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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03586/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24623 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24623 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R27 D150B) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bolo- gna n. 365/2021,pubblicata in data 22 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione per ottenere l’annullamento d i una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su una serie di cartelle di pagamento per crediti di varia natu- ra, chiedendo altresì l’annullamento delle cartelle stesse.

Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda è stata accolta dal Tribunale di Piacenza.

La Corte di Appello di Bologna, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ad una parte delle cartelle di pa- gamento in contestazione, annullate in corso di causa ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018,ha confermato la decisione di primogrado in relazione alle altre cartelle .

Ricorre l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] (frattanto suben- trata nella posizione di agente della riscossione), sulla base di tremotivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 2 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 37,38, 132 e 276 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 37 c.p.c. e dell’ art. 2 del d.lgs. 546/1992 – di- fetto di giurisdizione, almeno parziale, del giudice ordinario – giurisdizione del giudice tributario in ordine a crediti di natura tributaria –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. ».

Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazio- nedell’ art. 38 c.p.c. , nonché dell’ art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 24 d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 – parziale difetto di competenza per materia del Tribunale con riferimento ai credi- ti relativi a contributi previdenziali e derivanti da sanzioni Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 amministrative per violazione del Codice della Strada – in re- lazione all’art. 360, comma 1, n. 1c.p.c.».

2. Il primo motivo è manifestamente fondato, il che determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo. 2.1Come emerge sia dall’esposizione dei fatti di causa conte- nuta nel ricorso, sia dalla stessa sentenza impugnata, l’agente della riscossione, convenuto in giudizio per l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (nonché delle sottostanti cartelle di pagamento), aveva in primo luogo contestato la giurisdizione del giudice ordinario (in favore di quella delle competenti commissioni tributarie) in relazione ai crediti portati da cartelle di pagamento emesse per crediti tri- butari, nonché il difetto di competenza del tribunale adito, in relazione ai crediti portati dalle altre cartelle di pagamento, emesse per crediti di natura previdenziale (in favore del giudi- ce del lavoro) e persanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada(in favore del giudice di pace).

Sia il giudice di primo grado che la corte d’appello, con la de- cisione impugnata, hanno omesso di prendere in esame tali questioni pregiudiziali di rito, ritenendo possibile, in virtù del cd.

“criterio della ragione più liquida”, esaminare esclusiva- mente il merito delle domande proposte e pervenendo al loro accoglimento (in virtù del ritenuto difetto di prova della notifi- cazione delle cartelle di pagamento su cui era fondato l’avviso preventivo di iscrizione ipotecaria). 2.2L’agenzia ricorrente deduce che, in tal modo, sarebbe sta- to invertito l’ordine logico di trattazione delle questioni rile- vanti ai fini della decisione della controversia imposto dall’art.276 c.p.c. e, di conseguenza, il merito delle domande propo- ste sarebbe stato nella sostanza deciso da un giudice sfornito di competenza (per alcuni crediti) e di giurisdizione (per altri). 2.3Effettivamente, la decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto desumibili dall’art. 276, comma 2, c.p.c., ed Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 affermati da questa Corte in ordine all’ordine di trattazione delle questioni rilevanti ai fini della decisione della controver- sia, secondo i quali «l’ordine di trattazione delle questioni, im- posto dall’art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di meri- to; la violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l’impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne ri- sulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed ap- pellata, con l’appello incidentale» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 30745del 26/11/2019, Rv. 656177 - 02) .

Nella specie, erano state proposte dall’agente della riscossione convenuto questioni pregiudiziali di rito (con riguardo alla giu- risdizione ed alla competenza del giudice adito in primo gra- do), ma il tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame di tali questioni pregiudiziali di rito, decidendo di- rettamente il merito della controversia e accogliendo così la domanda del [OSCURATO:PERSONA].

La nullità del procedimento e della decisione di primo grado, per l’inversione dell’ordine logico di esame delle questioni, è stata dedotta in sede di appello dall’ente convenuto soccombente, ma il giudice di secondo grado ha a sua volta ritenuto possibile tale inversione e con- fermato la decisione di primo grado, così falsamente applican- do il criterio cd. della ragione più liquida, senza tener conto che tale criterio può essere utilizzato per la decisione delle va- rie questioni di merito, ma, naturalmente, non può mai con- sentire di decidere il merito della controversia senza l’esame di eventuali questioni pregiudiziali di rito, in particolare se aventi ad oggetto la competenza e/o la giurisdizione del giudi- ce adito.

Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 2.4 La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché in sede di rinvio siano prese in esame le suddette questioni pre- giudiziali di rito. 3.È accolto il primo motivo del ricorso , assorbiti gli altri e, per l’effetto, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Cor- te di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri , e cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24623 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24623 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R27 D150B) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bolo- gna n. 365/2021,pubblicata in data 22 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione per ottenere l’annullamento d i una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su una serie di cartelle di pagamento per crediti di varia natu- ra, chiedendo altresì l’annullamento delle cartelle stesse. Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda è stata accolta dal Tribunale di Piacenza. La Corte di Appello di Bologna, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ad una parte delle cartelle di pa- gamento in contestazione, annullate in corso di causa ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018,ha confermato la decisione di primogrado in relazione alle altre cartelle . Ricorre l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] (frattanto suben- trata nella posizione di agente della riscossione), sulla base di tremotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 2 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 37,38, 132 e 276 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 37 c.p.c. e dell’ art. 2 del d.lgs. 546/1992 – di- fetto di giurisdizione, almeno parziale, del giudice ordinario – giurisdizione del giudice tributario in ordine a crediti di natura tributaria –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. ». Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazio- nedell’ art. 38 c.p.c. , nonché dell’ art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 24 d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 – parziale difetto di competenza per materia del Tribunale con riferimento ai credi- ti relativi a contributi previdenziali e derivanti da sanzioni Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 amministrative per violazione del Codice della Strada – in re- lazione all’art. 360, comma 1, n. 1c.p.c.». 2. Il primo motivo è manifestamente fondato, il che determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo. 2.1Come emerge sia dall’esposizione dei fatti di causa conte- nuta nel ricorso, sia dalla stessa sentenza impugnata, l’agente della riscossione, convenuto in giudizio per l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (nonché delle sottostanti cartelle di pagamento), aveva in primo luogo contestato la giurisdizione del giudice ordinario (in favore di quella delle competenti commissioni tributarie) in relazione ai crediti portati da cartelle di pagamento emesse per crediti tri- butari, nonché il difetto di competenza del tribunale adito, in relazione ai crediti portati dalle altre cartelle di pagamento, emesse per crediti di natura previdenziale (in favore del giudi- ce del lavoro) e persanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada(in favore del giudice di pace). Sia il giudice di primo grado che la corte d’appello, con la de- cisione impugnata, hanno omesso di prendere in esame tali questioni pregiudiziali di rito, ritenendo possibile, in virtù del cd. “criterio della ragione più liquida”, esaminare esclusiva- mente il merito delle domande proposte e pervenendo al loro accoglimento (in virtù del ritenuto difetto di prova della notifi- cazione delle cartelle di pagamento su cui era fondato l’avviso preventivo di iscrizione ipotecaria). 2.2L’agenzia ricorrente deduce che, in tal modo, sarebbe sta- to invertito l’ordine logico di trattazione delle questioni rile- vanti ai fini della decisione della controversia imposto dall’art.276 c.p.c. e, di conseguenza, il merito delle domande propo- ste sarebbe stato nella sostanza deciso da un giudice sfornito di competenza (per alcuni crediti) e di giurisdizione (per altri). 2.3Effettivamente, la decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto desumibili dall’art. 276, comma 2, c.p.c., ed Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 affermati da questa Corte in ordine all’ordine di trattazione delle questioni rilevanti ai fini della decisione della controver- sia, secondo i quali «l’ordine di trattazione delle questioni, im- posto dall’art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di meri- to; la violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l’impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne ri- sulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed ap- pellata, con l’appello incidentale» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 30745del 26/11/2019, Rv. 656177 - 02) . Nella specie, erano state proposte dall’agente della riscossione convenuto questioni pregiudiziali di rito (con riguardo alla giu- risdizione ed alla competenza del giudice adito in primo gra- do), ma il tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame di tali questioni pregiudiziali di rito, decidendo di- rettamente il merito della controversia e accogliendo così la domanda del [OSCURATO:PERSONA]. La nullità del procedimento e della decisione di primo grado, per l’inversione dell’ordine logico di esame delle questioni, è stata dedotta in sede di appello dall’ente convenuto soccombente, ma il giudice di secondo grado ha a sua volta ritenuto possibile tale inversione e con- fermato la decisione di primo grado, così falsamente applican- do il criterio cd. della ragione più liquida, senza tener conto che tale criterio può essere utilizzato per la decisione delle va- rie questioni di merito, ma, naturalmente, non può mai con- sentire di decidere il merito della controversia senza l’esame di eventuali questioni pregiudiziali di rito, in particolare se aventi ad oggetto la competenza e/o la giurisdizione del giudi- ce adito. Ric. n. 24623/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 2.4 La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché in sede di rinvio siano prese in esame le suddette questioni pre- giudiziali di rito. 3.È accolto il primo motivo del ricorso , assorbiti gli altri e, per l’effetto, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Cor- te di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri , e cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche pe
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