CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026
Cassazione n. 24661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] INAMMISSIBILITÀSOPRAVVENUTADEL RICORSO ORIGINARIODott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 20088/2024ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20088/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]l [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 26 febbraio 2024, n.1584/7/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20088/2024Numero sezionale 5523/2026Numero di raccolta generale 24661/2026Data pubblicazione 15/08/20261. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso perla cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia il 26 febbraio 2024, n.1584/7/2024, che, in controversia avente ad oggettol’impugnazione di estratti di ruolo, attestanti l’emissione indanno di [OSCURATO:PERSONA] delle cartelle di pagamento nn.29420120000682321000, 29420120006759059000,29420130008343072000, 29420160004571059000,29420160005048700000, 29420170003224360000,29420180003165816000 e 29420190000672684000 da partedell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con riguardo a tributidi varia natura, contestandosene la notificazione, ha rigettatol’appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ElHachimi, nel giudizio di cui anche l’Agenzia delle Entrate eraparte, avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Enna il 6 dicembre 2021, n.1112/2/2021, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente conriguardo a quattro delle otto cartelle di pagamento – nel sensoche le due cartelle di pagamento per le quali soltanto era statoproposto l’appello non risultavano essere state notificate alcontribuente dall’agente della riscossione.3. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 20088/2024Numero sezionale 5523/2026Numero di raccolta generale 24661/2026Data pubblicazione 15/08/2026primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statatenuta in conto dal giudice di appello la sopravvenienza dell’art.3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale,introducendo il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602, ha sancito la generale inoppugnabilitàdell’estratto di ruolo (salve tassative eccezioni), con efficaciaanche per i giudizi già pendenti al momento della sua entratain vigore.2.1 Il predetto motivo è fondato,2.2 Preliminarmente, si rammenta che le Sezioni Unite diquesta Corte hanno affermato che, in tema di impugnazionedell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis.L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conNumero registro generale 20088/2024Numero sezionale 5523/2026Numero di raccolta generale 24661/2026Data pubblicazione 15/08/2026una pubblica amministrazione»), selezionando specifici casi incui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé ilbisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse adagire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, ancheper norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; lacitata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia dellasentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lospecifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasidi merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nelgrado di legittimità mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure,qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio(Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un.,7 maggio 2024, n. 12459 – vedansi anche: Cass., Sez. Trib.,21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025,n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2026, n. 15775).2.3 Successivamente alla sostituzione del testo originariodell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, da parte dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 luglio 2024,n. 110 (così riformulato: «4-bis. L’estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute daiNumero registro generale 20088/2024Numero sezionale 5523/2026Numero di raccolta generale 24661/2026Data pubblicazione 15/08/2026soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delleverifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) perla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dalcodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decretolegislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazionidi finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambitodella cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previstodall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472»), questa Corte ha precisato che anche la nuova versionedella norma trova applicazione ai processi pendenti – com’eralogico, in considerazione dei principi affermati dalle SezioniUnite – in quanto la stessa non fa altro che ampliare, attraversol’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e) ed f), icasi in cui si giustifica la tutela giurisdizionale immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamentenotificata, la quale costituisce un’eccezione al principiogenerale della preclusione della tutela anticipata, affermatodalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32081;Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6269; Cass., Sez. Trib., 29marzo 2026, n. 7354).2.4 Aggiungasi che, in tema di ricorso per cassazione, èconsentito alla parte invocare la violazione di disposizionilegislative emanate dopo la pubblicazione della sentenzaimpugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapportodedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto laconformità della decisione adottata dal giudice dell'appelloall'ordinamento giuridico, ma al giudice di legittimità competeNumero registro generale 20088/2024Numero sezionale 5523/2026Numero di raccolta generale 24661/2026Data pubblicazione 15/08/2026anche verificare la sussistenza del concreto interesse dellaparte ad avvalersi della nuova disciplina sostanziale (tra letante: Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21691; Cass., Sez.2^, 18 dicembre 2020, n. 29099; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre2023, n. 30262).E nella specie è evidente l’interesse dell’agente dellariscossione a far valere in sede di legittimità (come specificomotivo di ricorso per cassazione) l’incidenza dello iussuperveniens, che ha sancito, in linea generale, la carenza diinteresse del contribuente all’impugnazione dell’estratto diruolo (salva la prova della sussistenza di un caso giustificante,secondo la tipizzazione normativa, l’esperibilità della tutelagiurisdizionale immediata avverso il ruolo o la cartella nonnotificata o invalidamente notificata).2.5 Per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimentipendenti dello ius superveniens determina la sopravvenutainammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuoridelle tassative ipotesi – che non ricorrono nella fattispecie, indifetto di allegazione e documentazione da parte dell’eredelegittimo della contribuente - di pregiudizio derivantedall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura diappalto, per la riscossione di somme dovute daamministrazioni pubbliche o società a totale partecipazionepubblica, per la perdita di un beneficio nei rapporti con unapubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure previstedal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione ad operazioni difinanziamento da parte di soggetti autorizzati ovveronell'ambito della cessione di azienda in relazione alla previsionedell'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.3. Col secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc., civ., in relazione all’art.Numero registro generale 20088/2024Numero sezionale 5523/2026Numero di raccolta generale 24661/2026Data pubblicazione 15/08/2026360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stataerroneamente ritenuta dal giudice di appello «non provata lanotificazione della cartella esattoriale n.29420180003165816000, evidenziando che “Per entrambe lecartelle oggetto d’appello la produzione eseguita in data24.02.2022, cioè la raccomandata n. 61451186856-6 (chedimostrerebbe la giacenza del plico postale di cui è statatentata la notifica), non è sotto alcun profilo riconducibile adalcuna cartella di pagamento, né l’ulteriore raccomandata n.61451545734-0 (con cui si assume essere avvisato ilcontribuente del deposito del plico postale presso l’Ufficio) è,parimenti, riconducibile ad alcuna specifica cartella.”».3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.4. Di talché, valutandosi la fondatezza del primo motivo el’assorbimento del secondo motivo, nonché rilevandosil’inammissibilità del ricorso originario per la sopravvenienzamedio tempore della norma restrittiva sull’impugnabilitàdell’estratto di ruolo, il ricorso può trovare accoglimento entrotali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto; non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.,con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario delcontribuente.5. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate trale parti per la formazione soltanto in corso di causa di unindirizzo giurisprudenziale sulla questione controversa. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento delsecondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata inNumero registro generale 20088/2024Numero sezionale 5523/2026Numero di raccolta generale 24661/2026Data pubblicazione 15/08/2026relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiaral’inammissibilità del ricorso originario; compensa tra le parti lespese dell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia