CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2025, la Corte di appello di L’Aquilaha rigettato l’istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione nel termine perproporre appello avverso la sentenza n. 571/2025, pronunciata dal Tribunale diChieti in data 19 maggio 2025, e avverso la sentenza n. 570/2025, pronunciatadal Tribunale di Chieti in data 19 maggio 2025.L’istante aveva addotto il caso fortuito o la forza maggiore, correlati alpresunto malfunzionamento del “portale deposito atti penali”, che avrebbe«dirottato» gli appelli al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila,anziché destinarli al Tribunale di L’Aquila.La Corte di appello ha rigettato l’istanza, rilevando che la tesi delmalfunzionamento del sistema risultava non dimostrata e non «plausibile».2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce «l’erronea applicazione di legge».Il ricorrente rappresenta che il difensore aveva presentato gli appelli mediantedeposito telematico sul Portale deposito atti penali. In particolare, sostiene che:«il difensore, dopo aver selezionato il processo interessato al deposito, provvedevaa depositare gli appelli con relativi allegati»; «il programma mostrava a videoquale destinatario il Tribunale di Chieti»; «i due appelli proposti venivano dirottatial Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila, e quindi per questorifiutati». Secondo il ricorrente l’errata destinazione dell’atto potrebbe esserefase udienza preliminare, erano in carico alla Procura distrettuale di L'Aquila edindi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila, che avevadisposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti territorialmentecompetente».Secondo il ricorrente, atteso che il malfunzionamento non era addebitabile aldifensore, la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere il caso fortuito o la forzamaggiore.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4. Il ricorso deve essere rigettato.La Corte di appello, invero, ha ritenuto, con motivazione congrua, nondimostrato il dedotto malfunzionamento, evidenziandone anchel’inverosimiglianza, rispetto alle circostanze dedotte dal ricorrente. Il particolare,ha rilevato che il malfunzionamento non solo non era stato dimostrato, ma nonappariva plausibile, «atteso che l'applicativo consente di scegliere l'autoritàgiudiziaria competente nella fase corrispondente a quella in corso di svolgimentoe che, anche qualora il sistema avesse d'imperio e automaticamente modificato iltribunale competente (circostanza niente affatto provata), il difensore, letta quellaricevuta, avrebbe dovuto avvisare di ciò la cancelleria dell'ufficio competente peril deposito dell'impugnazione (quella del Tribunale di Chieti) e attivarsi pereventualmente segnalare il caso e regolarizzare il deposito, che non poteva esserestato regolare, dato che, tra gli allegati in atti, erano state prodotte anche altredue comunicazioni del PDP (di data 24 ottobre 2025), in ciascuna delle quali èscritto che il deposito di quegli atti era stato rifiutato con motivazione, perentrambi gli atti di gravame, “ufficio destinatario errato”».A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a reiterare in manieraassertiva il malfunzionamento del sistema, non adducendo alcun elemento dalquale potrebbe dedursi il contrario. Il caso fortuito e la forza maggiore, invocatidal ricorrente, dunque, non risultano assolutamente prrovati. Al riguardo, deveessere ricordato che (ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen.): «ilmalfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia ècertificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati delMinistero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministerodella giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario …»; oppure è«accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario»; «se, nel periodo dimalfunzionamento certificato … o accertato …, scade un termine previsto a penadi decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti neltermine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore,nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto …».5. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 19 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]