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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25044/2026

Testo disponibile della fonte

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAnnamaria Agosto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6822/2024 depositata il05/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato in data il 12/11/2019 i sig.riBarnaba [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto dinanzi al Giudice diPace di Ischia la società [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere intestatari diotto buoni fruttiferi postali serie “Q”, emessi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],di aver ricevuto il rimborso a scadenza dei suddetti BFP per l’importo diNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026euro 36.961,11 a fronte del maggior importo di euro 41.889,11 calcolatoapplicando gli importi fissi indicati sul retro dei buoni per il periodo dal 21°al 30° anno (in particolare, per gli ultimi dieci anni veniva liquidato unimporto inferiore rispetto alle condizioni riportate sulla stampigliatura deisuddetti buoni così indicate: “lire 131.275 per ogni bimestre successivo aquello di emissione” per i buoni nn. 186 – 187 – 260 – 261 – 376; “lire656.37 per ogni bimestre successivo a quello di emissione” per i buoni nn.283, 284 e 285).Gli attori hanno pertanto chiesto al giudice di accertare il loro diritto adottenere il pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.867,99, deducendoun legittimo affidamento su quanto indicato sul testo dei titoli (tabellaapposta sul retro) e richiamando quanto stabilito dalla Cass. civ., Sez.Un., n. 13979 del 15/06/2007 in merito alla prevalenza in ogni caso deldato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa sostenendo che i buoni appartenevano allaserie “Q”, emessa in applicazione del D.M. 13 giugno 1986, e che lesomme liquidate erano corrette perché calcolate secondo i rendimentiprevisti da tale decreto, al netto delle ritenute fiscali introdotte dal D.L. n.556/1986, convertito nella legge n. 759/1986, e poi sostituite dall’impostasostitutiva. [OSCURATO:PERSONA], la differenza tra quanto preteso dagli attori equanto corrisposto non derivava da una modifica peggiorativa del tasso diinteresse, ma dall’applicazione della normativa fiscale sopravvenuta.

Inparticolare, Poste ha richiamato l’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, secondocui, per i buoni delle serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996, gliinteressi avrebbero continuato a essere capitalizzati annualmente al nettodella ritenuta fiscale solo per i primi venti anni, mentre dal ventunesimo altrentesimo anno non vi sarebbe stata capitalizzazione.Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata CTU per laquantificazione del montante portato dai titoli.Numero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Giudice di Pace di Ischia, in data 23/5/2023, ha emesso sentenza,con cui ha accolto la domanda come formulata dagli attori, conconseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dieuro 4.928.00, oltre interessi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, formulando i seguenti motivi:disapplicazione della disciplina fiscale - violazione del congegno diintegrazione di cui all’art.1339 c.c.; errata interpretazione della SS.UU n.13979/2007; violazione della natura di titoli di legittimazione dei BFP;disapplicazione dei principi della cassazione 3963/2019.Il Tribunale ha chiarito che la questione centrale non riguardavapropriamente lo ius variandi in peius dei tassi di interesse, né unamodifica successiva delle condizioni riportate sui buoni, ma il criterio dicalcolo degli interessi dovuti per l’ultimo decennio di vita dei titoli.

Lacontroversia, dunque, non verteva semplicemente sull’applicazione dellaritenuta fiscale, ma sul modo in cui doveva essere determinato ilmontante finale dei buoni alla scadenza.[OSCURATO:PERSONA], per i primi venti anni gli interessi dovevanoessere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre peril periodo dal ventunesimo al trentesimo anno doveva applicarsi uninteresse semplice, non capitalizzabile, pari al 12% annuo sul capitalematurato al termine del ventesimo anno.

In tale prospettiva, l’importofisso indicato sul retro dei buoni rappresentava soltanto la traduzionebimestrale del rendimento previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ma nongiustificava una diversa modalità di calcolo.Gli appellati, invece, sostenevano che per l’ultimo decennio dovesseessere applicata la dicitura testuale apposta sui buoni, la quale prevedevaun importo fisso per ogni bimestre successivo al ventesimo anno.

Secondotale impostazione, il calcolo doveva essere effettuato moltiplicandol’importo fisso indicato sul titolo per il numero dei bimestri maturati fino alNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026trentesimo anno, con applicazione della ritenuta fiscale del 12,5% sulrisultato complessivo.Il Tribunale ha valorizzato il fatto che, secondo quanto risultante dallaCTU richiamata e non contestata, la somma richiesta dagli appellati eragià calcolata al netto della corretta ritenuta fiscale.Il Tribunale ha quindi ritenuto non condivisibile la tesi di Poste.

Inparticolare, ha osservato che il D.M. 23 giugno 1997, essendo successivoall’emissione dei buoni e costituendo fonte di rango secondario, nonpoteva incidere sul regime giuridico derivante da norme di rango primarioné modificare in senso peggiorativo le condizioni risultanti dai titoli.

Ilrichiamo ai decreti ministeriali contenuto nella disciplina primaria erainfatti finalizzato alla determinazione degli interessi nel loro ammontare,non all’introduzione di un diverso regime fiscale o di una diversa modalitàdi applicazione della tassazione.Secondo il Tribunale, la ritenuta fiscale doveva essere applicata almomento della riscossione del credito e non durante la fase dimaturazione degli interessi.

Di conseguenza, per l’ultimo decennio dovevaapplicarsi il criterio fondato sugli importi fissi bimestrali indicati sui buoni,con capitalizzazione annuale e semplice e con applicazione della ritenutasul monte complessivo finale.Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Napoli ha rigettatol’appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato integralmente la sentenza delGiudice di Pace di Ischia.2) Con ricorso regolarmente notificato il 5/2/2025 [OSCURATO:PERSONA] spaha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, proponendo un unicomotivo di impugnazione.I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti in sededi legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/20261) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto con riferimento al D.L. 556/1986, art. 1, co. 1, 2, 3,nonché DPR 602/1973, art. 3, co. 2, lett. d) e f), d.lgs. 239/1996, art. 2,co. 3 e art. 3, co. 9, D.M.

Tesoro 23/6/1997, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c.”.Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che ilD.M. 23 giugno 1997 fosse in contrasto con la normativa primaria edovesse essere disapplicato.

Poste sostiene, al contrario, che tale decretoministeriale è stato emanato in attuazione del D.Lgs. n. 239/1996 e sipone in piena coerenza con la disciplina primaria, la quale impone latassazione degli interessi maturati anche se non ancora materialmenteriscossi.La ricorrente richiama il D.L. n. 556/1986, che ha eliminato l’esenzionefiscale precedentemente prevista per gli interessi dei buoni postalifruttiferi e ha introdotto una ritenuta alla fonte.

Per i titoli emessi dal 1°settembre 1987 al 23 giugno 1997, tale ritenuta è pari al 12,50%.

Postesottolinea che i buoni oggetto di causa rientrano in questo periodotemporale e sono quindi soggetti alla ritenuta nella misura piena.Il ricorso insiste poi sul fatto che la ritenuta deve essere applicata sugliinteressi maturati nel periodo d’imposta anche se non ancora corrisposti.A sostegno di questa tesi, Poste richiama l’art. 3 del D.P.R. n. 602/1973,secondo cui le ritenute alla fonte sono riscosse sui redditi maturati“ancorché non corrisposti”.

Da ciò la ricorrente ricava che la tassazionenon deve essere rinviata al momento finale del rimborso del buono, madeve incidere annualmente sugli interessi maturati e capitalizzati.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia inoltre che, ai fini fiscali, un interessecapitalizzato è assimilabile a un interesse effettivamente percepito, perchédetermina un incremento della capacità contributiva del titolare del buono.In questa prospettiva, il termine “percezione” non va inteso comemateriale incasso del denaro, ma come acquisizione della disponibilitàNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026giuridica del diritto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, in particolare da Cass. n. 2082/2021.La ricorrente richiama anche Cass. n. 30746/2018, sostenendo che ilprincipio di letteralità dei buoni fruttiferi postali non rileva quando ladifferenza tra importo indicato e importo liquidato dipendedall’applicazione di una norma fiscale.

In tale ipotesi, secondo Poste, nonsi tratta di modificare unilateralmente le condizioni del titolo, masemplicemente di applicare una disposizione di legge che assoggetta gliinteressi a imposizione fiscale.Il ricorso richiama inoltre le Sezioni Unite n. 3963/2019 e la Cortecostituzionale n. 26/2020, per affermare che i decreti ministeriali attuatividella disciplina sui buoni postali fruttiferi hanno efficacia integrativa delcontratto ai sensi dell’art. 1339 c.c. e possono dunque incidere sulrapporto, inserendosi automaticamente nelle condizioni contrattuali anchein sostituzione di eventuali clausole difformi.Sulla base di tali argomenti, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale haerroneamente applicato la disciplina fiscale e ha indebitamente valorizzatoil dato letterale dei buoni.

Secondo la ricorrente, era legittima lacapitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta erariale e, diconseguenza, era corretto l’importo già rimborsato ai titolari dei buoni.Il motivo è fondato.1.1) Questa Corte, infatti, ha già deciso sulla questione oggetto dicausa, a seguito di pubblica udienza (Cass. civ., sez.

I, 21/04/2026, n.10462).In tale giudizio, la Corte ha individuato la questione centrale nellostabilire se l’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni dovesse essereapplicata secondo il criterio di cassa, cioè al momento della riscossione,oppure secondo il criterio di competenza, cioè annualmente, man manoche maturano gli interessi.

La Corte ha rilevato che il criterio dicompetenza è meno favorevole per il sottoscrittore, perché laNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenutadel 12,50%, con conseguente riduzione del montante finale.Secondo la Corte, il Tribunale aveva errato nel ritenere che il D.M. 23giugno 1997 fosse in contrasto con la normativa primaria e dovesseessere disapplicato.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo, partendodal D.L. n. 556/1986, convertito nella legge n. 759/1986, che haintrodotto la ritenuta erariale sugli interessi dei buoni postali fruttiferi.

Peri buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997, come quellioggetto del giudizio, la ritenuta è pari al 12,50%.La Corte ha evidenziato che, già in base all’art. 3 del D.P.R. n.602/1973, richiamato dal D.L. n. 556/1986, le ritenute alla fonte devonoessere applicate sui redditi maturati nel periodo d’imposta “ancorché noncorrisposti”.

Ne deriva che la tassazione degli interessi dei buoni postalifruttiferi segue il principio di competenza e non quello di cassa.

Uninteresse capitalizzato, infatti, pur non essendo materialmente incassato,accresce la capacità contributiva dell’investitore, perché viene acquisitogiuridicamente e reinvestito nel capitale produttivo di ulteriori interessi.La Corte ha inoltre richiamato il D.Lgs. n. 239/1996, che ha sostituitola ritenuta con l’imposta sostitutiva, sempre nella misura del 12,50%, e haprevisto la possibilità di stabilire particolari modalità applicative mediantedecreto ministeriale.

In attuazione di tale previsione è stato emanato ilD.M. 23 giugno 1997, il quale ha disposto che, per i buoni delle serie Q, Re S emessi fino al 31 dicembre 1996, gli interessi continuano, per i primiventi anni di vita del titolo, a essere capitalizzati annualmente al nettodella ritenuta fiscale.La Corte ha quindi ritenuto che l’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 siacoerente con la normativa primaria e con i principi generali in materia diimposizione fiscale sui redditi di capitale.

Di conseguenza, la ritenutafiscale deve essere applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, sicchéNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026gli interessi maturati annualmente devono essere sommati al capitale alnetto della ritenuta d’imposta.Quanto al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, la Corte haaffermato che deve essere corrisposto l’importo dovuto sulla base delregime fiscale che prevede l’applicazione della ritenuta del 12,50%, anchese tale importo risulti diverso da quello indicato in termini assoluti sulretro del titolo della serie “Q”.

La Corte ha precisato che i rendimentiriportati sul retro dei buoni non tengono conto della ritenuta erarialeintrodotta successivamente al D.M. istitutivo della serie “Q”.1.2) In conclusione, il ricorso va accolto perché il Tribunale non risultaaver correttamente applicato i criteri di calcolo della tassazione sui buonipostali fruttiferi.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3/7/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAnnamaria Agosto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6822/2024 depositata il05/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato in data il 12/11/2019 i sig.riBarnaba [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto dinanzi al Giudice diPace di Ischia la società [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere intestatari diotto buoni fruttiferi postali serie “Q”, emessi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],di aver ricevuto il rimborso a scadenza dei suddetti BFP per l’importo diNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026euro 36.961,11 a fronte del maggior importo di euro 41.889,11 calcolatoapplicando gli importi fissi indicati sul retro dei buoni per il periodo dal 21°al 30° anno (in particolare, per gli ultimi dieci anni veniva liquidato unimporto inferiore rispetto alle condizioni riportate sulla stampigliatura deisuddetti buoni così indicate: “lire 131.275 per ogni bimestre successivo aquello di emissione” per i buoni nn. 186 – 187 – 260 – 261 – 376; “lire656.37 per ogni bimestre successivo a quello di emissione” per i buoni nn.283, 284 e 285).Gli attori hanno pertanto chiesto al giudice di accertare il loro diritto adottenere il pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.867,99, deducendoun legittimo affidamento su quanto indicato sul testo dei titoli (tabellaapposta sul retro) e richiamando quanto stabilito dalla Cass. civ., Sez.Un., n. 13979 del 15/06/2007 in merito alla prevalenza in ogni caso deldato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa sostenendo che i buoni appartenevano allaserie “Q”, emessa in applicazione del D.M. 13 giugno 1986, e che lesomme liquidate erano corrette perché calcolate secondo i rendimentiprevisti da tale decreto, al netto delle ritenute fiscali introdotte dal D.L. n.556/1986, convertito nella legge n. 759/1986, e poi sostituite dall’impostasostitutiva. [OSCURATO:PERSONA], la differenza tra quanto preteso dagli attori equanto corrisposto non derivava da una modifica peggiorativa del tasso diinteresse, ma dall’applicazione della normativa fiscale sopravvenuta. Inparticolare, Poste ha richiamato l’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, secondocui, per i buoni delle serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996, gliinteressi avrebbero continuato a essere capitalizzati annualmente al nettodella ritenuta fiscale solo per i primi venti anni, mentre dal ventunesimo altrentesimo anno non vi sarebbe stata capitalizzazione.Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata CTU per laquantificazione del montante portato dai titoli.Numero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Giudice di Pace di Ischia, in data 23/5/2023, ha emesso sentenza,con cui ha accolto la domanda come formulata dagli attori, conconseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma dieuro 4.928.00, oltre interessi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, formulando i seguenti motivi:disapplicazione della disciplina fiscale - violazione del congegno diintegrazione di cui all’art.1339 c.c.; errata interpretazione della SS.UU n.13979/2007; violazione della natura di titoli di legittimazione dei BFP;disapplicazione dei principi della cassazione 3963/2019.Il Tribunale ha chiarito che la questione centrale non riguardavapropriamente lo ius variandi in peius dei tassi di interesse, né unamodifica successiva delle condizioni riportate sui buoni, ma il criterio dicalcolo degli interessi dovuti per l’ultimo decennio di vita dei titoli. Lacontroversia, dunque, non verteva semplicemente sull’applicazione dellaritenuta fiscale, ma sul modo in cui doveva essere determinato ilmontante finale dei buoni alla scadenza.[OSCURATO:PERSONA], per i primi venti anni gli interessi dovevanoessere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre peril periodo dal ventunesimo al trentesimo anno doveva applicarsi uninteresse semplice, non capitalizzabile, pari al 12% annuo sul capitalematurato al termine del ventesimo anno. In tale prospettiva, l’importofisso indicato sul retro dei buoni rappresentava soltanto la traduzionebimestrale del rendimento previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ma nongiustificava una diversa modalità di calcolo.Gli appellati, invece, sostenevano che per l’ultimo decennio dovesseessere applicata la dicitura testuale apposta sui buoni, la quale prevedevaun importo fisso per ogni bimestre successivo al ventesimo anno. Secondotale impostazione, il calcolo doveva essere effettuato moltiplicandol’importo fisso indicato sul titolo per il numero dei bimestri maturati fino alNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026trentesimo anno, con applicazione della ritenuta fiscale del 12,5% sulrisultato complessivo.Il Tribunale ha valorizzato il fatto che, secondo quanto risultante dallaCTU richiamata e non contestata, la somma richiesta dagli appellati eragià calcolata al netto della corretta ritenuta fiscale.Il Tribunale ha quindi ritenuto non condivisibile la tesi di Poste. Inparticolare, ha osservato che il D.M. 23 giugno 1997, essendo successivoall’emissione dei buoni e costituendo fonte di rango secondario, nonpoteva incidere sul regime giuridico derivante da norme di rango primarioné modificare in senso peggiorativo le condizioni risultanti dai titoli. Ilrichiamo ai decreti ministeriali contenuto nella disciplina primaria erainfatti finalizzato alla determinazione degli interessi nel loro ammontare,non all’introduzione di un diverso regime fiscale o di una diversa modalitàdi applicazione della tassazione.Secondo il Tribunale, la ritenuta fiscale doveva essere applicata almomento della riscossione del credito e non durante la fase dimaturazione degli interessi. Di conseguenza, per l’ultimo decennio dovevaapplicarsi il criterio fondato sugli importi fissi bimestrali indicati sui buoni,con capitalizzazione annuale e semplice e con applicazione della ritenutasul monte complessivo finale.Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Napoli ha rigettatol’appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato integralmente la sentenza delGiudice di Pace di Ischia.2) Con ricorso regolarmente notificato il 5/2/2025 [OSCURATO:PERSONA] spaha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, proponendo un unicomotivo di impugnazione.I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti in sededi legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/20261) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto con riferimento al D.L. 556/1986, art. 1, co. 1, 2, 3,nonché DPR 602/1973, art. 3, co. 2, lett. d) e f), d.lgs. 239/1996, art. 2,co. 3 e art. 3, co. 9, D.M. Tesoro 23/6/1997, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c.”.Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che ilD.M. 23 giugno 1997 fosse in contrasto con la normativa primaria edovesse essere disapplicato. Poste sostiene, al contrario, che tale decretoministeriale è stato emanato in attuazione del D.Lgs. n. 239/1996 e sipone in piena coerenza con la disciplina primaria, la quale impone latassazione degli interessi maturati anche se non ancora materialmenteriscossi.La ricorrente richiama il D.L. n. 556/1986, che ha eliminato l’esenzionefiscale precedentemente prevista per gli interessi dei buoni postalifruttiferi e ha introdotto una ritenuta alla fonte. Per i titoli emessi dal 1°settembre 1987 al 23 giugno 1997, tale ritenuta è pari al 12,50%. Postesottolinea che i buoni oggetto di causa rientrano in questo periodotemporale e sono quindi soggetti alla ritenuta nella misura piena.Il ricorso insiste poi sul fatto che la ritenuta deve essere applicata sugliinteressi maturati nel periodo d’imposta anche se non ancora corrisposti.A sostegno di questa tesi, Poste richiama l’art. 3 del D.P.R. n. 602/1973,secondo cui le ritenute alla fonte sono riscosse sui redditi maturati“ancorché non corrisposti”. Da ciò la ricorrente ricava che la tassazionenon deve essere rinviata al momento finale del rimborso del buono, madeve incidere annualmente sugli interessi maturati e capitalizzati.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia inoltre che, ai fini fiscali, un interessecapitalizzato è assimilabile a un interesse effettivamente percepito, perchédetermina un incremento della capacità contributiva del titolare del buono.In questa prospettiva, il termine “percezione” non va inteso comemateriale incasso del denaro, ma come acquisizione della disponibilitàNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026giuridica del diritto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, in particolare da Cass. n. 2082/2021.La ricorrente richiama anche Cass. n. 30746/2018, sostenendo che ilprincipio di letteralità dei buoni fruttiferi postali non rileva quando ladifferenza tra importo indicato e importo liquidato dipendedall’applicazione di una norma fiscale. In tale ipotesi, secondo Poste, nonsi tratta di modificare unilateralmente le condizioni del titolo, masemplicemente di applicare una disposizione di legge che assoggetta gliinteressi a imposizione fiscale.Il ricorso richiama inoltre le Sezioni Unite n. 3963/2019 e la Cortecostituzionale n. 26/2020, per affermare che i decreti ministeriali attuatividella disciplina sui buoni postali fruttiferi hanno efficacia integrativa delcontratto ai sensi dell’art. 1339 c.c. e possono dunque incidere sulrapporto, inserendosi automaticamente nelle condizioni contrattuali anchein sostituzione di eventuali clausole difformi.Sulla base di tali argomenti, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale haerroneamente applicato la disciplina fiscale e ha indebitamente valorizzatoil dato letterale dei buoni. Secondo la ricorrente, era legittima lacapitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta erariale e, diconseguenza, era corretto l’importo già rimborsato ai titolari dei buoni.Il motivo è fondato.1.1) Questa Corte, infatti, ha già deciso sulla questione oggetto dicausa, a seguito di pubblica udienza (Cass. civ., sez. I, 21/04/2026, n.10462).In tale giudizio, la Corte ha individuato la questione centrale nellostabilire se l’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni dovesse essereapplicata secondo il criterio di cassa, cioè al momento della riscossione,oppure secondo il criterio di competenza, cioè annualmente, man manoche maturano gli interessi. La Corte ha rilevato che il criterio dicompetenza è meno favorevole per il sottoscrittore, perché laNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenutadel 12,50%, con conseguente riduzione del montante finale.Secondo la Corte, il Tribunale aveva errato nel ritenere che il D.M. 23giugno 1997 fosse in contrasto con la normativa primaria e dovesseessere disapplicato. La Corte ha ricostruito il quadro normativo, partendodal D.L. n. 556/1986, convertito nella legge n. 759/1986, che haintrodotto la ritenuta erariale sugli interessi dei buoni postali fruttiferi. Peri buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997, come quellioggetto del giudizio, la ritenuta è pari al 12,50%.La Corte ha evidenziato che, già in base all’art. 3 del D.P.R. n.602/1973, richiamato dal D.L. n. 556/1986, le ritenute alla fonte devonoessere applicate sui redditi maturati nel periodo d’imposta “ancorché noncorrisposti”. Ne deriva che la tassazione degli interessi dei buoni postalifruttiferi segue il principio di competenza e non quello di cassa. Uninteresse capitalizzato, infatti, pur non essendo materialmente incassato,accresce la capacità contributiva dell’investitore, perché viene acquisitogiuridicamente e reinvestito nel capitale produttivo di ulteriori interessi.La Corte ha inoltre richiamato il D.Lgs. n. 239/1996, che ha sostituitola ritenuta con l’imposta sostitutiva, sempre nella misura del 12,50%, e haprevisto la possibilità di stabilire particolari modalità applicative mediantedecreto ministeriale. In attuazione di tale previsione è stato emanato ilD.M. 23 giugno 1997, il quale ha disposto che, per i buoni delle serie Q, Re S emessi fino al 31 dicembre 1996, gli interessi continuano, per i primiventi anni di vita del titolo, a essere capitalizzati annualmente al nettodella ritenuta fiscale.La Corte ha quindi ritenuto che l’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 siacoerente con la normativa primaria e con i principi generali in materia diimposizione fiscale sui redditi di capitale. Di conseguenza, la ritenutafiscale deve essere applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, sicchéNumero registro generale 2957/2025Numero sezionale 3012/2026Numero di raccolta generale 25044/2026Data pubblicazione 06/09/2026gli interessi maturati annualmente devono essere sommati al capitale alnetto della ritenuta d’imposta.Quanto al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, la Corte haaffermato che deve essere corrisposto l’importo dovuto sulla base delregime fiscale che prevede l’applicazione della ritenuta del 12,50%, anchese tale importo risulti diverso da quello indicato in termini assoluti sulretro del titolo della serie “Q”. La Corte ha precisato che i rendimentiriportati sul retro dei buoni non tengono conto della ritenuta erarialeintrodotta successivamente al D.M. istitutivo della serie “Q”.1.2) In conclusione, il ricorso va accolto perché il Tribunale non risultaaver correttamente applicato i criteri di calcolo della tassazione sui buonipostali fruttiferi.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3/7/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25044/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris