CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta l'omessa esclusione per il reato di truffa della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.5, cod. pen., non è consentito in questa sede, perché reiterativo di doglianze già sottoposte all'attenzione dei giudici di secondo grado, e da questi congruamente esaminate; che, infatti — come emerge da pag. 6 dell'impugnata sentenza — la Corte territoriale, ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 - 01); che pertanto la corte d'appello ha, inoltre, congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali deve confermarsi la corretta statuizione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta a sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa (si veda in particolare pagina 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10