quale fosse la portata e la rilevanza del motivo di appellocon il quale si censurava l’utilizzo del PVC anche nelle sue parti “valutative” equale, di conseguenza, la rilevanza del primo motivo di ricorso.

Il ricorrentelamenta l’indebito utilizzo di tali “parti” senza però specificare se oggetto didoglianza fosse un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, sempreemendabile dal giudice dell’appello, o l’inutilizzabilità tout court della provadocumentale.3.2.In quest’ultima evenienza, è noto l’indirizzo della Corte di legittimitàsecondo il quale il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia difinanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce provadocumentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizidi reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att.cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redattasuccessivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria (Sez.3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01 che, in motivazione, haprecisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determinaautomaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullitàdell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cuidetta disposizione rimanda; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv.242523 - 01; Sez. 3, n. 7820 del 01/04/1998, Rv. 211225 - 01).

Si è piùrecentemente precisato che il processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisceprova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verificafiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documentoredatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si siaproceduto nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 01).3.3.Orbene, deve essere esclusa la inutilizzabilità del PVC nei termini indicatial capoverso che precede per il semplice fatto che tale profilo non è (e non è maistato) specificamente dedotto.

L’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., disciplina leregole di utilizzabilità della prova, non le regole della sua valutazione.3.4.Resta, dunque, la dedotta inutilizzabilità delle parti valutative dell’attoamministrativo che, però, non viene indicato tra le uniche fonti di prova in primogrado a sostegno della condanna.

Ciò che onerava il ricorrente di fornire la provadi resistenza e non la Corte di cassazione di ricavarla autonomamente dallalettura degli atti (è valutazione di merito che non compete al giudice dilegittimità); ed invero, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte cheeccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità delricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sìda potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato(Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).3.5.

In ogni caso, che il giudice usi espressioni simili a quelle contenute neldocumento che costituisce prova è evenienza assolutamente neutra: una cosa èla condivisione del giudizio, altra è appaltare a terzi il proprio giudizio.

I fatti asostegno della condanna sono quelli indicati al § 2 che precede; sono fatti, nonvalutazioni.

La Corte di appello, del resto, lo spiega bene: la parti “valutative”indicate dal ricorrente non riguardano lo specifico fatto per il quale si procede el’altrettanto specifico tema di prova (la falsità o meno delle fatture indicate dalricorrente tra gli elementi passivi), bensì altri aspetti e semmai, aggiunge ilCollegio, si tratta di questione che - come già detto - riguarda il vizio dimotivazione della prima sentenza, non la utilizzabilità o meno della prova.3.6.Ed infatti, ed è argomento conclusivo, l’appello non aveva dedotto, comemotivo specifico di impugnazione, la insussistenza oggettiva del reato bensì ildifetto del dolo sotto il profilo della mancanza del dolo specifico di evasione afronte della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate.4.Per le ragioni appena esposte, è generico e manifestamente infondatoanche il secondo motivo di ricorso che è proposto anche al di fuori dei casiconsentiti dalla legge nella fase di legittimità.4.1.In disparte le inammissibili deduzioni fattuali (il ricorrente attinge apiene mani al materiale istruttorio del quale, però, non deduce il travisamento),va ribadito che il tema della sussistenza oggettiva del reato non è mai statodevoluto in appello ed è questione, di fatto, che non può essere dedotta inquesta sede nemmeno sotto i denunziati profili di violazione di legge processualee vizio di motivazione.4.Il terzo motivo è anche esso generico e manifestamente infondato.4.1.La Corte di appello indica, sulla base delle conversazioni intercorse tral’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA], le ragioni per le quali il ricorrente non solo fosseconsapevole della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA] masi atteggiasse da «vero e proprio promotore di trame assai poco trasparenti,innestate proprio sulla variegata divaricazione tra la realtà cartolare e le effettivevicende commerciali-imprenditoriali, al punto che è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] arappresentarsi, sommessamente, come mero discente di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 12 dellasentenza impugnata), ed esclude che la somma consegnata a quest’ultimo dalLazzarin fosse una “regalia” per le ragioni già indicate dal primo Giudice.4.2.Una prima considerazione si impone: l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche (oambientali) costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza delgiudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv.232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6,n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164).

E’ possibile prospettare, in questa sede,una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quellaproposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova,ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in mododifforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5,n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv.252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

Tale orientamentointerpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondoi l quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso econfermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e,successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).4.3.Orbene, il ricorrente non deduce il travisamento delle conversazioniintercettate (peraltro testualmente trascritte nella sentenza impugnata) ma siprofonde nella “rilettura” dei dialoghi e del loro significato senza aver primainvestito la Corte di appello della corrispondente questione di merito, questionequi riproposta con ulteriori, inammissibili allegazioni probatorie.4.4.Una seconda considerazione si rende necessaria: il Tribunale ha ritenutola inesistenza soggettiva delle operazioni e il fine di evasione correlatoall’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo, costituisce insegnamento della Cortedi cassazione quello secondo il quale, in tema di reati tributari, il dolo nel delittodi utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art.2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza ildocumento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazionenon ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente,conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versatadall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazionemedesima (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015, Spinelli, Rv. 263745 - 01 che, inmotivazione, ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombesull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapereche l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in unaevasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto insede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti).4.5.L’affermazione dei giudici di merito secondo la quale il ricorrente eraperfettamente consapevole della non provenienza delle prestazioni dalla societàche le aveva fatturate, fa buon governo di tale principio e spiega leconsiderazioni svolte sulla sua non estraneità al sistema fraudolento imbastitodal [OSCURATO:PERSONA] pur non essendo partecipe di alcuna associazione per delinquere.5.Il terzo motivo è inammissibile perché generico e manifestamenteinfondato.5.1.In termini generali, in tema di rinnovazione dell ' istruzionedibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione diprove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "exofficio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo,della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova daassumere, onde superare la presunzione di completezza del compendioprobatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, èrichiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza delmezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità dellarinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazionedella prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.(Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D, Rv. 269334 - 01; Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239341 - 01; Sez. 5, n. 1075 del 17/12/1999, dep. 2000, Lavista, Rv. 215772 -01).5.2.

Il ricorrente precisa di aver sollecitato la rinnovazione istruttoria ai sensidel primo comma dell’art. 603 cod. proc. pen., rinnovazione negata dalla Corteterritoriale sul rilievo della intempestività della richiesta e della superfluità dellaprova testimoniale (si tratta dei redattori del PVC), la cui assunzione è stataritenuta non necessaria ai fini del decidere.5.3.Il diniego viene qui contestato ma le ragioni del ricorrente scontano ilmancato confronto con la ratio dedicendi nel suo complesso non avendo egli,nemmeno in appello, illustrato i profili di decisività della prova ancora volta legatialla dedotta inutilizzabilità del PVC.6.L’ultimo motivo è infondato.6.1.Al ricorrente è stata applicata una pena di poco superiore al minimoedittale (pari all’epoca del fatto ad un anno e sei mesi di reclusione) a fronte dielementi passivi fittizi indicati in dichiarazione pari ad euro 641.423,99 e adun’IVA evasa pari ad euro 141.113,30.

La Corte di appello giustifica la mancataapplicazione del minimi edittale in considerazione del «complessivo quadro‘fenomenologico’, per nulla tranquillizzante, che si è fin qui delineato».6.2.E’ motivazione censurabile per il ricorrente (ed anche per il PG), ma ciòpresuppone, sul piano logico e giuridico, il diritto dell’imputato al minimo dellapena, laddove l’elaborazione giurisprudenziale è in senso diametralmenteopposto nella misura in cui esonera il giudice dall’obbligo di indicare le ragioniper le quali applica una pena pari o inferiore al medio edittale.

E’ stato più volteprecisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte delgiudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nelquale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).6.3.La ritenuta adeguatezza della pena già irrogata in primo grado siinfrange contro la richiesta di una sua ulteriore attenuazione in appello, che laCorte territoriale ha ritenuto di non poter diminuire in assenza di positivielementi valutabili ai fini della applicazione delle circostanze attenuantigeneriche.6.4.Il ricorrente se ne duole ma non considera che il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentegiustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato diincensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339) e che nel motivare il diniego non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n.2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999,Guglielmi, Rv. 214570).

Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).6.5.Nella sua complessiva valutazione dei fatti, la Corte di appello ha fattoriferimento al contesto nel quale si è collocata la condotta post-factum delricorrente ritenuta sub-valente rispetto al dato della oggettiva gravità dei fatti.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSTEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto ditrattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto.udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi di ricordo e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 13giugno 2025 della Corte di appello di Brescia che, rigettando la suaimpugnazione, ha confermato la condanna alla pena di un anno e otto mesi direclusione irrogata con sentenza del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Bresciaper il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, qualeamministratore unico della “[OSCURATO:SOCIETA].”, al fine di evadere le imposte suiredditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistentiemesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., indicava nella dichiarazione annuale relativaall’anno di imposta 2015, elementi passivi fittizi. Il fatto è contestato comecommesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2016.1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordinealla contestazione dell’utilizzo, da parte del Tribunale, del contenuto del PVCelevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sua natura di documento,questione dedotta con il secondo motivo di appello con cui si lamentava che ilTribunale, benché avesse formalmente acquisito il PVC nella sua veste didocumento con esclusione delle parti valutative e dichiarative, aveva inveceutilizzato anche le parti valutative e dichiarative di tale atto onde sostenerel’oggettiva sussistenza del reato. La Corte di appello - afferma - non ha affattoaffrontato, nel merito, le questioni dedotte. La riqualificazione delle operazionicome soggettivamente inesistenti (avuto riguardo alla natura di cartiera dellaItaltex e delle altre società fornitrici) è operazione che non soddisfa perché lacondanna si fonda comunque su dati attinti a piene mani dal PVC aventicarattere rivalutativo. Inoltre, prosegue, né il Tribunale, né la Corte di appellohanno affrontato il tema dell’utilizzo in dichiarazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] Srldelle fatture in contestazione e ciò si spiega, appunto, con la circostanza che ilPVC è stato elevato nei confronti della sola società emittente.1.2.Con il secondo motivo lamenta l’utilizzazione, ai fini del decidere, dielementi contenuti nel PVC redatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazionirese dal teste Lgt di GdF [OSCURATO:PERSONA] (sentito il 6 febbraio 2023) aventicarattere esclusivamente valutativo ovvero di atti di indagine illegittimamenteintrodotti nel dibattimento con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.,191, 194, 234, 270, 256 c.p.p., 6 CEDU. Ribadite le doglianze oggetto del primomotivo, quanto alla inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate lamentache: (i) le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla esistenza di unsistema fraudolento e alla natura di società filtro della [OSCURATO:PERSONA], sono frutto divalutazioni del testimone stesso che fanno a loro volta riferimento ad atti diindagine, riscontri documentali, sopralluoghi, intercettazioni assenti nelprocedimento e mai introdotti nel processo; nessuna fattura dei fornitori diItaltex è stata acquisita al dibattimento, la stessa riconciliazione tra fatture attivee passive di [OSCURATO:PERSONA] è frutto di valutazione; (ii) il PVC è stato redatto all’esito difiscale hanno dato conto della regolarità della documentazione contabile dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]; la natura penale del PVC osta alla surrettizia introduzione in unprocedimento diverso di intercettazioni, accertamenti tecnici, copie forensi einterrogatori mai acquisiti in dibattimento, men che meno di parti valutative edichiarative.1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità e mancanza dimotivazione, travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato. Si fa riferimento alla analisi della vicenda relativa allaconsegna di una somma di denaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dedotta dalla lettura diuna intercettazione ambientale trascritta e depositata, consegna che il ricorrenteaveva ricondotto ad una “regalia” fatta al [OSCURATO:PERSONA] per garantire il proseguimentodel rapporto con le società del [OSCURATO:PERSONA]. Orbene - sostiene il ricorrente - la Cortesupera l’argomento dando per assodato che le forniture di [OSCURATO:PERSONA] sono frutto diinterposizione fittizia, ipotizzando una mai provata retrocessione del denaro,escludendo consegne di merce che invece ben poteva essere stata consegnatagiorni prima. Il dato da provare (natura di società filtro di [OSCURATO:PERSONA] pacificamentecentro propulsore di rapporti illeciti e comunque fittizi) si trasforma in datoacquisito per affermare in modo apodittico che l’imputato ne era consapevole:poiché tutte le società fornitrici di [OSCURATO:PERSONA] sono cartiere ergo [OSCURATO:PERSONA] è una societàfiltro e lo è per tutte le operazioni svolte. Il materiale dibattimentale restituisceuna realtà diversa: non solo le operazioni sono materialmente esistenti, maanche [OSCURATO:PERSONA] ha una sua consistenza commerciale effettiva con conseguenteriflesso sul dolo del ricorrente sotto il profilo della propria (in)consapevolezzadella inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate (a tal fine il ricorsotrascrive alcune conversazioni intercettate per sostenere la verità dellacontrattazioni con il [OSCURATO:PERSONA], il coordinamento tra i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], iltrasportatore ed esponenti di Sipi, tutti elementi che sono stati negletti dallaCorte di appello).1.4.