CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 21894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18566/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMERA ADRIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Martini, n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2867/2022 depositata il 02/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti in epigrafe indicati, investitori presso società di intermediazione poi fallite, donde l’integrale perdita dei loro investimenti, convenivano avanti al Tribunale di Roma la Consob, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da omessa vigilanza, ed in particolare per aver prima autorizzato l’attività di intermediazione mobiliare, nonostante la presenza di irregolarità, e per averla poi solo tardivamente sospesa. 2. Con sentenza n. 12166/2015 il Tribunale di Roma rigettava la domanda risarcitoria, sul rilievo della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Consob. 3. Avverso tale sentenza gli investitori proponevano appello; si costituiva la Consob, resistendo al gravame. Con sentenza n. 2867 del 2 maggio 2022 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. 4. Gli investitori propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la Consob. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La controcorrente Consob ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2943 e 2945 c.c. e degli artt. 94 e 213 L.Fall. in relazione all’art 360 c.1 n. 3), c.p.c.: sulla efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare nei confronti del coobbligato in solido”. Rileva il Collegio che questa Suprema Corte, investita in un altro ricorso (n. RG 3190/2023) della medesima questione, inerente l’idoneità della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno azionato ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della Consob, ne ha evidenziato il rilievo nomofilattico, e ne ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza (v. Cass., n. 4418/2024). Anche il presente ricorso va pertanto rinviato a nuovo ruolo, per la discussione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la relativa discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera