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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14354/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 7/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce che il giudice di merito, riportandosi a quanto evidenziato dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di giustificare il percorso logico seguito per addivenire alla propria conclusione.

La doglianza è generica.

L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale la Corte territoriale non ha dato conto del ragionamento seguito, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (cfr. i riferimenti alla non minimale gravità del fatto, alle già concesse attenuanti generiche al fine di adeguare comunque la pena al fatto concreto in considerazione delle dichiarazioni ammissive e al comportamento tenuto), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Sore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 7/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce che il giudice di merito, riportandosi a quanto evidenziato dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di giustificare il percorso logico seguito per addivenire alla propria conclusione. La doglianza è generica. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale la Corte territoriale non ha dato conto del ragionamento seguito, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (cfr. i riferimenti alla non minimale gravità del fatto, alle già concesse attenuanti generiche al fine di adeguare comunque la pena al fatto concreto in considerazione delle dichiarazioni ammissive e al comportamento tenuto), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Sore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N
Sentenza Cassazione n. 14354/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris