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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 28797/2026

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ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa il 19.5.2026Procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12.12.2019, il Tribunale di Napoli condannavapene accessorie, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.216, comma 1, n. 1 e n. 2, 223 e 219, comma 1 e comma 2 n. 1 r.d. n.267 del 1942 perché, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sino al marzo 2009 e come amministratore di fatto dal 13.3.2009 alladata del fallimento (16.7.2015), sottraeva e distruggeva libri e scritturecontabili o, comunque, le teneva in modo da non consentire laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; distraeva benifacenti parte del patrimonio sociale (intero complesso aziendale, beni eimporti relativi ad immobilizzazione materiali, rimanenze, crediti,disponibilità liquide, quali risultanti dall’ultimo bilancio depositato, cosìcontribuendo alla formazione di uno stato passivo pari a circa 1 milione dieuro a fronte di un attivo inesistente.

Con l’aggravante di aver commessopiù fatti tra quelli di cui all’art. 216 L.F. e di aver cagionato ai creditori undanno di notevole entità.La sentenza, impugnata dall’imputato, veniva confermata dalla Cortedi appello di Napoli con sentenza del 4 giugno 2024.Avverso tale sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso percassazione e la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 12019del 24 febbraio 2025 annullava con rinvio la sentenza.

Osservava che laCorte territoriale aveva reso una motivazione meramente apparente,avendo operato un rinvio integrale alla sentenza di primo grado senzamotivare in modo analitico su ogni punto devoluto.

Inoltre, aveva elusodel tutto i motivi di appello, non fornendo concreti argomenti sui qualifondare l’affermazione di responsabilità.

Tanto in relazione a tutti i motividi censura relativi a:- Mancata valutazione delle contraddittorie e inverosimilidichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore dal marzo 2009;- Valorizzazione della sola posizione reddituale della [OSCURATO:PERSONA],senza verifica alcuna sull’asserita nullatenenza;- Aver posto a carico dell’imputato l’onere di provare lasussistenza della merce nei magazzini al momento del passaggio dellequote in capo a [OSCURATO:PERSONA];- L’aver ritenuto Fiorentino amministratore di fatto in modoassertivo, senza argomentare sulla base di dati fattuali;2) violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, senza alcunaccertamento sul credito effettivamente vantato dalla DFI Europe;3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sullabase dell’improprio riferimento alla circostanza aggravante del dannopatrimoniale di rilevante entità.Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, insede di rinvio, confermava la sentenza impugnata.

Riteneva fittizia lacessione delle quote in base alle modalità della stessa, apparentementeavvenuta per estinguere un debito pregresso di Fiorentino nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA], garantito da cambiali.

Argomentava tale conclusione sullabase delle caratteristiche soggettive della [OSCURATO:PERSONA], inconsapevole dellapropria qualità di amministratore sin quando non era stata interrogatadalla Guardia di Finanza, priva di reddito (sulla base degli accertamentireddituali compiuti), con un bassissimo livello culturale (licenzaelementare), priva di legami con la Basilicata.

Evidenziava che ladeposizione della [OSCURATO:PERSONA] era stata riscontrata dal fatto che,contemporaneamente alla cessione delle quote, era stata spostata la sedesociale da Potenza a Napoli, presso l’abitazione della donna, sita in unacasa popolare al centro di Napoli, inidonea a svolgere l’attività di gestionedella società.

Ulteriore riscontro di tipo logico individuava nel fatto cheella avrebbe utilizzato il proprio importante credito (euro 100.000,00) peracquistare quote di una società destinata all’estinzione e che nessunelemento era stato fornito dall’imputato per fornire prova del rapportosottostante l’emissione delle cambiali, come pure sarebbe stato agevolefare, nonostante l’ingente importo e la qualità dell’imputato, imprenditore“di spicco”.

Osservava, inoltre, che non vi era traccia di una suapartecipazione alla vita societaria, nonostante nel 2007, poco prima dellacessione delle quote, fosse stata acquistata una ingente quantità dimerce, mai rinvenuta.

Desumeva, con argomento logico, dalla fittizietàdel trasferimento di quote, la qualità di amministratore di fatto diQuanto all’aggravante del danno di rilevante entità, la ritenevasussistente tenuto conto dell’ingente valore dei beni sottratti (euro800.000 di merce quale desunta dall’ultimo bilancio depositato), concorrispondente danno per i creditori (con un passivo di oltre 1 milione dieuro).

Osservava, in proposito, che il credito della [OSCURATO:SOCIETA]risultava documentato e, infatti, era stato ammesso al passivofallimentare.Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, osservava chela pena era stata determinata nel minimo edittale e che la gravità dellecondotte di bancarotta, unita alla personalità dell’imputato, impediva diriconoscere le circostanze invocate.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente con tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. lamenta che il giudice dirinvio non abbia rispettato il principio enunciato nella sentenza diquesta Corte, essendo incorso nel le medesime lacunemotivazionali della sentenza annullata in ordine sia alla naturasimulata dell’atto di cessione delle quote, sia del ruolo diamministratore di fatto, sia in ordine al riconoscimentodell’aggravante del danno di rilevante entità.2.2.

Con il secondo motivo, lamenta che non sia stataadeguatamente valutata l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che nonsiano state considerate le gravi ed oggettive contraddizioni nellasua deposizione non giustificabili con il solo basso livello culturale,che non sia stato valutato il suo interesse antagonista a quello delricorrente, che non sia stato valutato il suo eventuale apportoall’aggravamento del dissesto, tenuto conto del lasso di tempointercorso tra la cessione delle quote e la data del fallimento (seianni).

Anche con riferimento alla fittizietà della cessione dellequote, osserva che non è stato considerato rilevante il mancatoaccertamento sulla titolarità di rapporti bancari e i mancatiaccertamenti patrimoniali, che non si comprende su cosa si siafondata la affermazione di mancanza di qualità soggettive idoneealla gestione societaria, che non si comprende da cosa sia statadesunta la mancata partecipazione alle attività societarie nonessendo stato escusso alcun dipendente.

Quanto alla qualità diamministratore di fatto di Fiorentino, lamenta che sia statodesunto dalla fittizietà della cessione delle quote, senza verificarela presenza di alcuna delle condotte che, normalmente, vengonoverificate per desumerne la qualità di amministratore di fatto.2.3.

Con il terzo motivo, lamenta che sia statariconosciuta l’aggravante del danno di rilevante entità nonostantesia mancato lo specif ico accertamento r ichiesto dal lagiurisprudenza di legittimità, non coincidendo la nozione di dannocon l’entità del passivo, non essendo stati individuati i beni inconcreto sottratti e in che misura questa condotta abbia influitosull’aggravamento del dissesto; sul nesso causale tra la condotta eil danno lamentato dai creditori; sul raffronto tra le posizionidebitorie e la capacità economica dei danneggiati.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.4.

Con nota depositata il 19.5.2026, la difesa del ricorrente ribadiva leconclusioni rassegnate ripercorrendo i motivi posti a fondamento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che la Corte diappello ha argomentato specificamente su ciascuno dei motivi diimpugnazione.

La circostanza che il percorso argomentativo abbiaricalcato quello della sentenza di primo grado non esclude che lamotivazione possa essere adeguata, ove abbia dato mostra di avervagliato criticamente le censure mosse.

Ciò è quanto avvenuto nelcaso in esame, come si illustrerà nel dettaglio affrontando i successivimotivi di impugnazione, relativi a specifici punti di doglianza.3.

Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente formula leseguenti censure: 1) Che non sia stata valutata l’attendibilità diRossella [OSCURATO:PERSONA], la cui contraddittorietà è oggettiva; 2) che non visia prova idonea della fittizietà della cessione delle quote; 3) chenon vi sia prova idonea della assunzione della qualità diamministratore di fatto dell’imputato.

Si tratta di questioni che, inquanto strettamente collegate, possono essere trattatecongiuntamente e rigettate in quanto infondate.

In ordine allainattendibilità della [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha enucleato ilpunto di dedotta contraddittorietà (la teste nel corso delle indaginiaveva negato di essersi recata a Potenza del notaio e lo ha,invece, ammesso in dibattimento) e l’ha spiegato con le diversemodalità di conduzione dell’esame che, in dibattimento, eranostate più accurate in quanto svolte nel contraddittorio delle parti,circostanza questa rilevante in situazione di bassa alfabetizzazionedella teste, quale ripetutamente riferita in sentenza, con “leconnesse imprecisioni delle sue deposizioni”.

La Corte territoriale siè, inoltre, soffermata sui riscontri alle dichiarazioni rese, fornendoelementi rilevanti anche in ordine alla fittizietà del trasferimentodelle quote, che ha analiticamente indicato.In particolare, li ha individuati nella sede societaria presceltadopo la cessione, ovvero la casa di abitazione della [OSCURATO:PERSONA], sita nelcentro storico di Napoli in una casa popolare, abitazione che ilcuratore [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame dibattimentale, aveva valutato“non idonea per svolgere un’attività come era quella che avevasvolto fino al 2008 presso gli stabilimenti di Potenza”; nello statodi nullatenenza della donna (priva di stabile attività lavorativa inquanto svolgeva in nero alcuni lavori domestici, essendo, per ilresto casalinga, divorziata, con quattro figli); nella assenza diqualsiasi legame con la Basilicata, sede operativa della società;nella mancanza delle qualità soggettive necessaria per losvolgimento di attività imprenditoriale; nella assenza di qualsiasiriscontro all’ipotetico credito vantato dalla donna nei confronti diquanto portato da cambiali, non ha consentito di verificare ilrapporto sottostante e Fiorentino non ha fornito alcun elemento sulpunto, nonostante, per il principio della contiguità della prova, eglifosse nella posizione più agevole per dimostrare l’effettività delrapporto di debito/credito, così inficiando l’efficacia logica eprobatorio di uno dei più forti degli argomenti utilizzati); nellemodalità di estinzione del debito (con cessione di quote di unasocietà destinata all’estinzione) da parte di un imprenditore conplurime attività in diversi settori; nella mancanza di qualsiasisegno di partecipazione alla vita societaria da parte della donna,nonostante la società sia rimasta in vita sino alla data delfallimento, nonostante l’importante quantità di merce acquistatapoco prima della cessione di quote (per circa 800.000,00 euro)che, secondo l’id quod plerumque accidit, prelude ad una attivitàimprenditoriale produttiva o commerciale.Quanto all’”interesse antagonista” di cui sarebbe portatriceRossella [OSCURATO:PERSONA], costituisce argomento che cede inevitabilmente alcospetto dei forti elementi di totale estraneità della stessa allevicende societarie.Quanto alla qualità di amministratore di fatto mantenutadall’imputato dopo la cessione delle quote, si tratta di deduzionelogicamente conseguente alla ritenuta fittizietà della cessione dellequote che è coerente con i principi espressi da questa Corte sulpunto.

Sul punto, si impone una precisazione.

I parametri utilizzatiper desumere la qualità di amministratore di fatto devono essereadeguati alla situazione societaria, diversi essendo gli indicisintomatici nel caso di società attiva rispetto a quelli di una societàinattiva in quanto avviata al fallimento.

In casi siffatti, comeritenuto da questa Corte con sentenza della Sezione 5, n. 8568 del12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287738, che si condivide, laresponsabilità del ricorrente si fonda non tanto sul compimento diricostruzione delle vicende e dinamiche societarie, non essendopretendibile, né tanto meno necessaria, la dimostrazione di attivitàgestoria nel caso in cui la società non sia oramai più attiva perdecisione dello stesso amministratore uscente - cui sono imputabilile illecite condotte.

«Sicché si deve concludere affermando chequando la cessazione della carica di amministratore intervenga inuna fase in cui la società è oramai inattiva, in quanto avviata alfallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto ditale società dopo le dimissioni si traduce in quella del ruolo didominusmantenuto anche successivamente all'investitura formaledel nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabilel'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico(quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o iclienti ovvero in qualunque settore gestionale) in un enteabbandonato a se stesso, ormai esistente solo formalmente, da unpunto di vista giuridico» (sent. citata).Nel caso in esame, quindi, la mera investitura formaledell’amministratrice [OSCURATO:PERSONA] (la quale non riuscì mai neanche acontattare Fiorentino per consegnargli l’abbondante posta in arrivopresso la sua abitazione), determina la necessità di ricondurreall’odierno ricorrente quanto verificatosi anche dopo la cessionedelle quote, incluso l’abbandono della società ad una sostanzialeinattività, con tutto quanto ne consegue in ordine alla riferibilità alui dei reati di bancarotta ascrittigli, sia di quella documentale siadi quella distrattiva.Ebbene, rispetto a tali valutazioni, la difesa non denuncia vizirilevanti in sede di legittimità, limitandosi a contestare l’efficienzaprobatoria degli elementi forniti e a lamentare mancatiapprofondimenti su taluni aspetti.

Si tratta, tuttavia, di profili cheesulano dal sindacato di legittimità di questa Corte, la quale nonpuò e non deve fornire letture alternative, sia pure in ipotesiritenute più plausibili, essendo la ricostruzione del fatto terrenoesclusivo del giudice di merito, valutabile in questa sede solo ovefondata su argomenti illogici o contraddittori o su travisamentidella prova, tutti vizi neanche dedotti.4.

Quanto, infine, alla circostanza aggravante, questa Corte consentenza della Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274, haaffermato che «il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità -del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito ecreditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali ospeculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alladiminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento delfallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibileper il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087del 10/10/2000 - dep. 23/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; conf.

Sez. 5,n. 8690 del 27/04/1992 - dep. 04/08/1992, Bertolotti, Rv. 191565)».Ciò in quanto l'art. 219 legge fall. ha riguardo al danno che consegueai fatti di bancarotta (Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi).Si è, quindi, precisato che l'entità del danno provocato dai fatticonfiguranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valorecomplessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzioneconcorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascunpartecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dallarelazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del02/10/2009 - dep. 28/12/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf.

Sez. 5, n.8037 del 03/06/1998 - dep. 07/07/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5,n. 13285 del 18/01/2013 - dep. 42 21/03/2013, Pastorello, Rv.255063).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha osservato che: ilvalore dei beni sottratti, corrispondente al quantitativo di mercecostituente rimanenze del valore di euro 800.000,00, valutato conriferimento al passivo di oltre 1 milione di euro, il tutto parametratoad un attivo inesistente, determina un grave danno per i creditori.