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionemanifestamente illogica e mancante in relazione al diniego della rinnovazioneistruttoria (audizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] che aveva preso parte allaredazione del PVC) ingiustamente rigettata sull’errato profilo della tardività dellarichiesta e della inconferenza della testimonianza con le ragioni della condanna(che però si fondano proprio sul PVC cui fa riferimento il teste [OSCURATO:PERSONA]).1.5.Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazionedella pena.2.Con memoria depositata l’11 febbraio 2026, il difensore del ricorrente,Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle richieste del PG di accoglimento del ricorsolimitatamente al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:2.1.l’attività di indagine aveva tratto origine da investigazioni relative ad ungruppo di società utilizzate da una organizzazione criminale radicata sul territoriopadovano, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata allacommissione di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale edinternazionale;2.2.il sistema di frode consisteva nella realizzazione di fraudolenteoperazioni di commercializzazione di beni e servizi per il tramite di una serie diimprese compiacenti per un importo complessivo pari ad oltre 750 milioni di euronell'arco temporale compreso tra il 2011 e il 2015;2.3.la [OSCURATO:PERSONA], società emittente le fatture, era utilizzata come “società filtro”per gli illeciti trasferimenti di merce in favore dei clienti finali; si trattava disocietà priva di una sede operativa dove depositare la merce, pur a fronte diacquisiti da fornitori per importi considerevoli;2.4. all’esito della perquisizione della sede legale venivano rivenuti (esequestrati) numerosi dispositivi elettronici, documentazione contabile/bancariae timbri relativi anche ad altre imprese coinvolte nell’ipotizzato meccanismoillecito;2.5.dall’analisi di tali documenti e dei supporti informatici erano state trattediverse fatture di vendita attestanti, anche nell’anno di imposta 2015, passaggidi merce presso plurime società, sino all’arrivo al cliente finale;2.6.la figura dell’odierno ricorrente era altresì emersa dalle intercettazionitelefoniche e ambientali;2.7.il testimone di accusa, il Lgt della GdF [OSCURATO:PERSONA], avevaeffettuato accertamenti su ciascuna delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella società legalmente rappresentata dal ricorrente indicando per ciascuna diesse le criticità già riferite dal primo Giudice e consistenti, in ultima analisi e pergran parte di esse, nel fatto che per operare le forniture la [OSCURATO:PERSONA] si era a suavolta approvvigionata da imprese cartiere, intestate a prestanome e prive distrutture, sì da ritenere l’oggettiva insussistenza delle prestazioni, fattaeccezione per quelle oggetto di tre fatture per le quali già il Tribunale avevaritenuto la inesistenza soggettiva delle prestazioni siccome poste in essere nondalla società emittente (la [OSCURATO:PERSONA]), bensì da altra società ([OSCURATO:SOCIETA].);2.8.altro elemento di criticità era costituito dai DDT che documentavanol’attività di trasporto posta in essere da una società compiacente utilizzata peroperazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti;2.9.veniva altresì valorizzata, a fini accusatori, la conversazione intercorsa il4 dicembre 2024 tra l’odierno ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale questiaveva consegnato 52.400,00 euro in contanti al [OSCURATO:PERSONA] (in numerosi pezzi da500, precisa la Corte di appello) a titolo di retrocessione delle somme corrispostea fronte delle false fatturazioni, non essendo stata ritenuta verosimile la tesidifensiva della “regalia” promessa dal [OSCURATO:PERSONA] per assicurarsi la prosecuzione deirapporti commerciali a fronte della considerazione che: a) per il mantenimentodelle relazioni commerciali sarebbe stato più logico applicare sconti in fattura ocomunque prezzi più convenienti; b) il ricorrente coltivava rapporti protrattisinegli anni relativi anche ad altre società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA].);2.10.il Tribunale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse una società “filtro” in basea numerose criticità quali: a) l’esser priva di struttura aziendale che non avevamai avuto la disponibilità fisica della merce e la cui sede legale era pacificamenteutilizzata come base operativa per la predisposizione di fatture per operazioniinesistenti; b) l’essere amministrata da un prestanome, essendo gestita di fattoda [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a risultare l’unico interlocutore dei clienti, sioccupava anche di retribuire le “teste di legno”; c) l’aver acquistato prodottitessili da molti fornitori gravati da numerosi e gravi indici di anomalia in ordinealla loro effettiva operatività; d) l’aver ceduto i prodotti tessili a pochi giorni dalloro acquisto, vendendoli sottoprezzo e senza essersi occupata della lorolavorazione e del loro trasporto; e) l’aver emesso, nel solo 2015, fatture percomplessivi 26 milioni di euro in favore anche di società estere sconosciute allestesse autorità estere; f) l’aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali perl’anno 2015 e di pagare le imposte.3.Il primo motivo è inammissibile perché generico.3.1.Non è chiaro quale fosse la portata e la rilevanza del motivo di appellocon il quale si censurava l’utilizzo del PVC anche nelle sue parti “valutative” equale, di conseguenza, la rilevanza del primo motivo di ricorso. Il ricorrentelamenta l’indebito utilizzo di tali “parti” senza però specificare se oggetto didoglianza fosse un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, sempreemendabile dal giudice dell’appello, o l’inutilizzabilità tout court della provadocumentale.3.2.In quest’ultima evenienza, è noto l’indirizzo della Corte di legittimitàsecondo il quale il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia difinanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce provadocumentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizidi reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att.cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redattasuccessivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria (Sez.3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01 che, in motivazione, haprecisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determinaautomaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullitàdell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cuidetta disposizione rimanda; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv.242523 - 01; Sez. 3, n. 7820 del 01/04/1998, Rv. 211225 - 01). Si è piùrecentemente precisato che il processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisceprova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verificafiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documentoredatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si siaproceduto nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 01).3.3.Orbene, deve essere esclusa la inutilizzabilità del PVC nei termini indicatial capoverso che precede per il semplice fatto che tale profilo non è (e non è maistato) specificamente dedotto. L’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., disciplina leregole di utilizzabilità della prova, non le regole della sua valutazione.3.4.Resta, dunque, la dedotta inutilizzabilità delle parti valutative dell’attoamministrativo che, però, non viene indicato tra le uniche fonti di prova in primogrado a sostegno della condanna. Ciò che onerava il ricorrente di fornire la provadi resistenza e non la Corte di cassazione di ricavarla autonomamente dallalettura degli atti (è valutazione di merito che non compete al giudice dilegittimità); ed invero, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte cheeccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità delricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sìda potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato(Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).3.5. In ogni caso, che il giudice usi espressioni simili a quelle contenute neldocumento che costituisce prova è evenienza assolutamente neutra: una cosa èla condivisione del giudizio, altra è appaltare a terzi il proprio giudizio. I fatti asostegno della condanna sono quelli indicati al § 2 che precede; sono fatti, nonvalutazioni. La Corte di appello, del resto, lo spiega bene: la parti “valutative”indicate dal ricorrente non riguardano lo specifico fatto per il quale si procede el’altrettanto specifico tema di prova (la falsità o meno delle fatture indicate dalricorrente tra gli elementi passivi), bensì altri aspetti e semmai, aggiunge ilCollegio, si tratta di questione che - come già detto - riguarda il vizio dimotivazione della prima sentenza, non la utilizzabilità o meno della prova.3.6.Ed infatti, ed è argomento conclusivo, l’appello non aveva dedotto, comemotivo specifico di impugnazione, la insussistenza oggettiva del reato bensì ildifetto del dolo sotto il profilo della mancanza del dolo specifico di evasione afronte della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate.4.Per le ragioni appena esposte, è generico e manifestamente infondatoanche il secondo motivo di ricorso che è proposto anche al di fuori dei casiconsentiti dalla legge nella fase di legittimità.4.1.In disparte le inammissibili deduzioni fattuali (il ricorrente attinge apiene mani al materiale istruttorio del quale, però, non deduce il travisamento),va ribadito che il tema della sussistenza oggettiva del reato non è mai statodevoluto in appello ed è questione, di fatto, che non può essere dedotta inquesta sede nemmeno sotto i denunziati profili di violazione di legge processualee vizio di motivazione.4.Il terzo motivo è anche esso generico e manifestamente infondato.4.1.La Corte di appello indica, sulla base delle conversazioni intercorse tral’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA], le ragioni per le quali il ricorrente non solo fosseconsapevole della inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate da [OSCURATO:PERSONA] masi atteggiasse da «vero e proprio promotore di trame assai poco trasparenti,innestate proprio sulla variegata divaricazione tra la realtà cartolare e le effettivevicende commerciali-imprenditoriali, al punto che è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] arappresentarsi, sommessamente, come mero discente di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 12 dellasentenza impugnata), ed esclude che la somma consegnata a quest’ultimo dalLazzarin fosse una “regalia” per le ragioni già indicate dal primo Giudice.4.2.Una prima considerazione si impone: l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche (oambientali) costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza delgiudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv.232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6,n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E’ possibile prospettare, in questa sede,una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quellaproposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova,ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in mododifforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5,n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv.252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamentointerpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondoi l quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione delgiudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso econfermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e,successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).4.3.Orbene, il ricorrente non deduce il travisamento delle conversazioniintercettate (peraltro testualmente trascritte nella sentenza impugnata) ma siprofonde nella “rilettura” dei dialoghi e del loro significato senza aver primainvestito la Corte di appello della corrispondente questione di merito, questionequi riproposta con ulteriori, inammissibili allegazioni probatorie.4.4.Una seconda considerazione si rende necessaria: il Tribunale ha ritenutola inesistenza soggettiva delle operazioni e il fine di evasione correlatoall’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, costituisce insegnamento della Cortedi cassazione quello secondo il quale, in tema di reati tributari, il dolo nel delittodi utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art.2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza ildocumento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazionenon ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente,conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versatadall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazionemedesima (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015, Spinelli, Rv. 263745 - 01 che, inmotivazione, ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombesull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapereche l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in unaevasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto insede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti).4.5.L’affermazione dei giudici di merito secondo la quale il ricorrente eraperfettamente consapevole della non provenienza delle prestazioni dalla societàche le aveva fatturate, fa buon governo di tale principio e spiega leconsiderazioni svolte sulla sua non estraneità al sistema fraudolento imbastitodal [OSCURATO:PERSONA] pur non essendo partecipe di alcuna associazione per delinquere.5.Il terzo motivo è inammissibile perché generico e manifestamenteinfondato.5.1.In termini generali, in tema di rinnovazione dell ' istruzionedibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione diprove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "exofficio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo,della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova daassumere, onde superare la presunzione di completezza del compendioprobatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, èrichiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza delmezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità dellarinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazionedella prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.(Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D, Rv. 269334 - 01; Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239341 - 01; Sez. 5, n. 1075 del 17/12/1999, dep. 2000, Lavista, Rv. 215772 -01).5.2. Il ricorrente precisa di aver sollecitato la rinnovazione istruttoria ai sensidel primo comma dell’art. 603 cod. proc. pen., rinnovazione negata dalla Corteterritoriale sul rilievo della intempestività della richiesta e della superfluità dellaprova testimoniale (si tratta dei redattori del PVC), la cui assunzione è stataritenuta non necessaria ai fini del decidere.5.3.Il diniego viene qui contestato ma le ragioni del ricorrente scontano ilmancato confronto con la ratio dedicendi nel suo complesso non avendo egli,nemmeno in appello, illustrato i profili di decisività della prova ancora volta legatialla dedotta inutilizzabilità del PVC.6.L’ultimo motivo è infondato.6.1.Al ricorrente è stata applicata una pena di poco superiore al minimoedittale (pari all’epoca del fatto ad un anno e sei mesi di reclusione) a fronte dielementi passivi fittizi indicati in dichiarazione pari ad euro 641.423,99 e adun’IVA evasa pari ad euro 141.113,30. La Corte di appello giustifica la mancataapplicazione del minimi edittale in considerazione del «complessivo quadro‘fenomenologico’, per nulla tranquillizzante, che si è fin qui delineato».6.2.E’ motivazione censurabile per il ricorrente (ed anche per il PG), ma ciòpresuppone, sul piano logico e giuridico, il diritto dell’imputato al minimo dellapena, laddove l’elaborazione giurisprudenziale è in senso diametralmenteopposto nella misura in cui esonera il giudice dall’obbligo di indicare le ragioniper le quali applica una pena pari o inferiore al medio edittale. E’ stato più volteprecisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte delgiudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nelquale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).6.3.La ritenuta adeguatezza della pena già irrogata in primo grado siinfrange contro la richiesta di una sua ulteriore attenuazione in appello, che laCorte territoriale ha ritenuto di non poter diminuire in assenza di positivielementi valutabili ai fini della applicazione delle circostanze attenuantigeneriche.6.4.Il ricorrente se ne duole ma non considera che il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentegiustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato diincensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339) e che nel motivare il diniego non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n.2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999,Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).6.5.Nella sua complessiva valutazione dei fatti, la Corte di appello ha fattoriferimento al contesto nel quale si è collocata la condotta post-factum delricorrente ritenuta sub-valente rispetto al dato della oggettiva gravità dei fatti. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris