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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 07708/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatae difesa Oggetto: Pubblico impiego R.G.N. 941/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 941/2017 - Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – avverso la sentenza della C orte d'appello di T orino n. 268/2016 depositata il 29/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELLA CILIBERTIhanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 268/2016 depositata il 29/06/2016; − AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 27 gennaio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrentihanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia ha apposto visto l’Avvocatura generale dello Statoper la controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente R.G. 941/2017 - Pagina nr. 3 di 3 venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai se nsi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dellacontroricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.

P. Q. M. Dichiara estinto il giudiziodi legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatae difesa Oggetto: Pubblico impiego R.G.N. 941/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 941/2017 - Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – avverso la sentenza della C orte d'appello di T orino n. 268/2016 depositata il 29/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELLA CILIBERTIhanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 268/2016 depositata il 29/06/2016; − AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 27 gennaio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrentihanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia ha apposto visto l’Avvocatura generale dello Statoper la controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente R.G. 941/2017 - Pagina nr. 3 di 3 venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai se nsi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dellacontroricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P. Q. M. Dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Co
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