Afronte di un attivo inesistente, la distrazione della merce di cosìingente valore, ha sottratto al riparto un valore considerevole.5.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa il 19.5.2026Procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12.12.2019, il Tribunale di Napoli condannavapene accessorie, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.216, comma 1, n. 1 e n. 2, 223 e 219, comma 1 e comma 2 n. 1 r.d. n.267 del 1942 perché, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sino al marzo 2009 e come amministratore di fatto dal 13.3.2009 alladata del fallimento (16.7.2015), sottraeva e distruggeva libri e scritturecontabili o, comunque, le teneva in modo da non consentire laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; distraeva benifacenti parte del patrimonio sociale (intero complesso aziendale, beni eimporti relativi ad immobilizzazione materiali, rimanenze, crediti,disponibilità liquide, quali risultanti dall’ultimo bilancio depositato, cosìcontribuendo alla formazione di uno stato passivo pari a circa 1 milione dieuro a fronte di un attivo inesistente. Con l’aggravante di aver commessopiù fatti tra quelli di cui all’art. 216 L.F. e di aver cagionato ai creditori undanno di notevole entità.La sentenza, impugnata dall’imputato, veniva confermata dalla Cortedi appello di Napoli con sentenza del 4 giugno 2024.Avverso tale sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso percassazione e la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 12019del 24 febbraio 2025 annullava con rinvio la sentenza. Osservava che laCorte territoriale aveva reso una motivazione meramente apparente,avendo operato un rinvio integrale alla sentenza di primo grado senzamotivare in modo analitico su ogni punto devoluto. Inoltre, aveva elusodel tutto i motivi di appello, non fornendo concreti argomenti sui qualifondare l’affermazione di responsabilità. Tanto in relazione a tutti i motividi censura relativi a:- Mancata valutazione delle contraddittorie e inverosimilidichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore dal marzo 2009;- Valorizzazione della sola posizione reddituale della [OSCURATO:PERSONA],senza verifica alcuna sull’asserita nullatenenza;- Aver posto a carico dell’imputato l’onere di provare lasussistenza della merce nei magazzini al momento del passaggio dellequote in capo a [OSCURATO:PERSONA];- L’aver ritenuto Fiorentino amministratore di fatto in modoassertivo, senza argomentare sulla base di dati fattuali;2) violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, senza alcunaccertamento sul credito effettivamente vantato dalla DFI Europe;3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sullabase dell’improprio riferimento alla circostanza aggravante del dannopatrimoniale di rilevante entità.Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, insede di rinvio, confermava la sentenza impugnata. Riteneva fittizia lacessione delle quote in base alle modalità della stessa, apparentementeavvenuta per estinguere un debito pregresso di Fiorentino nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA], garantito da cambiali. Argomentava tale conclusione sullabase delle caratteristiche soggettive della [OSCURATO:PERSONA], inconsapevole dellapropria qualità di amministratore sin quando non era stata interrogatadalla Guardia di Finanza, priva di reddito (sulla base degli accertamentireddituali compiuti), con un bassissimo livello culturale (licenzaelementare), priva di legami con la Basilicata. Evidenziava che ladeposizione della [OSCURATO:PERSONA] era stata riscontrata dal fatto che,contemporaneamente alla cessione delle quote, era stata spostata la sedesociale da Potenza a Napoli, presso l’abitazione della donna, sita in unacasa popolare al centro di Napoli, inidonea a svolgere l’attività di gestionedella società. Ulteriore riscontro di tipo logico individuava nel fatto cheella avrebbe utilizzato il proprio importante credito (euro 100.000,00) peracquistare quote di una società destinata all’estinzione e che nessunelemento era stato fornito dall’imputato per fornire prova del rapportosottostante l’emissione delle cambiali, come pure sarebbe stato agevolefare, nonostante l’ingente importo e la qualità dell’imputato, imprenditore“di spicco”. Osservava, inoltre, che non vi era traccia di una suapartecipazione alla vita societaria, nonostante nel 2007, poco prima dellacessione delle quote, fosse stata acquistata una ingente quantità dimerce, mai rinvenuta. Desumeva, con argomento logico, dalla fittizietàdel trasferimento di quote, la qualità di amministratore di fatto diQuanto all’aggravante del danno di rilevante entità, la ritenevasussistente tenuto conto dell’ingente valore dei beni sottratti (euro800.000 di merce quale desunta dall’ultimo bilancio depositato), concorrispondente danno per i creditori (con un passivo di oltre 1 milione dieuro). Osservava, in proposito, che il credito della [OSCURATO:SOCIETA]risultava documentato e, infatti, era stato ammesso al passivofallimentare.Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, osservava chela pena era stata determinata nel minimo edittale e che la gravità dellecondotte di bancarotta, unita alla personalità dell’imputato, impediva diriconoscere le circostanze invocate.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente con tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. lamenta che il giudice dirinvio non abbia rispettato il principio enunciato nella sentenza diquesta Corte, essendo incorso nel le medesime lacunemotivazionali della sentenza annullata in ordine sia alla naturasimulata dell’atto di cessione delle quote, sia del ruolo diamministratore di fatto, sia in ordine al riconoscimentodell’aggravante del danno di rilevante entità.2.2. Con il secondo motivo, lamenta che non sia stataadeguatamente valutata l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che nonsiano state considerate le gravi ed oggettive contraddizioni nellasua deposizione non giustificabili con il solo basso livello culturale,che non sia stato valutato il suo interesse antagonista a quello delricorrente, che non sia stato valutato il suo eventuale apportoall’aggravamento del dissesto, tenuto conto del lasso di tempointercorso tra la cessione delle quote e la data del fallimento (seianni). Anche con riferimento alla fittizietà della cessione dellequote, osserva che non è stato considerato rilevante il mancatoaccertamento sulla titolarità di rapporti bancari e i mancatiaccertamenti patrimoniali, che non si comprende su cosa si siafondata la affermazione di mancanza di qualità soggettive idoneealla gestione societaria, che non si comprende da cosa sia statadesunta la mancata partecipazione alle attività societarie nonessendo stato escusso alcun dipendente. Quanto alla qualità diamministratore di fatto di Fiorentino, lamenta che sia statodesunto dalla fittizietà della cessione delle quote, senza verificarela presenza di alcuna delle condotte che, normalmente, vengonoverificate per desumerne la qualità di amministratore di fatto.2.3. Con il terzo motivo, lamenta che sia statariconosciuta l’aggravante del danno di rilevante entità nonostantesia mancato lo specif ico accertamento r ichiesto dal lagiurisprudenza di legittimità, non coincidendo la nozione di dannocon l’entità del passivo, non essendo stati individuati i beni inconcreto sottratti e in che misura questa condotta abbia influitosull’aggravamento del dissesto; sul nesso causale tra la condotta eil danno lamentato dai creditori; sul raffronto tra le posizionidebitorie e la capacità economica dei danneggiati.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.4. Con nota depositata il 19.5.2026, la difesa del ricorrente ribadiva leconclusioni rassegnate ripercorrendo i motivi posti a fondamento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che la Corte diappello ha argomentato specificamente su ciascuno dei motivi diimpugnazione. La circostanza che il percorso argomentativo abbiaricalcato quello della sentenza di primo grado non esclude che lamotivazione possa essere adeguata, ove abbia dato mostra di avervagliato criticamente le censure mosse. Ciò è quanto avvenuto nelcaso in esame, come si illustrerà nel dettaglio affrontando i successivimotivi di impugnazione, relativi a specifici punti di doglianza.3. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente formula leseguenti censure: 1) Che non sia stata valutata l’attendibilità diRossella [OSCURATO:PERSONA], la cui contraddittorietà è oggettiva; 2) che non visia prova idonea della fittizietà della cessione delle quote; 3) chenon vi sia prova idonea della assunzione della qualità diamministratore di fatto dell’imputato. Si tratta di questioni che, inquanto strettamente collegate, possono essere trattatecongiuntamente e rigettate in quanto infondate. In ordine allainattendibilità della [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha enucleato ilpunto di dedotta contraddittorietà (la teste nel corso delle indaginiaveva negato di essersi recata a Potenza del notaio e lo ha,invece, ammesso in dibattimento) e l’ha spiegato con le diversemodalità di conduzione dell’esame che, in dibattimento, eranostate più accurate in quanto svolte nel contraddittorio delle parti,circostanza questa rilevante in situazione di bassa alfabetizzazionedella teste, quale ripetutamente riferita in sentenza, con “leconnesse imprecisioni delle sue deposizioni”. La Corte territoriale siè, inoltre, soffermata sui riscontri alle dichiarazioni rese, fornendoelementi rilevanti anche in ordine alla fittizietà del trasferimentodelle quote, che ha analiticamente indicato.In particolare, li ha individuati nella sede societaria presceltadopo la cessione, ovvero la casa di abitazione della [OSCURATO:PERSONA], sita nelcentro storico di Napoli in una casa popolare, abitazione che ilcuratore [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame dibattimentale, aveva valutato“non idonea per svolgere un’attività come era quella che avevasvolto fino al 2008 presso gli stabilimenti di Potenza”; nello statodi nullatenenza della donna (priva di stabile attività lavorativa inquanto svolgeva in nero alcuni lavori domestici, essendo, per ilresto casalinga, divorziata, con quattro figli); nella assenza diqualsiasi legame con la Basilicata, sede operativa della società;nella mancanza delle qualità soggettive necessaria per losvolgimento di attività imprenditoriale; nella assenza di qualsiasiriscontro all’ipotetico credito vantato dalla donna nei confronti diquanto portato da cambiali, non ha consentito di verificare ilrapporto sottostante e Fiorentino non ha fornito alcun elemento sulpunto, nonostante, per il principio della contiguità della prova, eglifosse nella posizione più agevole per dimostrare l’effettività delrapporto di debito/credito, così inficiando l’efficacia logica eprobatorio di uno dei più forti degli argomenti utilizzati); nellemodalità di estinzione del debito (con cessione di quote di unasocietà destinata all’estinzione) da parte di un imprenditore conplurime attività in diversi settori; nella mancanza di qualsiasisegno di partecipazione alla vita societaria da parte della donna,nonostante la società sia rimasta in vita sino alla data delfallimento, nonostante l’importante quantità di merce acquistatapoco prima della cessione di quote (per circa 800.000,00 euro)che, secondo l’id quod plerumque accidit, prelude ad una attivitàimprenditoriale produttiva o commerciale.Quanto all’”interesse antagonista” di cui sarebbe portatriceRossella [OSCURATO:PERSONA], costituisce argomento che cede inevitabilmente alcospetto dei forti elementi di totale estraneità della stessa allevicende societarie.Quanto alla qualità di amministratore di fatto mantenutadall’imputato dopo la cessione delle quote, si tratta di deduzionelogicamente conseguente alla ritenuta fittizietà della cessione dellequote che è coerente con i principi espressi da questa Corte sulpunto. Sul punto, si impone una precisazione. I parametri utilizzatiper desumere la qualità di amministratore di fatto devono essereadeguati alla situazione societaria, diversi essendo gli indicisintomatici nel caso di società attiva rispetto a quelli di una societàinattiva in quanto avviata al fallimento. In casi siffatti, comeritenuto da questa Corte con sentenza della Sezione 5, n. 8568 del12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287738, che si condivide, laresponsabilità del ricorrente si fonda non tanto sul compimento diricostruzione delle vicende e dinamiche societarie, non essendopretendibile, né tanto meno necessaria, la dimostrazione di attivitàgestoria nel caso in cui la società non sia oramai più attiva perdecisione dello stesso amministratore uscente - cui sono imputabilile illecite condotte. «Sicché si deve concludere affermando chequando la cessazione della carica di amministratore intervenga inuna fase in cui la società è oramai inattiva, in quanto avviata alfallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto ditale società dopo le dimissioni si traduce in quella del ruolo didominusmantenuto anche successivamente all'investitura formaledel nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabilel'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico(quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o iclienti ovvero in qualunque settore gestionale) in un enteabbandonato a se stesso, ormai esistente solo formalmente, da unpunto di vista giuridico» (sent. citata).Nel caso in esame, quindi, la mera investitura formaledell’amministratrice [OSCURATO:PERSONA] (la quale non riuscì mai neanche acontattare Fiorentino per consegnargli l’abbondante posta in arrivopresso la sua abitazione), determina la necessità di ricondurreall’odierno ricorrente quanto verificatosi anche dopo la cessionedelle quote, incluso l’abbandono della società ad una sostanzialeinattività, con tutto quanto ne consegue in ordine alla riferibilità alui dei reati di bancarotta ascrittigli, sia di quella documentale siadi quella distrattiva.Ebbene, rispetto a tali valutazioni, la difesa non denuncia vizirilevanti in sede di legittimità, limitandosi a contestare l’efficienzaprobatoria degli elementi forniti e a lamentare mancatiapprofondimenti su taluni aspetti. Si tratta, tuttavia, di profili cheesulano dal sindacato di legittimità di questa Corte, la quale nonpuò e non deve fornire letture alternative, sia pure in ipotesiritenute più plausibili, essendo la ricostruzione del fatto terrenoesclusivo del giudice di merito, valutabile in questa sede solo ovefondata su argomenti illogici o contraddittori o su travisamentidella prova, tutti vizi neanche dedotti.4. Quanto, infine, alla circostanza aggravante, questa Corte consentenza della Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274, haaffermato che «il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità -del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito ecreditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali ospeculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alladiminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento delfallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibileper il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087del 10/10/2000 - dep. 23/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; conf. Sez. 5,n. 8690 del 27/04/1992 - dep. 04/08/1992, Bertolotti, Rv. 191565)».Ciò in quanto l'art. 219 legge fall. ha riguardo al danno che consegueai fatti di bancarotta (Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi).Si è, quindi, precisato che l'entità del danno provocato dai fatticonfiguranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valorecomplessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzioneconcorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascunpartecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dallarelazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del02/10/2009 - dep. 28/12/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n.8037 del 03/06/1998 - dep. 07/07/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5,n. 13285 del 18/01/2013 - dep. 42 21/03/2013, Pastorello, Rv.255063). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha osservato che: ilvalore dei beni sottratti, corrispondente al quantitativo di mercecostituente rimanenze del valore di euro 800.000,00, valutato conriferimento al passivo di oltre 1 milione di euro, il tutto parametratoad un attivo inesistente, determina un grave danno per i creditori. Afronte di un attivo inesistente, la distrazione della merce di cosìingente valore, ha sottratto al riparto un valore considerevole.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28797/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris